g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di L'ABBONDANZA s.r.l. - 1° dicembre 2016 [6110458]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6110458]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di L´ABBONDANZA s.r.l. - 1° dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 508 del 1° dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione n. 1 del 29 gennaio 2014, con cui il Nucleo Mobile della Compagnia Arezzo della Guardia di Finanza, a seguito di una richiesta di intervento per un furto di bevande perpetrato, in data 22 dicembre 2013, all´interno dei locali del punto vendita ad insegna A&O, ha contestato alla società L´ABBONDANZA s.r.l. P. iva: 00326380540, con sede in Città di Castello (PG), Località Cinquemiglia n. 47, esercente l´attività di Supermercati, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un sistema funzionante di videosorveglianza composto da  29 telecamere installate all´interno dei locali, 10 telecamere installate all´esterno dei locali e 3 unità di registrazione delle immagini;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 10 marzo 2014, nella quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha eccepito "(…) un errore nel verbale della Guardia di Finanza (…)" in quanto i verbalizzanti avrebbero indicato non solo una data erronea relativamente alla concessione dell´autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo ma "(…) hanno errato anche nell´indicare la via di ubicazione del supermercato (…)". Inoltre, la parte ha sottolineato che "(…) la ditta (…) incaricata di curare l´installazione di tutta la cartellonistica sia pubblicitaria che di legge (…) ha apposto presso il suddetto supermercato [A&O] anche i c.d. cartelli sulla videosorveglianza". Al riguardo, nell´evidenziare che "(…) anche a novembre 2013 (…) i cartelli erano presenti (…)" ha affermato che "(…) già il giorno dopo la scoperta della loro assenza, la società ha provveduto ad installare nuovamente i supporti (…)" .

Conseguentemente, poiché "(…) l´assenza dei cartelli  (…), scoperta il 23 dicembre 2013, è verosimilmente avvenuta pochi giorni prima, all´insaputa del responsabile della sicurezza", " la dinamica dell´accaduto è tale da presentare un evento eccezionale sporadico ed isolato (…) idoneo ad interrompere il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione (...) e la completa (…) omissione di informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003".

RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di superare i rilievi alla base della contestazione. Quanto eccepito relativamente all´errata indicazione della data di concessione dell´autorizzazione e della via di ubicazione del supermercato risulta irrilevante ai fini della validità del verbale di contestazione atteso che tali elementi, lungi dal costituire elementi essenziali dell´atto amministrativo ai sensi dell´art. 21-septies della legge n. 241/1990, non incidono in alcun modo sull´efficacia dell´atto stesso. Sul punto, è bene sottolineare come ormai costante e consolidata giurisprudenza ritenga che l´errore materiale non determini la nullità dell´atto amministrativo  (Cass. 29.04.2005, n. 8939; Cass. 09.03.2007 n. 5447);

Parimenti inconferente risulta quanto asserito sia in merito alla presenza dei cartelli riportanti l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice nei mesi che precedevano l´accertamento della condotta omissiva, sia in merito alla loro apposizione a seguito della contestazione di violazione amministrativa in quanto tali circostanze non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte rispetto alla condotta contestata atteso che non sostanziano alcuno degli elementi costitutivi dell´errore scusabile di cui al citato art. 3 della legge n. 689/1981.

Privo di pregio risulta anche quanto dedotto circa il fatto che "(…) l´assenza dei cartelli  (…), è verosimilmente avvenuta pochi giorni prima, all´insaputa del responsabile della sicurezza",  in quanto L´ABBONDANZA s.r.l. in qualità di titolare del trattamento, era tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, tra cui quello relativo all´apposizione delle informative e alla vigilanza sul loro corretto posizionamento.

Privo di pregio risulta, infine, quanto affermato in merito alla "(…) dinamica dell´accaduto" che presenterebbe un evento "(…) idoneo ad interrompere il nesso di causalità che deve intercorrere tra la violazione (...) e la completa (…) omissione di informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003" in virtù del fatto che la condotta omissiva risulta essere stata perfezionata già nell´istante in cui è avvenuto il trattamento dei dati personali di una singola persona  senza che venisse fornita l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Al riguardo, si osserva che, dalla documentazione agli atti, risulta che anche a fronte delle 10 telecamere esterne, non vi fosse alcun avviso, circostanza quest´ultima particolarmente rilevante, in considerazione delle maggior numero di soggetti interessati i cui dati sono stati trattati in violazione dell´art. 13 del Codice.

RILEVATO, pertanto, che L´ABBONDANZA s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) mediante un impianto di videosorveglianza omettendo di fornire agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con una sanzione da seimila a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

ad L´ABBONDANZA s.r.l. P. iva: 00326380540, con sede legale in Città di Castello (PG), Località Cinquemiglia n. 47, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemila quattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia