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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Vergato - 22 dicembre 2016 [6110384]

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[doc. web n. 6110384]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Vergato - 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 549 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con atto n. 3095/76444 del 7 febbraio 2012 (notificato in pari data), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato al Comune di Vergato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Vergato (BO), piazza Capitani della Montagna n. 1, C.F. 01044370375, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO, più precisamente, che con l´atto di contestazione si rappresenta che:

- il Garante ha esaminato un reclamo presentato dal sig. Ivano Nanni, ex-dipendente del Comune di Vergato, nel quale si evidenziava che il suddetto Ente deteneva, alla data del 31 agosto 2010, un hard disk contenente immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale risalenti al periodo 14-26 novembre 2009. In data 31 agosto 2010 l´hard-disk veniva acquisito dai Carabinieri di Vergato nell´ambito di un´attività di Polizia giudiziaria;

- a seguito di richiesta di informazioni, il Comune rappresentava all´Autorità che il sistema di videosorveglianza comunale di regola conservava le immagini registrate per un periodo pari a 24 ore, decorso il quale le immagini venivano cancellate automaticamente mediante sovrascrittura. Tuttavia le immagini di cui al reclamo del sig. Nanni risultavano presenti in un hard-disk destinato ad una straordinaria attività manutentiva finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle misure tecniche per la completa cancellazione in forma automatica delle registrazioni allo scadere del termine previsto. L´hard-disk con le immagini di cui sopra era stato oggetto di acquisizione da parte dei Carabinieri di Vergato;

RILEVATO che con il citato atto del 7 agosto 2012 è stata contestata al Comune di Vergato, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, la violazione di quanto disposto al punto 3.4, commi 3 e 4, del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680), per aver conservato immagini riprese con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante con il provvedimento adottato in materia dell´ 8 aprile 2010 (in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, www.gpdp.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi dell´8 marzo 2012, che qui si intendono integralmente richiamati, nei quali si legge: "è innanzitutto opportuno rappresentare come la visione ed estrapolazione delle immagini in questione è stata possibile solo grazie all´apposito operato di tecnici specializzati, ai quali è stato necessario rivolgersi in ragione dell´obbligo giuridico di fornire riscontro alla richiesta di acquisizione delle videoriprese formulata dalla polizia giudiziaria (dai Carabinieri della Compagnia di Vergato). Invero, come indicato negli scritti trasmessi in sede di istruttoria preliminare (svoltasi avanti il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità) il 1° agosto 2010 i Carabinieri di Vergato chiesero di acquisire le immagini riprese dalle telecamere del Comune nel periodo compreso tra l´1.01.2009 ed il 31.03.2010. Si trattò di una richiesta formulata in ragione dell´attività di indagine che la predetta polizia giudiziaria stava svolgendo nei confronti di un dipendente comunale per il delitto di truffa ex art. 640 c.p. e rispetto al quale questo Ente risulta persona offesa e danneggiata dal reato. A fronte di questo e apparso più che doveroso procedere a tutte le verifiche possibili al fine di dare un riscontro positivo alle richieste della polizia giudiziaria. In tal senso, pur essendo subito evidente che non era materialmente possibile fornire le immagini captate nel periodo tra l´1.01.2009 ed il 31.03.2010 poiché il sistema di videoriprese era ed è dotato di un meccanismo di cancellazione tramite sovra registrazione, risultò che nell´ampio arco temporale indicato dalla polizia giudiziaria, erano stati avviati numerosi interventi sulle apparecchiature tecniche, sia manutentivi sia di rinnovamento della strumentazione. In particolare, nel corso del 2009/2010 era stata disposta anche la sostituzione di taluni supporti di registrazione (hard disk), al fine di utilizzare delle attrezzature digitali tali da impedire di rimuovere il disco rigido ove sono memorizzate le immagini ed uno di tali hard disk era conservato nella cassaforte del Comune. Consecutivamente, stante la richiesta dei Carabinieri, si è ritenuto doveroso interessare la ditta manutentrice al fine di verificare se, nonostante tutto, fosse in qualche modo possibile ottenere dei dati dal supporto menzionato, non più in uso, e ciò nell´ottica di dover fornire tutte le informazioni possibili alla polizia giudiziaria richiedente. L´attività appositamente svolta dalla azienda addetta alla manutenzione ha poi consentito di visionare talune immagini - in specie quelle relative al periodo tra il 14.11.2009 ed il 26.11.2009 - e di metterle a disposizione dell´autorità giudiziaria. Infatti, il contenuto dell´hard disk non era in alcun modo accessibile ed è stato solo grazie all´intervento di tecnici informatici ed all´impiego, da parte degli stessi, di un apposito software che è stato possibile mettere a disposizione dei carabinieri le immagini e l´hard disk medesimo". Negli scritti difensivi la parte ha anche richiesto, in caso di riconoscimento della responsabilità del Comune in ordine alla violazione contestata, l´applicazione della diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, avuto riguardo, fra l´altro, alla funzione socio-economica dell´Ente;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra poiché quanto riportato negli scritti difensivi non consente di affermare che la condotta (segnatamente la conservazione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza oltre i termini stabiliti dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010) si sia realizzata indipendentemente dalla volontà e dalla consapevolezza della parte, per ragioni in qualche modo connesse con lo svolgimento di attività manutentive. Al contrario, deve evidenziarsi che, come dichiarato dal Comune, a seguito della richiesta dei Carabinieri di fornire le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza per acquisire elementi in ordine ad un´indagine nei confronti di un dipendente comunale, fu lo stesso Comune a individuare, in un´unità di memorizzazione già utilizzata nell´ambito del predetto sistema, l´archivio informatico dal quale si potevano eventualmente estrarre immagini utili all´indagine. A tale riguardo si deve ricordare che la predetta unità di memorizzazione era stata conservata in una cassaforte del Comune: tale elemento induce a ritenere che il Comune fosse consapevole che all´interno di tale unità vi fossero dati e informazioni che meritavano una custodia rafforzata o comunque non ordinaria. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Comune di Vergato in ordine alla violazione contestata. Infine, non può riconoscersi l´invocata diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice poiché la condotta del Comune non appare di lieve entità sia per l´estensione dell´arco temporale di conservazione delle riprese oggetto di registrazione (protrattasi dal 26 novembre 2009 al 31 agosto 2010, data in cui l´unita di memorizzazione contenente le immagini in argomento è stata acquisita dai Carabinieri di Vergato);

RILEVATO, quindi, che il Comune di Vergato, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per aver conservato immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza nel periodo 14-26 novembre 2009 per un tempo superiore a quello previsto dal punto 3.4, comma 3, del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante, e in assenza delle condizioni previste dal successivo comma 4;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione dei provvedimenti di prescrizione adottati dal Garante con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini favorevoli il fatto che il Comune abbia posto in essere misure e accorgimenti idonei a prevenire la realizzazione di ulteriori condotte illegittime;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che il Comune non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio consuntivo dell´ Ente per l´anno 2015, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Vergato (www.comune.vergato.bo.it);

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Vergato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Vergato (BO), piazza Capitani della Montagna n. 1, C.F. 01044370375, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al Comune di Vergato di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia