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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5986087]

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[doc. web n. 5986087]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 561 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 30 settembre 2016 nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. con cui XY, ribadendo parte delle istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante di:

- prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

- disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte il trattamento che risulti illecito o non corretto, allorché si rilevi un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

- vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati ove si ponga in contrasto con rilevanti interessi della collettività;

- disporre a proprio favore le spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- di avere ricevuto, a seguito dell´attivazione di un contratto telefonico, avvenuta nei mesi di marzo/aprile 2015, con Vodafone Italia S.p.A., numerose telefonate commerciali da parte di call center, i cui operatori che "presentavano un forte accento straniero", si identificavano "come Ufficio Centrale di Vodafone Italia";

- di non avere mai autorizzato Vodafone a utilizzare i suoi dati personali né per finalità di marketing, né per il trasferimento degli stessi all´estero o a soggetti terzi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 novembre 2016 con la quale la società resistente, nel precisare di non avere fornito riscontro all´istanza del ricorrente a causa di un "disguido interno", ha rappresentato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"):

- di essere in possesso dei dati del ricorrente in quanto dallo stesso forniti, in data 2 marzo 2015, in occasione di una richiesta di attivazione effettuata tramite il sito internet della società resistente, alla quale sono stati contestualmente indicati anche un numero di telefonia fissa e il numero di telefonia mobile 348*******;

- che lo stesso numero di telefonia mobile era già stato fornito, in occasione di un precedente contratto stipulato il 10 luglio 2001, dalla Assistance Global Services snc (intestataria della suddetta utenza) della quale il ricorrente era socio amministratore e "in sede di sottoscrizione di tale contratto, veniva prestato il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali, limitatamente all´utenza 348*****", consenso "sinora mai revocato";

- che in considerazione della richiesta e dell´attuale ricorso, Vodafone ha registrato "la revoca del consenso commerciale riferito all´utenza" di telefonia mobile, e ha "preso atto dell´opposizione al trattamento per finalità di marketing […provvedendo] non solo a revocare i consensi presenti nei propri sistemi ma altresì ad inserire tutte le utenze [riconducibili all´interessato] nella black list delle utenze non contattabili per finalità commerciali, periodicamente fornita anche ai propri partner al fine di evitare contatti indesiderati";

- che in relazione alle altre richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, si riporta a quanto contenuto nel testo dell´informativa "fornita [al ricorrente] al momento dell´attivazione dei servizi", precisando, altresì, che i dati personali dei propri clienti non vengono comunicati ad altri operatori telefonici;

VISTE la nota del 4, 6 e 29 novembre 2016 con le quali l´interessato nel contestare quanto dichiarato dalla resistente, rileva:

- di non avere mai rilasciato il consenso per finalità promozionali, in quanto pur risultando "apposta la firma", non risulterebbero espressamente flaggate le modalità da utilizzare per tali comunicazioni;

- di continuare a ricevere comunicazioni promozionali da parte della resistente, in particolare, il 6 novembre 2016 è pervenuta una comunicazione pubblicitaria al suo indirizzo email, e successivamente in data 29 novembre 2016 è stato nuovamente contattato all´utenza mobile 348***** (di cui allega agli atti la relativa registrazione);

VISTA la nota del 20 dicembre 2016 con la quale la resistente, nel confermare quanto già dichiarato nella precedente comunicazione del 2 novembre, con specifico riferimento alle ulteriori comunicazioni promozionali che il ricorrente ha dichiarato di continuare a ricevere, dichiara:

- che, in riferimento all´osservazione secondo la quale le "caselle relative al consenso commerciale non sarebbero state barrate: è evidente tuttavia che risulta apposta specifica firma dal rappresentante della società nella sezione dedicata proprio al consenso al trattamento dei dati personali per finalità che, di per sé, rappresenta una manifestazione di volontà idonea a provare, inequivocabilmente, il proprio consenso alla ricezione di tali comunicazioni";

- di non essere in grado di verificare se la comunicazione ricevuta dal ricorrente al proprio indirizzo di posta elettronica, sia effettivamente pervenuta da Vodafone, in quanto "lo screenshot allegato al messaggio […] non riporta l´email del mittente" non rendendo possibile verificare la titolarità di tale indirizzo di posta elettronica;

- che da verifiche effettuate sui numeri telefonici che hanno contattato il ricorrente, è emerso "che dette numerazioni non siano di titolarità di partner commerciali di Vodafone";

- di avere, comunque, inviato una comunicazione ai propri partner commerciali "per ottenere conferma che tali comunicazioni non siano state utilizzate da tali partner o da loro terzi fornitori";

- che il trasferimento dei dati degli interessati all´estero avviene, secondo la legislazione vigente, con l´utilizzo delle cd. "Clausole contrattuali standard" di cui alle decisioni della Commissione Europea del 27 dicembre 2004 e 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO, in via preliminare che, secondo quanto previsto dall´art. 146, c0mma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato solo con riguardo alle richieste presenti nell´atto di ricorso, e non invece alle istanze avanzate solo in sede di interpello preventivo o nel corso del procedimento, e che, pertanto, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, queste vanno dichiarate inammissibili;

RITENUTO, con riferimento alle richieste correttamente presentate, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Vodafone Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare in ragione del riscontro fornito dal titolare;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle richieste non contenute nell´atto introduttivo;

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00, a carico di Vodafone Italia S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia