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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5795994]

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[doc. web n. 5795994]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 376 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 agosto 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Caristi e Andrea Pruiti Ciarello, nei confronti di ZZ, in qualità di intestatario del blog "XX", con il quale il ricorrente ha chiesto, in via d´urgenza, "la cessazione immediata del trattamento di dati del ricorrente mediante rimozione del Post lesivo" ivi inclusa l´immagine fotografica che lo rappresenta, contenuti all´interno di un post pubblicato sul predetto blog nel novembre del 2014, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato, avvalendosi della facoltà di cui all´art. 146, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito Codice), ha omesso di inoltrare al titolare del trattamento, anteriormente alla presentazione del ricorso, l´interpello preventivo contenente analoghe richieste, adducendo che il decorso del termine indicato dal citato articolo lo avrebbe esposto ad un pregiudizio imminente ed irreparabile connesso alla particolare lesività dei contenuti pubblicati dal resistente;  

RILEVATO che non appaiono sufficientemente provati in atti i presupposti di cui agli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice, tenuto conto in particolare del fatto che i dati in questione risultano contenuti in una pubblicazione risalente alla fine del 2014, ben avendo quindi potuto l´interessato, nell´arco temporale intercorso, rivolgersi al titolare del trattamento con un interpello preventivo;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 148, primo comma, lett. c), del Codice, l´inammissibilità del ricorso, pur riservandosi di avviare un autonomo procedimento al fine di verificare la liceità del trattamento effettuato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DICHIARA

l´inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia