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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5793620]

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[doc. web n. 5793620]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 372 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 2 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Malara, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la comunicazione dei dati personali contenuti in due contratti di finanziamento rispettivamente del 29 gennaio 2007 e 15 febbraio 2007, nonché in due dossier titoli a suo nome, oltre che nel contratto di pegno titoli di cui alle lettere di pegno del 17 gennaio 2007, "tramite la trasmissione di copia dei predetti documenti";

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 giugno 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 maggio  2016 con la quale il titolare del trattamento, nel comunicare al ricorrente i dati personali estrapolati dai propri archivi anagrafici e dalla documentazione specificamente indicata nel ricorso, ha sottolineato di non essere obbligato, in relazione alle istanze rivolte ai sensi dell´art. 7 del Codice, a trasmettere all´interessato copia della documentazione contenente i dati richiesti, che invece potrà essergli fornita, se di interesse, secondo le procedure di cui all´art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario;

VISTA la nota del 28 maggio 2016 con la quale il ricorrente ha sostenuto che:

- il riscontro fornito dalla resistente sarebbe inidoneo e parziale, essendo stato omesso di inserire "gli altri dati contenuti presumibilmente nei contratti di finanziamento, dossier titoli e lettere di pegno che il cliente contesta nella loro esistenza e, soprattutto, nella sua sottoscrizione mai avvenuta";

- l´istanza ex art. 7 formulata in data 4 gennaio 2016 contiene implicitamente una richiesta di copia ai sensi dell´art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario alla quale la resistente è tenuta a fornire riscontro;

VISTA la nota del 15 giugno 2016 con la quale il titolare del trattamento, nel ritenere di aver esaustivamente dato seguito alle richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha confermato, con dichiarazione ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), l´assenza, nella documentazione in questione, di alcun ulteriore dato personale riferito al ricorrente, oltre quelli già comunicati, ed ha ribadito comunque la propria disponibilità a fornire allo stesso copia dei documenti richiesti, previo pagamento delle spese sostenute per la produzione documentale;

VISTA la nota del 21 giugno 2016 con la quale il ricorrente ha chiesto alla banca resistente informazioni circa le modalità di accreditamento della somma richiesta al fine di ottenere urgentemente copia dei documenti in questione;

VISTE le note del 6 luglio 2016 e 8 luglio 2016 con le quali la resistente ha trasmesso copia della quietanza liberatoria sottoscritta dal legale del ricorrente in merito alla ricezione della documentazione richiesta (avendo il ricorrente già rimborsato l´importo richiesto quale corrispettivo delle spese di produzione documentale);

RILEVATO, tutto ciò premesso, che nel caso in esame è stata correttamente rispettata la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti;

CONSIDERATO quindi che non rileva nel presente procedimento la richiesta di documentazione bancaria formulata dal ricorrente e evasa dalla resistente ai sensi dell´art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, a fronte del pagamento delle spese previste per la produzione documentale;

PRESO ATTO che la resistente ha provveduto a fornire al ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, i dati che lo riguardano, estrapolati dagli archivi anagrafici e dalla documentazione da questi indicata nell´atto di ricorso e nel previo interpello;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla luce degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione della tempestività ed idoneità del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia