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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sanidor s.r.l. - 8 settembre 2016 [5792952]

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[doc. web n. 5792952]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Sanidor  s.r.l. - 8 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 351 dell´8 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO  che l´Ufficio del Garante, all´esito di un procedimento amministrativo relativo ad una segnalazione conclusosi con la nota n. 24817/83266 del 7 ottobre 2013, ha accertato che la Sanidor S.r.l., P. iva: 10670151009, con sede in Roma (RM), via Portuense, n. 1555 – presso Commercity Lotto N/45 nell´ambito di un rapporto contrattuale con la Fater S.p.A., P. Iva: 01323030690, con sede in Pescara (PE), Via A. Volta n. 10, (distributrice, all´epoca dei fatti, di sussidi sanitari per conto della ASL Roma/E),  ha consegnato al portiere dello stabile del domicilio della segnalante dei prodotti per l´incontinenza racchiusi in un pacco recante all´esterno l´indicazione della tipologia del contenuto;

VISTO l´atto di contestazione, che qui deve intendersi integralmente richiamato, prot. n. 33861/83266 del 30 dicembre 2013 con cui è stata contestata a Sanidor S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di trasgressore, e a Fater S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in particolare relativamente all´art. 23, per aver comunicato ad un terzo dati idonei a rivelare lo stato di salute della segnalante senza il consenso della medesima; con il medesimo atto del 30 dicembre 2013 le predette società sono state informate della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 citata;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva datata 5 febbraio 2014 nella quale Sanidor S.r.l., ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel descrivere la propria attività e il difficile contesto in cui opera, ha asserito come "(…) nell´effettuazione delle consegne a domicilio, si possono verificare situazioni particolari e complesse. In molti casi gli utenti chiedono espressamente (oralmente o per iscritto) di lasciare i prodotti al portiere, persona che in genere, per qualifica e per mansione rappresenta i condomini". Ha rilevato, altresì, che "(…) si è trattato di un errore in buona fede dovuto ad un fraintendimento tra l´autista e il portiere (…)"; la parte ha chiesto, altresì, la rateizzazione dell´eventuale importo sanzionatorio;

VISTO  il verbale di audizione svoltasi il  22 settembre 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la Sanidor S.r.l. nel ribadire quanto esposto nella predetta memoria difensiva, ha prodotto un documento relativo alle certificazioni ISO ed alle procedure poste in essere dalla società in materia di protezione di dati personali;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non permettono di superare i rilevi posti alla base della contestazione. Quanto dedotto circa il fatto che "(…) si è trattato di un errore in buona fede dovuto ad un fraintendimento tra l´autista e il portiere (…) non consente di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza, elemento che non è riscontrabile nel caso di specie (Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426; Cass. Civ. sez. VI del 02 ottobre  2015 n. 19759). Al riguardo, infatti, giova evidenziare che in base alle dichiarazioni presenti in atti, rese dalla Fater S.p.A. e confermate dalla Sanidor S.r.l., è emerso che "(…) la consegna del pacco [senza aver curato la fase di imballaggio anonimizzato] a mani di soggetto diverso è da imputarsi esclusivamente a una negligenza dovuta al mancato rispetto delle procedure operative fornite alla Sanidor";

RILEVATO, pertanto, che la Sanidor S.r.l. nell´ambito di un rapporto contrattuale con la Fater S.p.A., ha comunicato ad un soggetto terzo dati idonei a rivelare lo stato di salute della segnalante, in carenza del consenso dell´interessata, mediante la consegna al portiere dello stabile del domicilio della medesima di prodotti per l´incontinenza racchiusi in un pacco recante all´esterno l´indicazione della tipologia del contenuto;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del Codice, con una sanzione da diecimila a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che la Sanidor S.r.l., a seguito dell´episodio segnalato, si è impegnata in maniera crescente nella formazione del personale sulla tutela dei dati personali, implementando il sistema di procedure interne esistente al fine di ridurre al minimo il rischio derivante dalla propria attività;

RITENUTO di dover determinare, pertanto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 400,00 (quattrocento) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Sanidor  s.r.l., P. iva: 10670151009, con sede in Roma (RM), via Portuense, n. 1555 – presso Commercity Lotto N/45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e a Fater S.p.A., P. Iva: 01323030690, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pescara (PE), Via A. Volta n. 10, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla violazione, indicata in motivazione, dell´art. 23 del Codice, per aver comunicato ad un terzo dati idonei a rivelare lo stato di salute, in carenza del consenso dell´interessato, e sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia