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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5773830]

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[doc. web n. 5773830]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 366 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 4 maggio 2016 da XY nei confronti di IdroService Italia srl, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza o meno dei dati personali allo stesso riferiti trattati dalla resistente;

- di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2 del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati, di responsabili e  di incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- di avere ricevuto in data 16 marzo 2016 una telefonata commerciale per conto della IdroService Italia da una operatrice che, su specifica richiesta dello stesso ricorrente, dichiarava di non conoscere il titolare del trattamento, né l´origine dei dati;

- di avere contattato nella stessa giornata un numero verde indicato dall´operatrice, senza ricevere risposta;

- di avere inviato in data 16 marzo e 3 aprile 2016, all´indirizzo PEC della IdroService -individuato attraverso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico- due istanze ai sensi dell´art. 7 del Codice non ricevendo alcun riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 17 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché  la nota del 22 giugno 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 30 maggio 2016 con la quale la società resistente ha rappresentato di:

- operare nel ramo della vendita e installazione di impianti per la purificazione di acque ad uso domestico e aziendale e che per la pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti si avvale di una rete interna di c.d." teleseller";

- di aver acquistato i dati "per mezzo della Simmobiliare srl, […] fornitrice nei servizi di marketing database", allegando a sostegno copia di una fattura emessa dalla "GCall Group – Simmobiliare srl", nella quale è riportato come descrizione del servizio fornito "Servizio marketing";

- di avere proceduto, in adesione spontanea alle richieste del ricorrente, alla cancellazione e/o rimozione da qualsiasi archivio o database nelle proprie disponibilità dei dati allo stesso riferiti;

VISTA la memoria di replica del 30 maggio 2016 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ha evidenziato di non avere mai avuto alcun rapporto con la Simmobilare rappresentando di aver ricevuto da questa (alla quale aveva autonomamente inviato una specifica richiesta di chiarimenti) assicurazione: a) che l´attività societaria non consiste nel commercio di dati; b) di non aver mai fornito alla IdroService liste contenenti il numero telefonico del ricorrente e c) di non avere nei propri database "traccia della sua anagrafica";

VISTA la nota dell´8 luglio 2016 con la quale la IdroService nel confermare che il ricorrente è stato contattato da una propria operatrice per finalità di marketing, ha ribadito che:

- "la società […] non ha mai provveduto alla raccolta dei dati del ricorrente avvalendosi in tal senso di società fornitrici di servizi di marketing database";

- da una ricerca effettuata nei propri archivi è emerso che i dati del ricorrente sono pervenuti dalla Simmobiliare;

PRESO ATTO dell´ulteriore missiva del 2 agosto 2016 con la quale il ricorrente ha allegato una e-mail ricevuta dalla Simmobiliare, con la quale tale società, nel dichiarare di non avere avuto alcun tipo di rapporto con il ricorrente, ribadisce che nel proprio database non risulta alcun dato anagrafico o telefonico allo stesso riferito;

RILEVATO, con riguardo alla posizione ricoperta dalla Simmobiliare srl, che la stessa non è parte del presente procedimento, essendo stata coinvolta autonomamente dal ricorrente in esito alle dichiarazioni della IdroService;

VERIFICATA l´esistenza di un sito internet (http://www.gcallgroup.it/) riconducibile alla denominazione "GCall Group" - riportata, insieme a quella della "Simmobiliare srl", nella fattura allegata dalla resistente – con specifico oggetto di attività anche la vendita di liste per il telemarketing;

RISCONTRATA la coincidenza fra il responsabile del citato sito web e l´amministratore unico della Simmobiliare srl, oltre che di alcuni recapiti delle due entità sopra indicate;

RITENUTO pertanto  che allo stato non sussistano elementi per escludere la provenienza dei dati riferiti al ricorrente da Simmobiliare stante quanto comunicato dalla IdroService srl (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") in merito all´acquisizione dei dati in questione e riservandosi ogni accertamento al riguardo;

PRESO ATTO di quanto ulteriormente dichiarato dalla resistente, sia pure nel corso del procedimento, in ordine all´avvenuta cancellazione da qualsiasi archivio o database nelle proprie disponibilità dei dati relativi al ricorrente;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di IdroService srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di IdroService srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia