g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 giugno 2016 [5449483]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5449483]

Provvedimento del 22 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 280 del 22 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 marzo 2016 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Angelo Ippoliti, nei confronti di Tekne Progetti S.r.l. con il quale quest´ultima, socia della predetta società, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che la riguardano, con particolare riferimento a date, luoghi, argomenti all´ordine del giorno e voti espressi in ogni singola assemblea dei soci alla quale la stessa ha preso parte;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 maggio 2016 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte sono stati inviati da questa Autorità all´attuale sede legale della resistente per mezzo di una raccomandata a/r restituita al mittente con la dicitura "trasferita", mentre una seconda raccomandata (contenente anche la comunicazione della proroga del termine della decisione) è stata consegnata in data 23 maggio 2016 dal Nucleo Speciale privacy della Guardia di Finanza nelle mani del legale rappresentante della società, al cui indirizzo di posta elettronica certificata erano stati già, peraltro, recapitati il 1° aprile precedente;

VISTA la memoria del 9 aprile 2016 con la quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate con l´atto di ricorso;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro all´Autorità entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l´Ufficio provvederà ad avviare un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice nei confronti del medesimo;

RILEVATA la fondatezza delle richieste proposte dall´interessata e ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso, ordinando, per l´effetto, alla resistente di fornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a tutte le richieste avanzate dalla ricorrente con l´interpello preventivo e poi ribadite nel ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi integralmente a Tekne Progetti S.r.l., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e non ravvisandosi estremi, a causa del comportamento da questi tenuto nel corso del procedimento, per la parziale loro compensazione;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Tekne Progetti S.r.l., e, per l´effetto, ordina alla resistente di fornire riscontro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a tutte le richieste avanzate dalla ricorrente;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi integralmente a Tekne Progetti S.r.l. che dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Il Garante, nel chiedere a Tekne Progetti S.r.l., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA