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Provvedimento del 9 giugno 2016 [5436863]

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[doc. web n. 5436863]

Provvedimento del 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 264 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Campanella, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente, di seguito all´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante di disporre al titolare il divieto di rendere ulteriormente disponibile nell´ambito dei report riferiti alla persona l´informazione relativa al collegamento fra il proprio nominativo ed il fallimento di una società nella quale lo stesso a suo tempo aveva rivestito la qualifica di "socio" e di veder liquidate a proprio favore  le spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente nell´atto introduttivo ha rappresentato:

- di aver richiesto in data 8 luglio 2015 a Cerved di procedere alla cancellazione del dato relativo al richiamato fallimento, al fine di superare le ostatività riscontrate in sede di concessione di un mutuo ipotecario;

- che il titolare del trattamento, il 15 successivo, ha riscontrato positivamente tale richiesta, precisando tuttavia che il collegamento tra l´interessato e l´impresa fallita sarebbe comunque rimasto "ben visibile nella visura storica della suddetta impresa";

- che detto collegamento manterebbe gli effetti pregiudizievoli sull´interessato al quale, anche dopo la predetta cancellazione sarebbe stata negata la concessione di un mutuo da parte di altro istituto di credito;

-  che per tali ragioni le informazioni relative a tale fallimento non debbano essere prese in considerazione per l´elaborazione delle valutazioni sintetiche della persona, tra cui il c.d. "Indice di rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" che, proprio a causa di tali informazioni, risulta "elevato";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 6 maggio 2016 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha:

- sostenuto che, come già comunicato al ricorrente con la nota del 15 luglio 2015, le informazioni relative al fallimento della società in questione erano già state eliminate dai report riferiti al ricorrente, rimanendo presenti solo nei rapporti, prodotti o documenti riferiti direttamente alla società;

- dichiarato che, per tale ragione, già dal 15 luglio 2015, era venuta meno anche la possibilità che tali informazioni potessero essere prese in considerazione per l´elaborazione dell´ "Indice di rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" riferito al ricorrente;

- sostenuto che le informazioni riferite al fallimento della società possono essere trattate nell´ambito dei report riguardanti direttamente questa (e non la persona del ricorrente) ai sensi delle disposizioni del Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali ai fini di informazione commerciale adottato dai soggetti operanti nel settore;

- concluso che in ogni caso nell´ambito dei report riferiti alla società in questione il fallimento della società non risulta in alcun modo associabile alla persona del ricorrente di cui viene correttamente indicata la qualifica di socio, in linea con le risultanze acquisite dalle fonti pubbliche di provenienza; 

VISTA la nota del 10 maggio 2016 con la quale il ricorrente ha comunque contestato che Cerved non abbia depositato il report personale del ricorrente –a riprova dell´avvenuta cancellazione delle informazioni pregiudizievoli-, "essendosi solo limitata a dichiarare di avere cancellato nella scheda personale del ricorrente il riferimento alla società fallita";

VISTA la nota del 23 maggio 2016 con la quale Cerved ha prodotto copia del report ("Dossier Persona Approfondito") riferito al ricorrente in cui le informazioni riferite alla società risultano cancellate e l´"Indice di rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" risulta "Nullo";

PRESO ATTO che il ricorrente non ha prodotto alcuna ulteriore risultanza, successiva alla nota Cerved del 15 luglio 2015, da cui emerga la permanenza nei report che lo riguardano direttamente delle informazioni pregiudizievoli riguardanti il fallimento in questione, essendosi egli limitato a produrre, in allegato al ricorso, una sintesi delle informazioni creditizie censite nei sistemi di altra società, diversa da Cerved, da cui si evince semplicemente che alla data del 24 settembre 2015 due domande di mutuo ipotecario non erano state perfezionate (peraltro senza l´indicazione della motivazione del rifiuto);

RITENUTO, alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria, che il report fornito da Cerved già in sede di riscontro all´originario interpello preventivo debba essere considerato adeguato e che pertanto il ricorso vada conseguentemente dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara infondato il ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia