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Parere sullo schema di decreto del Mef con il quale vengono definiti i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 175/2014 e alle spese veterinarie - 28 luglio 2016 [5407413]

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[doc. web n. 5407413]

Parere sullo schema di decreto del Mef con il quale vengono definiti i termini e le modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 175/2014 e alle spese veterinarie - 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 332 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l´Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l´art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell´economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall´imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto, inoltre, l´articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge di stabilità 2016), in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l´erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l´erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all´Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l´erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell´articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal 2015, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell´Agenzia delle entrate;

Vista la richiesta di parere del 25 luglio 2016, prot. n. 62621, del Ministero dell´economia e delle finanze (di seguito Mef) sullo schema di decreto del Ministro con il quale vengono definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie diverse da quelle già previste dal citato articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e alle spese veterinarie;

Visto lo schema di decreto in esame in cui sono individuati i seguenti nuovi soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema TS di dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche per la dichiarazione precompilata (artt. 1 e 2 dello schema in esame):

• gli esercizi commerciali di cui all´articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l´attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell´articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

• gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

• gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

• gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

• gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;

• gli esercenti l´arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

• gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, che inviano al Sistema TS i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 Giugno 2001, n. 289;

Visto, inoltre, che, a tal fine, nello schema in esame è previsto che il Ministero della salute e le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendano disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei predetti soggetti (art. 3, comma 3, dello schema in esame);

Considerato che, per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, lo schema di decreto rinvia a un decreto del Mef, in conformità con le modalità previste dal decreto del Mef del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell´11 agosto 2015, attuativo del richiamato articolo 3 comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2014 (art. 3, comma 1, dello schema in esame), su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 30 luglio 2015 (doc. web n. 4160058);

Considerato, altresì, che, ai sensi dello schema in esame, le modalità tecniche di utilizzo dei dati relative alle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dovranno essere stabilite con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate (art. 3, comma 2, dello schema in esame), in analogia a quanto previsto dal citato art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014 per gli altri dati utilizzabili dall´Agenzia ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3;

Rilevato che gli schemi del decreto attuativo e del provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate sono stati sottoposti al parere del Garante, rispettivamente, con la summenzionata richiesta di parere del Mef e con la nota dell´Agenzia delle entrate del 25 luglio 2016, prot. n. 0118010, e che tali atti, sui quali l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere, sono stati oggetto di separate istruttorie al fine di rendere i trattamenti conformi al Codice;

Rilevato, infine, che, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, viene escluso l´obbligo di comunicare nuovamente per il c.d. spesometro (art. 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie trasmessi al Sistema TS ai sensi dello schema in esame, analogamente a quanto previsto dall´art. 21, comma 1-quater del predetto decreto legge, così come modificato dalla legge di stabilità 2016 (l´art. 1, comma 953), per i dati relativi alle spese sanitarie comunicati ai sensi del citato art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 (art. 4 dello schema in esame);

Ritenuto di dover verificare, con separata istruttoria, le modalità con le quali i dati oggetto dello schema di decreto in esame, unitamente a quelli trasmessi ai sensi del predetto art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014, saranno trattati dall´Agenzia delle entrate ai fini del c.d. spesometro. Ciò, con particolare riferimento al necessario rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali oggetto di trattamento e alle opportune cautele da introdurre, attesa la natura e la delicatezza delle informazioni trasmesse, anche idonee a rivelare lo stato di salute;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze, attuativo dell´art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, con il quale vengono definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie diverse da quelle già previste dall´art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e alle spese veterinarie.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE

SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA