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Provvedimento del 18 maggio 2016 [5190352]

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[doc. web n. 5190352]

Provvedimento del 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 236 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 24 marzo 2016 da XY nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione delle timbrature in ingresso ed in uscita con riguardo alla prestazione lavorativa resa nel periodo compreso tra il 2/02/2015 ed il 30/10/2015;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 18 aprile 2016 con la quale Poste Italiane S.p.A., nel fornire riscontro, ha trasmesso un prospetto contenente il "computo delle eccedenze orari durante il (…) servizio prestato" presso la società resistente;

VISTA la nota del 20 aprile 2016 con la quale il ricorrente, nel ribadire le  richieste già avanzate, ha eccepito che la propria istanza aveva ad oggetto la comunicazione dei dati relativi alle timbrature in ingresso ed in uscita dal luogo di lavoro e non il computo delle eccedenze orarie;

VISTA la nota del 20 aprile 2016 con la quale Poste Italiane S.p.A., ad integrazione di quanto comunicato in precedenza, ha trasmesso all´interessato un tabulato contenente i dati richiesti;

VISTA la nota del 21 aprile 2016 con la quale il ricorrente, prendendo atto di quanto comunicatogli, ha chiesto altresì di ottenere la consegna di copia di alcuni documenti, detenuti dal titolare del trattamento, attinenti l´attività lavorativa dallo stesso a suo tempo svolta;

VISTA la nota del 29 aprile 2016 con la quale la resistente, rilevando di aver fornito un riscontro completo alle richiesta avanzate con l´atto introduttivo del procedimento, ha contestato l´irritualità di quelle proposte per la prima volta nel corso del presente procedimento "atteso che si tratta di documenti aziendali che attengono ad un diverso petitum che l´odierno ricorrente sta perseguendo o cercando di perseguire";

VISTE le note del 1° e del 2 maggio 2016 con le quali il ricorrente ha ribadito la richiesta di consegna della documentazione da ultimo indicata, lamentando il mancato riscontro di Poste Italiane S.p.A. sul punto;

CONSIDERATO che l´odierno ricorso può essere esaminato solo con riguardo alle istanze già previamente avanzate, ai sensi dell´art. 7 del Codice, con l´interpello preventivo rivolto al titolare del trattamento e ritualmente riproposte mediante la successiva presentazione dell´atto di ricorso;

CONSIDERATO altresì che tra le predette istanze non possono includersi quelle aventi ad oggetto la richiesta volta ad ottenere alcuni documenti detenuti dalla resistente, avanzata per la prima volta nel corso del procedimento e peraltro diretta ad ottenere la copia di documenti, anziché la comunicazione di dati personali dell´interessato come previsto dal Codice;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare tale richiesta inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo all´istanza volta ad ottenere la comunicazione dei dati relativi alle timbrature in ingresso ed in uscita effettuate nel periodo indicato dall´interessato, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Poste Italiane S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste volte ad ottenere la comunicazione dei dati relativi alle timbrature in ingresso ed in uscita inerenti l´attività lavorativa prestata dal ricorrente;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle ulteriori richieste avanzate nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia