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Privacy: gli investigatori privati dovranno rispettare precise garanzie a tutela delle persone - 30 dicembre 1997

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Privacy: gli investigatori privati dovranno rispettare precise garanzie a tutela delle persone

Gli investigatori privati autorizzati potranno raccogliere alcune informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, ma solo nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone, qualora ciò sia necessario per permettere a chi affida loro un specifico incarico di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero nel caso in cui ricevano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di procedimento penale, l´incarico da un difensore di ricercare determinati elementi di prova a favore del relativo assistito.

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha emanato l´ultimo dei provvedimenti a carattere generale di semplificazione delle procedure di autorizzazione previste della legge 675 per tutelare pienamente i diritti fondamentali delle persone.

Nel provvedimento, che riguarda tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un´attività di investigazione privata regolarmente autorizzata con licenza prefettizia, vengono definite i limiti e le modalità per la raccolta e l´utilizzazione dei predetti dati sensibili. Gli investigatori privati potranno intraprendere investigazioni solo sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto. L´atto dovrà specificare il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria o il procedimento penale al quale l´investigazione è collegata, i motivi della richiesta di investigazione, il termine entro il quale essa deve concludersi.

La persona presso la quale sono raccolte le informazioni dovrà essere informata, così come dovranno essere informati periodicamente il difensore e il soggetto che ha conferito l´incarico. La persona sul cui conto sono raccolte le informazioni non dovrà essere informata se i dati sono utilizzati per il periodo strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria, ovvero per portare a termine l´indagine difensiva.

I dati raccolti non dovranno eccedere le finalità perseguite nell´incarico affidato all´investigatore, non potranno essere conservati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per eseguire l´incarico e dovranno essere comunicati soltanto al soggetto che lo ha conferito.

L´autorizzazione, che verrà pubblicata come le precedenti sulla Gazzetta Ufficiale, ribadisce, inoltre, i divieti e i limiti per il trattamento dei dati previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, in particolare per quanto riguarda l´uso di apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sieropositività, di divulgazione delle generalità e dell´immagine di persone vittime di atti di violenza sessuale.

E´ prevista, infine, l´emanazione di un codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere.

Roma, 30 dicembre 1997