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Privacy: per imprese artigiane nessuna notifica al Garante - 12 marzo 1998

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 Privacy: per imprese artigiane nessuna notifica al Garante

In vista dell´imminente scadenza del 31 marzo per l´invio delle notificazioni da parte di quanti raccolgono e trattano dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad alcuni quesiti formulati da imprese del settore industriale ed artigiano, ha fornito alcune importanti indicazioni sui casi di esonero dalla notificazione previsti dalla normativa sulla privacy.
Il Garante ha chiarito che tutte le imprese artigiane, per i trattamenti relativi allo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali, sono esonerate dal presentare la notificazione. Le aziende artigiane, infatti, anche nella loro attuale disciplina, rientrano pienamente nella categoria dei piccoli imprenditori, ai sensi dell´art. 2083 del codice civile, cui fa riferimento l´art. 7, comma 5-ter della legge 675/1996.
L´obbligo di notificazione dell´esistenza di banche dati rimane, invece, per le piccole aziende industriali, le quali non rientrano nella definizione contenuta nell´art. 2083 del codice civile; né queste aziende possono essere ridefinite come piccole imprese utilizzando speciali discipline di settore finalizzate soltanto all´erogazione di agevolazioni.

Roma, 12 marzo 1998