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Tutela della riservatezza e ''Unico '98'' - 01 giugno 1998

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Tutela della riservatezza e "Unico ´98"

Il Garante per la protezione dei dati personali ha preso atto che il Ministero delle Finanze si è attenuto alle indicazioni formulate in merito agli obblighi di riservatezza e sicurezza che debbono essere rispettati in base alle convenzioni stipulate dallo stesso Ministero con l´ABI e le Poste Italiane S.p.a., relative alle procedure per la dichiarazione dei redditi.
Lo schema delle convenzioni era stato infatti sottoposto preventivamente all´esame dell´Autorità.
Il Garante ha, dunque ottenuto che attraverso le modalità operative previste dalle convenzioni si impostasse, in maniera completamente nuova e più rigorosa, l´intero sistema delle garanzie poste a tutela della riservatezza dei cittadini, indipendentemente dall´utilizzo transitorio della busta per il Modello "Unico 98" che, come annunciato dal Ministero delle finanze verrà ritirata già dal prossimo anno.
La recente decisione del Garante assicura un livello di riservatezza dei contribuenti ben più elevato di quello del passato e comunque superiore a quello che sarebbe stato garantito dalla semplice sostituzione della busta.
Le indicazioni del Garante prevedono tra l´altro:
- che le dichiarazioni possano essere ricevute ed elaborate esclusivamente dagli addetti designati formalmente quali "incaricati" del trattamento. Tutti questi impiegati dovranno garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate, in base a precise istruzioni;
- che le banche e gli uffici postali adottino misure per assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso la predisposizione di appositi spazi; misure la cui idoneità dovrà essere periodicamente verificata dall´Amministrazione delle Finanze, anche mediante controlli a campione,
- che i dati vengano trattati dalle banche e dagli uffici postali solo per le finalità di prestazione del servizio e per il tempo indispensabile a questo scopo, provvedendo successivamente alla loro cancellazione;
- che i dati vengano conservati, per il limitato periodo previsto, soltanto dalle banche e uffici postali e non da eventuali soggetti esterni, evitando in tal modo la loro disseminazione.

Roma, 1 giugno 1998

Scheda

Doc-Web
48938
Data
01/06/98

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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