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Conservazione dati di traffico telefonico. Precisazioni Garante - 12 giugno 1998

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Conservazione dati di traffico telefonico. Precisazioni Garante

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna ad un organo di informazione, relative al decreto legislativo sulla tutela della vita privata nelle telecomunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali esprime meraviglia per le imprecisioni con le quali, in una materia così delicata, si imputano alle norme vigenti eventuali difficoltà di indagine, creando ingiustificato allarme presso i cittadini.
Non è vero che il termine per la conservazione delle chiamate sia brevissimo, essendo previsto in cinque anni. Non è vero che sarebbe stato impossibile indagare sull´assassinio di Falcone perché gli accertamenti sul traffico telefonico vennero fatti al più tardi due anni dopo.
Il Garante ricorda che è stato il decreto a fissare un termine, prima di fatto inesistente, entro il quale i dati relativi al traffico telefonico possono essere trattati da parte dei gestori di servizi di telecomunicazione per finalità di fatturazione e per i pagamenti delle interconnessioni. Il termine è stato stabilito tenendo conto dell´art.2948 del codice civile ed è quindi di cinque anni, entro i quali l´autorità giudiziaria può certamente acquisire a norma di legge i dati eventualmente utili per finalità di indagine, proprio come è avvenuto in occasione di gravi fatti di criminalità. E´ evidente che una volta iniziate le indagini, i dati restano acquisiti definitivamente.
Va ricordato, infine, che il nuovo quadro europeo richiede che si tenga conto dei diritti degli abbonati in passato messi a rischio da comportamenti di fornitori di servizio non sempre aderenti alle norme.

Roma, 12 giugno 1998