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Privacy e sanità - 14 gennaio 1999

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Privacy e sanità

In risposta ad alcuni quesiti posti da ospedali, da professionisti e da privati cittadini, l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha formulato una serie di pareri riguardanti l´applicazione della legge 675 sulla protezione dei dati personali nel settore sanitario.

Le strutture ospedaliere possono dare a parenti e conoscenti notizie sui reparti di degenza dei ricoverati

Il Garante è ritornato sulla questione legata alla possibilità di fornire a conoscenti e parenti informazioni sui pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere. In particolare è stato chiesto se la indicazione del reparto di degenza in mancanza di un espresso consenso dell´interessato violi la legge sulla protezione dei dati personali, potendo rivelare notizie sullo stato di salute della persona ricoverata.

L´Autorità ha ribadito che, in attesa della prevista normativa che il Governo è stato delegato ad emanare riguardo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, gli organismi pubblici possono trattare dati sensibili senza il consenso dell´interessato.

Ha ricordato, inoltre, che la normativa sul servizio sanitario nazionale prevede, entro determinati orari e con precise modalità, la possibilità di visite da parte di parenti, conoscenti ed organismi di volontariato e la "Carta dei servizi pubblici sanitari" prevede come eccezione che il degente possa chiedere che la sua presenza non venga resa nota.

Per le indagini sul consumo dei farmaci non si possono usare i dati sui malati di AIDS

Una ASL ha chiesto al primario ospedaliero di una divisione malattie infettive di fornire nomi, farmaci usati e periodi di degenza relativi ai pazienti affetti da AIDS allo scopo di rilevare il consumo dei farmaci.

Il Garante ha sottolineato che questo tipo di rilevazioni, dalle quali si desume chiaramente l´identità degli ammalati di AIDS ricoverati e lo stato di avanzamento della malattia, è in contrasto con la legge 675.

La legge sulla protezione dei dati infatti, pur prevedendo la possibilità da parte delle amministrazione pubbliche di utilizzare dati sensibili, ha fatto salve la legge n.135 del 1990 in materia di AIDS che stabilisce l´obbligo per gli operatori sanitari di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persone malate di AIDS o affette da HIV, e vieta ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, di effettuare indagini per accertare se i dipendenti o i lavoratori da assumere siano o meno sieropositivi.

Gli scopi di tipo statistico e contabile della rilevazione sul consumo dei farmaci, inoltre, non sono pertinenti alle esigenze di cura sancite dalla legge 135.

Il Garante ha richiamato l´attenzione sulla necessità di prevedere precise modalità per la conservazione dei dati negli archivi elettronici e perché l´accesso ai nomi degli ammalati sia consentito al solo personale del reparto di malattie infettive o di altri reparti ospedalieri che ne abbiano reali esigenze a fini di assistenza e cura, e non al personale amministrativo dell´ospedale.

L´Autorità ha pertanto invitato la ASL a sospendere la raccolta dei dati nominativi in questione e ha chiesto alla divisione malattie infettive di limitare i trattamenti di dati personali dei pazienti affetti da AIDS alle sole operazioni strettamente pertinenti alle finalità di assistenza e cura.

I medici specialisti devono chiedere il consenso ai loro pazienti per il trattamento dei dati, anche in vista degli accertamenti fiscali.

Per i dati sensibili, come sono quelli sanitari, la legge 675 prevede particolari garanzie, e stabilisce che i medici, oltre ad informare gli interessati sull´utilizzazione che intendono fare dei loro dati, richiedano sulla base di questa informativa il consenso scritto al loro trattamento.

Nell´informativa, i medici devono specificare, in particolare, al paziente che i suoi dati personali potranno essere comunicati a competenti organi dell´amministrazione finanziaria per adempiere agli obblighi di carattere contabile e fiscale. Obblighi che prevedono, per quanto riguarda alcune ricevute sanitarie, non una generica certificazione, ma l´indicazione specifica degli elementi relativi alla prestazione professionale (natura, qualità e quantità dei servizi resi).

Infatti, i medici specialisti in occasione di controlli e accertamenti fiscali sulle prestazioni erogate devono mettere a disposizione dell´amministrazione fiscale i dati personali dei loro pazienti contenuti nelle ricevute sanitarie (nome, cognome, diagnosi e cure applicate).

Roma, 14 gennaio 1999