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Newsletter 6 - 12 settembre 1999

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Newsletter 6 - 12 settembre 1999

 

  • Programma Falcone. Approvato il progetto del Garante.
  • Schengen: al via la campagna d´ informazione sui diritti delle persone.
  • Rating: l´Ufficio Italiano Cambi può trattare i dati delle società.
  • I figli adottivi non possono conoscere l´identità dei genitori naturali.
  • Il Giappone pensa ad una legge sulla privacy.
  • Francia: una legge sulla società dell´ informazione.

 

Programma Falcone. Approvato il progetto del Garante

Nel quadro del "Programma Falcone", che l´Unione Europea sta portando avanti per sviluppare la cooperazione in campo giudiziario e doganale nella lotta contro la criminalità organizzata, il Garante per la protezione dei dati personali ha ottenuto un finanziamento per un progetto dedicato allo sviluppo di azioni comuni nella protezione dei dati personali e nella lotta contro il crimine organizzato.

Il progetto, che l´Autorità aveva sottoposto al Segretariato Generale del Comitato Falcone, istituito presso la Commissione Europea, prevede l´organizzazione di alcuni seminari ai quali parteciperanno gli esperti dei Paesi membri dell´UE e della Commissione.

I seminari hanno lo scopo di favorire la conoscenza delle normative esistenti in materia di protezione dei dati personali tra i diversi Stati membri e lo scambio di esperienze e informazioni tra magistrati ed esperti, di approfondire i problemi che l´applicazione dei principi della privacy pone, di individuare possibili soluzioni e azioni comuni (anche allo scopo di attenuare i rischi di possibili diversità di disciplina o di modalità applicative), e di migliorare l´utilizzo degli strumenti di cooperazione nel settore della lotta al crimine nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

Sempre più stretti, infatti, sono i legami che intercorrono tra lo sviluppo di forme di collaborazione tra magistratura e forze di polizia rivolte a migliorare ed affinare gli strumenti a disposizione per la prevenzione e la repressione della criminalità, in particolare di quella organizzata (e che in larga parte consistono in scambi di informazioni e creazione di sistemi informativi comuni, anche con funzioni di analisi ed intelligenze), ed il rispetto delle norme dettate a livello internazionale, comunitario e nazionale per fare in modo che questa attività sia svolta senza ledere i diritti fondamentali degli individui.

Va ricordato che proprio grazie ad un´iniziativa italiana, è stata avviata in seno al Consiglio d´Europa una attività di riflessione riguardante gli Accordi e le Convenzioni elaborate o in coso di elaborazione nel cosiddetto "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht per la parte che riguarda le norme e le forme di tutela dei dati personali.

 

Schengen: al via la campagna d´informazione sui diritti delle persone

Analogamente a quanto realizzato dalle Autorità di garanzia degli altri paesi aderenti all´Accordo di Schengen, il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto il materiale informativo necessario per l´avvio della campagna di informazione sui diritti delle persone.

L´Autorità Comune di Controllo Schengen (ACC), incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del Sistema d´Informazione Schengen (SIS) e sugli altri scambi di dati ai sensi della Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen, ha infatti deciso nei mesi scorsi lo svolgimento, in tutti i Paesi aderenti all´Accordo, di una campagna di informazione sui diritti riconosciuti dalla Convenzione (accesso alle banche dati, integrazione, correzione, cancellazione dei dati) a cittadini, europei e non, nei confronti del Sistema d´informazione Schengen, e contribuire in tal modo a garantire una maggiore trasparenza e conoscenza dell´Accordo stesso.

La campagna, avviata in Italia e già in corso di svolgimento negli altri Paesi dell´UE, prevede la distribuzione di manifesti ed opuscoli esplicativi presso i valichi autorizzati delle frontiere e gli uffici periferici del Ministero degli affari esteri e presso punti, anche stagionali, di frontiera terrestre, marittima ed aerea.

Considerata la necessità di una capillare diffusione del materiale informativo, il Garante ha chiesto ai Ministeri degli affari esteri e dell´interno di assicurare la collaborazione indispensabile per l´avvio della campagna di informazione, e di contribuire all´iniziativa invitando gli uffici competenti a curare l´affissione e la distribuzione del materiale in luoghi accessibili al pubblico.

 

Rating: l´Ufficio Italiano Cambi può trattare i dati delle società

L´Ufficio Italiano Cambi (UIC) ha chiesto al Garante un parere riguardo agli adempimenti da adottare per la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati relativi alla cosiddetta "anagrafe dei valori mobiliari", che è composta da informazioni statistiche in materia valutaria, raccolte da banche e da altri soggetti. In particolare, il quesito riguardava la possibilità di inserire nell´anagrafe il cosiddetto rating delle società che emettono titoli (azioni, obbligazioni), cioè la valutazione sull´affidabilità delle imprese elaborata in base a determinati criteri e diffusa da agenzie internazionali specializzate.

La cosiddetta anagrafe dei valori mobiliari è stata costituita per rispondere all´esigenza fondamentale di UIC, Banca d´Italia e Consob, di poter disporre di informazioni statistiche attendibili e di identificare in maniera univoca i titoli con tutte le relative caratteristiche (tasso di interesse, valuta, scadenza, piano di ammortamento, denominazione del titolo ecc.). L´anagrafe viene resa accessibilea banche e ad altri intermediari finanziari,

Nel suo parere, il Garante ha innanzitutto ricordato che:

a) la legge n.675 si applica anche al trattamento dei dati concernenti persone giuridiche;
b) le amministrazioni pubbliche possono trattare i dati personali degli interessati senza consenso solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
c) le operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche verso soggetti privati o enti pubblici economici devono essere espressamente previste da una norma di legge o di regolamento. La divulgazione dei dati è comunque ammessa anche in assenza di una puntuale disposizione normativa, quando sia necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

Alla luce di questo quadro normativo, la possibilità di utilizzare dati sui valori mobiliari da parte dell´UIC, trova il suo fondamento sia nel testo unico in materia valutaria (D.P.R. n.148 del 1988), sia nella disciplina sul riordino dell´UIC (decreto legislativo n.319 del 1998) che attribuiscono all´Ufficio il compito di raccogliere ed elaborare le informazioni in materia valutaria a fini conoscitivi e statistici e di trattare informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l´estero.

Sempre il testo unico in materia tributaria prevede, poi, che l´UIC provveda alla pubblicazione dei dati, precisando che comunque essi restano coperti dal segreto d´ufficio fino a tale momento. Questa circostanza permette di ritenere che le informazioni e i dati possono essere oggetto, dopo la loro pubblicazione, di ampia e tempestiva conoscibilità anche da parte di soggetti privati quali banche e intermediari finanziari.

L´UIC può quindi inserire nell´anagrafe dei valori mobiliari il cosiddetto rating delle società e successivamente renderlo pubblico.

Tutto ciò non preclude, peraltro, ha affermato il Garante, che l´UIC solleciti l´emanazione di ulteriori norme anche di rango secondario, volte a prevedere altre forme di comunicazione a privati o enti pubblici sulla base di una individuazione dei dati, delle modalità e delle finalità della stessa.

Il Garante ha, peraltro, ricordato che l´Ufficio italiano cambi è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.

In particolare, come ogni altro soggetto che gestisce informazioni personali e banche dati, l´UIC deve trattare dati strettamente indispensabili. Dovrà, inoltre, assicurare il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal recente D.P.R., approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio scorso, riguardante la sicurezza dei trattamenti, provvedendo a definire modalità di conservazione e di controllo dei dati idonee a ridurre al minimo i rischi di eventuale distruzione o perdita dei dati trattati ed evitare l´accesso non autorizzato o un trattamento non conforme alla legge.

Per quanto riguarda i dati raccolti successivamente all´entrata in vigore della legge sulla privacy (8 maggio 1997), l´Ufficio è tenuto a fornire agli interessati, oralmente o per iscritto, l´informativa prevista. Nei casi in cui i dati siano acquisiti presso terzi, non è necessario inviare l´informativa se il trattamento è effettuato in base ad un obbligo previsto da disposizioni di legge.

 

I figli adottivi non possono conoscere l´identità dei genitori naturali

L´Ufficio del Garante ha affrontato il caso di una donna che si era rivolta all´Autorità segnalando il suo desiderio di conoscere l´identità dei genitori naturali e le difficoltà incontrate al riguardo sia presso l´ospedale dove è nata, sia presso altri uffici. La donna, infatti, che aveva saputo accidentalmente della sua condizione di figlia adottiva, aveva intrapreso ricerche per identificare i genitori che si sono arrestate di fronte al rifiuto dell´ospedale di fornire notizie o di rilasciare copia del certificato di assistenza al parto.

La questione sollevata non è regolata specificamente dalla legge sulla privacy, quanto piuttosto da altre disposizioni nell´ambito della complessa normativa relativa allo stato civile e alle adozioni. L´Ufficio l´ha comunque esaminata e ha fornito alcune indicazioni dalle quali risulta che al momento attuale l´ordinamento italiano considera, di regola, prevalente la scelta del genitore di conservare l´anonimato rispetto all´interesse del figlio di conoscerne l´identità.

L´Ufficio del Garante ha ricordato, innanzitutto, che la legge n.675 del 1996, infatti, non ha modificato le norme in materia di stato civile, anagrafe ed adozione. La legge n.183 del 1984, che disciplina l´adozione e l´affidamento dei minori, stabilisce che l´ufficiale di stato civile e l´ufficiale di anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell´autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda, poi, il certificato di assistenza al parto, la più recente disciplina ha stabilito che la dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico, dall´ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l´eventuale volontà della madre di non essere nominata (legge n.127 del 1997, Bassanini bis).

Anche la giurisprudenza si è occupata della questione. In un caso è stato respinto un ricorso presentato da una persona che, per motivi personali, aveva chiesto all´ospedale competente di accedere, in base alla legge n.241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, alla documentazione attestante le generalità della propria madre e, in particolare, al certificato di assistenza al parto. Tale accesso è stato negato ritenendo che si tratti di uno dei casi di segreto previsti dalla stessa legge n.241 (sentenza TAR Lazio sez.III ter del 17.7.1998).

In proposito, il Tribunale amministrativo ha precisato che l´accesso sarebbe da escludere in quanto la conservazione dell´anonimato della madre, secondo la scelta compiuta all´epoca del parto, sarebbe collegata ad un "interesse riconosciuto e protetto dall´attuale ordinamento". Il riconoscimento normativo dell´interesse della madre all´anonimato - secondo la sentenza del TAR - sarebbe giustificato "non solo da esigenze di tutela della riservatezza della persona, ma anche da superiori ragioni attinenti alla salvaguardia degli interessi, giuridici e sociali, sia della famiglia legittima e dei suoi componenti sia degli stessi figli non riconosciuti".

In un altro caso, un tribunale ordinario ha stabilito che il giudice può consentire al personale medico di conoscere i dati relativi al genitore naturale, nel caso in cui vengano riscontrate nel figlio patologie la cui cura necessiti di accurati esami genetici (Tribunale di Napoli 5, 20 e 22 ottobre1998, n. 322/98).

Questo quadro d´insieme sembra peraltro confermato dai lavori preparatori del futuro regolamento per la revisione e la semplificazione dell´ordinamento dello stato civile, in fase di preparazione.

L´Ufficio del Garante ha ricordato, infine, che sono attualmente all´esame del Parlamento alcune proposte di legge di modifica della legge sull´adozione che prendono in considerazione anche la delicata problematica sollevata dall´interessata.

 

Il Giappone pensa ad una legge sulla privacy
(articolo pubblicato su The Yomiuri Shimbun del 17 agosto)

Il governo, il Partito liberaldemocratico, Jiyuto (Partito liberale) e il Nuovo Komeito hanno dato inizio ad una serie di colloqui relativi alla legislazione in materia di tutela della privacy delle persone.

Questi colloqui fanno seguito alla richiesta formulata dal Nuovo Komeito di promulgare una legge finalizzata a tutelare la riservatezza dei dati personali detenuti non solo dai soggetti pubblici, ma anche dai soggetti privati.

La richiesta è nata dopo che la Dieta aveva deciso di emendare la legge attuale sulla registrazione dei dati relativi ai cittadini, che ha superato l´esame della sessione ordinaria della Dieta appena conclusasi. Il Nuovo Komeito ha posto come condizione per appoggiare gli emendamenti l´approvazione di una nuova legge nel settore in oggetto.

Tuttavia, molti esponenti governativi hanno sottolineato l´opportunità che il tema sia affrontato attraverso leggi o direttive settoriali riferite ai singoli ambiti di attività. "L´approvazione di una legge che regolamenti in modo generale il settore pubblico e quello privato potrebbe interferire con la circolazione dei dati necessaria in taluni casi", ha affermato un funzionario governativo.

Il Partito liberaldemocratico, Jiyuto e Nuovo Komeito hanno aggiunto una disposizione supplementare al momento dell´approvazione da parte della Camera bassa, lo scorso giugno, del disegno di legge di modifica della legge attuale sulla registrazione dei dati dei cittadini. In esso si stabilisce che il governo dovrà prendere provvedimenti per tutelare la privacy delle persone entro tre anni dall´entrata in vigore della legge - secondo quanto chiesto dal Nuovo Komeito.

"Il disegno di legge per la tutela della privacy rappresenta un prerequisito per la rapida edificazione di un sistema del genere che preveda norme di legge a garanzia dei dati personali detenuti dal settore privato", ha affermato il Primo Ministro Keizo Obuchi nel corso di una riunione della Commissione della Camera bassa per le amministrazioni locali.

Facendo seguito a queste considerazioni, il Partito liberaldemocratico, Jiyuto, il Nuovo Komeito e il gruppo parlamentare del Club Kaikatu hanno istituito un comitato di ricerca, presieduto dall´ex-direttore generale dell´agenzia per la difesa, Kazuo Aichi, al fine di esaminare i sistemi di tutela della privacy delle persone.

Un comitato analogo è stato istituito lo scorso luglio anche dal governo; esso comprende studiosi del settore privato ed è presieduto dal Prof. Masao Horibe della Chuo University, e costituisce un sotto-comitato del Consiglio creato da Obuchi per la promozione di una società dell´informazione avanzata. Durante la seconda riunione, tenutasi il 6 agosto, il comitato governativo ha esaminato i seguenti temi:

  • ambito delle informazioni oggetto di tutela
  • sanzioni in caso di violazioni della privacy
  • opportunità dell´istituzione di un´autorità di controllo specifica.


Il comitato ha deciso inoltre di preparare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro la fine di novembre. Al centro dell´analisi sarà l´opportunità per il Giappone di adottare il modello europeo di tutela della privacy, basato su leggi generali che regolamentano tutte le attività nel settore privato, ovvero il modello statunitense - in cui esistono leggi specifiche che regolamentano i singoli settori di attività, e dove si ricorre a vincoli su base volontaria. Per quanto riguarda il settore pubblico, nel 1989 il Giappone ha approvato una legge per la tutela dei dati personali detenuti dagli organismi amministrativi.

Per quanto concerne il settore privato, il governo ha adottato una politica modellata sull´esempio statunitense favorendo l´autoregolamentazione da parte delle imprese. Ad esempio, nel 1999 il Ministro per l´industria ed il commercio con l´estero assegnerà certificazioni basate sui Japanese Industrial Standards alle imprese che gestiscono correttamente i dati personali in loro possesso.

C´è una diffusa titubanza negli ambienti governativi ad adottare il modello europeo, perché in alcuni casi è auspicabile che si abbia una circolazione dei dati personali. Ad esempio, per gli istituti finanziari è utile poter condividere le informazioni sui prestiti concessi alla clientela per evitare che singoli soggetti abbiano accesso a più prestiti.

"E´ più realistico affrontare questi problemi attraverso leggi specifiche e linee-guida basate sulla realtà di uno specifico settore di impresa", ha affermato un funzionario dell´Ufficio dei consiglieri di Gabinetto per gli affari interni.

Tuttavia, l´opinione prevalente nel Nuovo Komeito è che si debbano tutelare i dati personali attraverso la definizione di una normativa generale.

Keigo Masuya del Nuovo Komeito, membro della commissione trilaterale di ricerca, ha affermato che "il modello europeo è più rapido", ed ha sottolineato l´esigenza di una legge generale. Tuttavia, altri esponenti del Nuovo Komeito hanno mostrato maggiore flessibilità, dichiarando che "purché la protezione offerta sia totale, non intendiamo necessariamente fossilizzarci sul concetto di una legge generale".

Kazuhiko Takeshima, capo dell´Ufficio dei consiglieri di Gabinetto per gli affari interni e responsabile dell´organizzazione degli incontri a livello governativo, probabilmente attenderà gli esiti della discussione nel comitato di esperti. "Anche se la posizione del governo è fondamentalmente a favore del modello statunitense, vorrei che i comitati esaminassero tutti i temi - compresa l´opportunità di adottare una legge sul modello europeo", ha affermato.

La normativa intende regolamentare l´attività di organismi amministrativi e imprese in modo da evitare fughe dei dati riservati in loro possesso sui cittadini e la clientela, ovvero l´utilizzazione di questi dati per scopi diversi da quelli per cui erano stati raccolti.

Nel 1998, l´OCSE ha compilato una serie di linee-guida relative alla tutela della privacy e ai flussi internazionali di dati personali. Esse contengono norme concernenti la raccolta di informazioni, l´indicazione delle finalità del trattamento, le misure atte a garantire la tutela dei dati, ed altri cinque punti.

 

Francia: una legge sulla società dell´informazione
(articolo pubblicato su Le Monde del 28 agosto)

Il progetto, che sarà presentato al Parlamento agli inizi del 2000, intende rassicurare i francesi in modo da promuovere lo sviluppo di Internet. Esso si inquadra in una volontà politica di controllo globale, in contrapposizione al liberismo predicato dagli americani.

Nella realizzazione della società digitale il governo intende contrapporsi al mondo del commercio. Dinanzi a 4000 persone, riunite giovedì 26 agosto a Hourtin (Gironda) nel quadro dell´Università estiva della comunicazione, il primo ministro Lionel Jospin (il cui sito Internet premier-ministre.gouv è stato giudicato il secondo miglior sito governativo europeo in base alla prima valutazione comparativa condotta ad Amsterdam, dopo quello di Tony Blair e prima di quello di Gerhard Schröder) ha annunciato che il governo presenterà "al Parlamento, all´inizio del 2000, un progetto di legge sulla società dell´informazione". L´iniziativa, la cui concretizzazione non è meglio definita, si inserisce nel piano di azione governativo per l´ingresso della Francia nella società dell´informazione (PAGSI), lanciato all´inizio del 1998.

L´annuncio del progetto, affidato al ministro dell´economia Dominique Strauss-Kahn, è stato accolto in modo tiepido a Hourtin. Più che di una modifica radicale dei processi di integrazione delle nuove tecnologie nell´ambito sociale, si tratta di un gesto politico: Lionel Jospin vuole rassicurare i francesi. In effetti, lo sviluppo diffuso di Internet è legato al grado di fiducia che il cittadino-consumatore nutre nei confronti di questo strumento per realizzare i propri acquisti o espletare le procedure amministrative. Il fatto è che i francesi continuano a temere che il numero della propria tessera bancomat venga carpito, oppure che siano intercettati i loro messaggi. Vedono in Internet uno spazio di non-diritto. All´improvviso, proprio mentre il numero di personal computer venduti (3.4 milioni nel 1998) supera quello dei televisori, la Francia si trova ad essere in ritardo per il numero di connessioni Internet. Secondo l´ultimo studio Médiamétrie (luglio ´99), 4.7 milioni sono i navigatori della Rete in Francia (173 milioni a livello mondiale). Meno che in Germania e in Gran Bretagna, anche se, secondo il primo ministro, "l´utilizzo di Internet ha conosciuto nell´ultimo semestre una crescita spettacolare pari al 45%, che fa prevedere un rapido recupero".


Firma elettronica

Effettivamente Internet continua ad essere solo un giocattolo per uomini (71%) piuttosto giovani (30 anni) il cui livello di istruzione e di reddito è superiore alla media. La rete non è accessibile alla maggioranza dei francesi - solo il 5% dei quali ha un accesso Internet -, né si prevedono cambiamenti a breve termine. Per i più digiuni di queste conoscenze, il progetto "Cyberposte" avrebbe dovuto mettere una stazione di lavoro a disposizione del pubblico, ma sinora sono stati installati appena un migliaio di terminali nei 17000 uffici postali. Inoltre, chi possiede un computer non è ancora convinto dell´opportunità di avere una connessione Internet.

Ad esempio, l´amministrazione elettronica non è che ai primi passi: è possibile scaricare sul proprio computer alcuni modelli, come quello per la dichiarazione dei redditi, ma successivamente risulta impossibile ottenerne la registrazione on-line da parte delle amministrazioni competenti. In particolare, si dovrebbe garantire la riservatezza dei dati, conferire validità giuridica alla firma elettronica e permettere di allegare la documentazione pertinente. Il primo passo sarà costituito dalla firma elettronica.

Il governo presenterà infatti, nel prossimo Consiglio dei ministri, un progetto di legge finalizzato a dare alla firma elettronica un valore legale equivalente a quello della firma tradizionale. Ciò permetterà di eliminare uno degli ostacoli giuridici allo sviluppo delle transazioni virtuali.

In materia di sicurezza, un terzo testo dovrebbe consentire alla Francia di adeguarsi alla legislazione comunitaria per la tutela dei dati personali. Il primo ministro ha inoltre annunciato la creazione, entro le prossime settimane, di un "ufficio centrale per la lotta alla criminalità legata alle nuove tecnologie", nell´ambito della direzione generale di polizia.

Dietro questa iperproduzione legislativa non si nasconde forse la volontà di lanciare un segnale agli americani, i quali controllano la rete delle reti? Jospin non nasconde di considerare "pericoloso", per quanto riguarda le nuove tecnologie dell´informazione, il concetto per cui "bisogna affidarsi esclusivamente al mercato". Peraltro, è proprio in contrasto con la posizione difesa strenuamente dagli USA nell´ambito delle sedi internazionali di negoziazione (OCSE, OMC, ecc.) che il governo francese modifica un po´ per volta il quadro legislativo nazionale - allo scopo, per esempio, di dare "all´autorità giudiziaria gli strumenti giuridici per svolgere i compiti di lotta alla criminalità". E´ anche un modo per consentire alla politica di "riprendere il controllo" di questo mondo digitale senza frontiere che tende a calpestare il principio della sovranità degli Stati.

Scheda

Doc-Web
48297
Data
06/09/99

Tipologie

Newsletter