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Le assicurazioni possono trattare dati sanitari se questi sono necessari per poter fornire servizi previsti nella polizza - 31 maggio 1999

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Le assicurazioni possono trattare dati sanitari se questi sono necessari per poter fornire servizi previsti nella polizza

Le compagnie di assicurazione sono autorizzate a raccogliere ed utilizzare dati riguardanti la salute degli assicurati quando questo sia necessario per fornire specifici prodotti o servizi. Il principio è contenuto in una decisione del Garante in merito ad una ricorso presentato da una persona che si era opposta al trattamento da parte della sua compagnia di assicurazione dei suoi dati sanitari.

La persona aveva richiesto all´assicurazione il rimborso di spese mediche sostenute a seguito di una malattia. Per poter procedere al rimborso, l´assicurazione aveva chiesto all´interessata di produrre copia integrale della cartella clinica, in base alla prassi contrattuale e alle condizioni generali dell´assicurazione che prevedono l´autorizzazione a prendere visione e chiedere "copia dei certificati medici, delle cartelle cliniche e di ogni altro documento attinente al caso denunciato, nonché ad assumere qualsiasi informazione relativa".

A seguito di tale richiesta, la persona si era rivolta al Garante chiedendo che intervenisse per ordinare alla compagnia la cessazione del comportamento ritenuto illegittimo, in particolare disponendo l´eliminazione della clausola presente in tutti i modelli di polizza che consentirebbe eccessiva discrezionalità alla società assicurativa e violerebbe la privacy, in quanto nella cartella clinica sono contenute la patologia e la diagnosi.

Esaminando il caso, il Garante ha ricordato che le autorizzazioni generali, rilasciate a suo tempo per l´uso dei dati sensibili da parte delle società di assicurazione, consentono il trattamento dei "soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall´interessato". In base a tale previsione, sono giustificati i trattamenti di dati relativi alla salute effettuati dall´assicurazione al fine della gestione e dell´esecuzione di polizze infortuni e malattie. Tra questi trattamenti rientra anche la raccolta di dati contenuti nelle cartelle cliniche degli assicurati: tali dati sono acquisiti ed utilizzati perché appunto necessari per fornire le specifiche prestazioni richieste dagli assicurati con questo tipo di contratto, ad esempio rimborso per spese sostenute in caso di infortuni o malattie.

Proprio il particolare oggetto di questi contratti (le attività di accertamento dei sinistri denunciati e delle spese sostenute dall´assicurato) possono comportare la necessità per la compagnia assicurativa di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Le autorizzazioni generali emanate dal Garante prevedono, comunque, il rispetto di alcuni obblighi riguardanti le modalità di trattamento, la conservazione e la divulgazione a terzi dei dati.

L´infondatezza del ricorso, infine, deriva dalla stessa richiesta avanzata al Garante, che esula dalle sue competenze. All´Autorità si può chiedere di disporre il blocco o il divieto di trattare i dati, ma non l´eliminazione della clausola contrattuale relativa all´acquisizione delle cartelle cliniche da parte dell´assicurazione né la sua disapplicazione, perché questo significherebbe incidere direttamente sull´intero rapporto contrattuale e sugli obblighi assunti reciprocamente dalle parti, la cui materia è regolata dal codice civile.

Roma, 31 maggio 1999