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Elezioni europee. Quali accessi ai dati delle ambasciate e dei consolati per fare propaganda elettorale - 31 maggio 1999

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Elezioni europee. Quali accessi ai dati delle ambasciate e dei consolati per fare propaganda elettorale

In vista dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, il Ministero ha proposto al Garante alcuni quesiti sul comportamento che le ambasciate e i consolati devono tenere nei confronti delle numerose richieste dei terzi di poter disporre e consultare a fini di propaganda elettorale elenchi dei cittadini italiani residenti all´ estero, con particolare riferimento alle elezioni dei componenti dei Comitati italiani all´ estero (COMITES).
Poiché gli elenchi degli elettori italiani residenti all´ estero, pur essendo soggetti al regime di ampia pubblicità previsto per le liste elettorali, non sono utilizzabili da chi intendesse avvalersene ai fini di propaganda elettorale, perché materialmente disponibili presso le rappresentanze diplomatico-consolari solo pochi giorni prima della data delle elezioni, alcuni soggetti avrebbero chiesto di accedere allo schedario della cosiddetta "anagrafe consolare".
A tale proposito va ricordato che all´anagrafe consolare è stata finora ritenuta applicabile la disciplina generale sugli atti anagrafici che prevede la possibilità di rilasciare elenchi degli iscritti nell´ anagrafe della popolazione residente soltanto " alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità" e che non permette quindi ai privati di ottenere queste informazioni.
Il Garante ha condiviso l´ opinione del Ministero secondo la quale, in base alle norme vigenti, deve essere tenuta distinta la disciplina degli schedari che costituiscono l´anagrafe consolare da quella concernente gli elenchi degli elettori residenti all´ estero, distinzione che si riflette sulla conoscibilità dei dati personali riportati nei predetti atti.
Non è possibile, dunque, rilasciare a privati gli elenchi dei cittadini residenti all´ estero inseriti nell´anagrafe consolare. E´ tuttavia consentito l´accesso, attraverso specifiche richieste di certificazione e precise modalità fissate dalla disciplina anagrafica, ai soli dati anagrafici contenuti negli schedari tenuti dagli uffici consolari. Rimane fermo il divieto di diffondere gli altri dati riportati in questi schedari (atti o fatti relativi allo status di cittadino, al godimento dei diritti civili e politici, ecc.) che, per espressa disposizione di legge, possono essere utilizzati dall´ufficio consolare soltanto per finalità di tutela degli interessi del connazionale.
Per quanto riguarda, invece, l´ elenco degli elettori dei Comites, il Garante ha ribadito che tale elenco, nel quale sono registrati alcuni dati anagrafici dei cittadini residenti all´ estero (cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché data di assunzione della residenza), è pubblico per espressa disposizione di legge ed è, pertanto, possibile favorirne un´ ampia conoscenza da parte dei terzi, sia pubblici sia privati, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sulla tenuta delle liste elettorali.
Anche per quanto riguarda gli elenchi degli elettori italiani residenti all´ estero per le votazioni relative al Parlamento europeo (formati dal Ministero dell´ interno sulla base delle segnalazioni dei comuni e trasmessi al Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro ai singoli uffici consolari), l´ Autorità ha concordato sulla loro piena pubblicità alla stregua delle liste elettorali e ha pertanto suggerito ai Ministeri interessati, in collaborazione tra di loro e con i comuni, di individuare le modalità più opportune per favorirne una più tempestiva conoscibilità.

Roma, 31 maggio 1999