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Riprese televisive sul posto di lavoro - 26 ottobre 1999

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Riprese televisive sul posto di lavoro

Un lavoratore ha chiesto al Garante un parere sulla compatibilità con la legge n.675 del 1996 della decisione del suo datore di lavoro di effettuare alcune riprese televisive nelle sua azienda, coinvolgendo nelle riprese anche il personale dipendente. Le riprese televisive sarebbero occasionali ed effettuate per documentare le varie fasi di lavorazione riguardanti l´attività dell´azienda a scopo divulgativo o pubblicitario e non per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.

Il Garante ha spiegato che, nel caso in questione, il trattamento dei dati personali dei dipendenti rientra nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero ai quali si applicano le disposizioni della legge sulla privacy riguardo all´attività giornalistica, e quindi non c´è bisogno di acquisire il consenso degli interessati né l´autorizzazione da parte del Garante. Restano fermi, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, l´osservanza del codice deontologico dei giornalisti e il diritto del lavoratore di opporsi, per motivi legittimi, alla diffusione delle immagini raccolte.

Laddove, invece, le riprese televisive in questione siano finalizzate al controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, va ricordato che l´art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300/1970) stabilisce espressamente divieto di utilizzare impianti audiovisivi e di altre apparecchiature a questi fini.

Più precisamente, la norma prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, oppure di sicurezza sul posto di lavoro, ma dall´uso dei quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere installati soltanto con il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

Roma, 26 ottobre 1999