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Newsletter 6 - 12 dicembre 1999

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Newsletter 6 - 12 dicembre 1999

 

  • Attività extramuraria. Le Asl possono effettuare ispezioni.
  • Il registro delle sentenze accessibile agli investigatori privati.
  • Dati anagrafici per via telematica alle forze dell´ordine.
  • In Spagna le assicurazioni potranno incrociare i dati dei clienti.
  • Internet  è  un  mezzo  di  comunicazione  privato.

 

Attività extramuraria. Le Asl possono effettuare ispezioni.

Le Asl possono svolgere ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità da parte di medici, odontoiatri, veterinari e psicologi che esercitano la libera professione presso cliniche e studi privati.
Lo ha confermato il Garante in risposta alla segnalazione di una Asl che aveva rappresentato il timore che i titolari di studi medici privati si potessero opporre ai controlli adducendo una violazione della privacy.
Il Garante ha osservato che il connesso trattamento dei dati personali è, in generale, legittimo poiché rientra tra quelli che le aziende possono svolgere per esercitare le funzioni istituzionali ad esse attribuite dalla legge o dai regolamenti.
Il decreto del Ministero della sanità del 31 luglio 1997, emanato in attuazione della legge finanziaria n. 662 del 1996, attribuisce, infatti, alle aziende sanitarie locali compiti in materia di accertamento dell´osservanza  delle disposizioni in materia di incompatibilità nell´esercizio dell´attività medica, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, convenzionati o non convenzionati.
Il decreto del Ministero della sanità, inoltre, nel richiamare la funzione ispettiva descritta, prevede espressamente che le istituzioni private "sono tenute a fornire, su richiesta della U.S.L., tutte le informazioni utili all´accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità".
Nell´ipotesi che le ispezioni riguardino anche dati sensibili, l´Autorità ha ricordato che il trattamento dei dati sensibili è consentito ad una pubblica amministrazione solo se previsto da una espressa norma di legge che individui la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, le operazioni eseguibili e i tipi di dati trattabili. In questo ambito, peraltro, il recente decreto legislativo n. 135 del 1999 ha previsto tra le finalità di rilevante interesse pubblico, che legittimano l´accesso della pubblica amministrazione a dati sensibili, anche le attività dirette alla gestione dei rapporti di lavoro e le attività ispettive e di controllo sul buon andamento dell´attività amministrativa, demandando ad eventuali regolamenti la specificazione dei tipi di dati e di operazioni che siano strettamente necessarie.

 

Il registro delle sentenze accessibile agli investigatori privati

Gli investigatori privati possono continuare ad accedere al registro delle sentenze, sia civili sia penali, in base alle norme processuali.
Un agenzia di investigazioni si è rivolta al Garante per lamentare il fatto che un tribunale ha negato, in nome della privacy, l´accesso al "registro repertorio" nel quale vengono annotate le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, tenuto presso la cancelleria degli uffici giudiziari.
Il Garante ha precisato più volte che l´applicabilità della legge n. 675 del 1996  non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, in quanto occorre verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela, disciplinati da disposizioni di legge o di regolamento.
In questo senso, fra le norme non abrogate dalla legge sulla riservatezza dei dati sono ricomprese quelle che regolano la conoscibilità e il rilascio di copie di atti processuali e di altri atti e registri, tenuti presso uffici giudiziari in base al codice di procedura penale e ad altre norme processuali vigenti.
La richiesta di consultazione da parte di istituti di investigazione privata e l´eventuale richiesta di copie
possono, pertanto, essere esaminate alla luce di queste norme processuali senza che la privacy possa, di per se stessa, essere considerata al riguardo come un fattore preclusivo.

 

Dati anagrafici per via telematica alle forze dell´ordine

La legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell´ordine.
Lo ha stabilito il Garante in risposta ad una nota inviata da un´Amministrazione comunale sullo  schema di convenzione per l´accesso per via telematica da parte della locale stazione dell´Arma dei Carabinieri all´anagrafe della popolazione del Comune.
L´Autorità ha precisato che la legge sulla protezione dei dati personali prevede un regime particolare per le amministrazioni pubbliche, alle quali è consentito comunicare e diffondere dati personali ad altre amministrazioni pubbliche solo se esiste una norma di legge o di regolamento che preveda tale comunicazione o diffusione o, in via residuale, quando la comunicazione e la diffusione siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Nel caso sottoposto, la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regola in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell´ordine, consentendo a queste ultime di accedere  direttamente all´ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali.
La convenzione che il Comune intende stipulare, ha affermato l´Autorità, appare sostanzialmente conforme alla legge sulla privacy, ma deve essere corretta riguardo alla designazione del Comando dei Carabinieri quale soggetto responsabile del trattamento dei dati.
La consultazione dei dati anagrafici, infatti, e le ulteriori operazioni di trattamento effettuate dal Comando dei Carabinieri sono effettuate non per conto o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali. Per tali operazioni, l´Arma svolge un ruolo di "titolare" del trattamento ed è tenuta a rispettare autonomamente le sole disposizioni indicate nell´art. 4 della legge n. 675 del 1996 e non anche quelle relative alla nomina del responsabile.
In base al D.P.R. n. 223 del 1989, il Comando ha, però, l´obbligo di comunicare all´ufficiale dell´anagrafe le generalità e gli estremi del personale abilitato alla consultazione telematica.

 

In Spagna le assicurazioni potranno incrociare i dati dei clienti
(Articolo pubblicato su El Pais del 26 novembre)La nuova legge sulla protezione dei dati non si applicherà agli elenchi telefonici

Ieri le Cortes Generales [assemblea parlamentare plenaria] hanno approvato definitivamente la nuova Legge organica sulla protezione dei dati (LOPD), dalla quale saranno esclusi i dati inseriti negli elenchi dei servizi di Telefónica che "saranno regolamentati dalla normativa specifica".

Un´altra innovazione introdotta dal Senato e recepita ieri dal Congresso permette alle imprese assicurative di creare archivi comuni ottenuti incrociando dati personali. L´approvazione della legge, grazie ai voti del PP e dei suoi alleati politici (le minoranze nazionaliste), non significa aver raggiunto l´obiettivo costituzionale di tutelare la vita privata attraverso la limitazione dell´uso dell´informatica - secondo il deputato di Nueva Izquierda [Nuova sinistra] (NI) Diego López Garrido, il quale ha annunciato che chiederà al Difensore Civico di impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale. Il deputato socialista Carlos Navarrete ha definito la nuova legge una "assurdità" che viola l´articolo 18 della Costituzione. López Garrido ha giudicato "un regalo fatto a Telefónica" la nuova disposizione introdotta nella normativa concernente gli archivi di cui siano titolari soggetti privati, secondo la quale la tutela della riservatezza garantita dalla legge ai dati personali non si applica "ai dati compresi negli elenchi dei servizi di telecomunicazioni disponibili al pubblico [i quali] saranno regolamentati dalla normativa specifica".

Il deputato di NI ha rilevato che l´esclusione della tutela giuridica della riservatezza consentirà a Telefónica "di commercializzare i dati personali delle pagine gialle o i dati professionali contenuti in altre guide senza assoggettarsi alle disposizioni della legge di tutela".

Lista elettorale utilizzata a fini commerciali

Un´altra disposizione contestata dal PSOE e dal Gruppo Misto è quella che consente di ottenere dall´Istituto Nazionale di Statistica o dagli organi equivalenti delle Comunità autonome nomi, cognomi e indirizzi contenuti nella lista elettorale per finalità commerciali. Navarrete ha criticato la messa a disposizione della lista elettorale "per le transazioni commerciali", e López Garrido ha sostenuto che la norma comporti una "deroga implicita" all´articolo della Legge elettorale che vieta la cessione della lista stessa.

Una novità introdotta dal Senato e recepita ieri dall´assemblea plenaria del Congresso aumenta il livello di privatizzazione del suddetto "elenco promozionale" e riduce ulteriormente la protezione accordata ai dati personali. Si tratta della norma in base alla quale "i procedimenti con i quali gli interessati potranno chiedere di non figurare nell´elenco promozionale saranno definiti per via regolamentare": con il risultato che, oltre a imporre al cittadino di attivarsi per chiedere la propria esclusione dall´elenco, tale requisito finisce per essere collocato al di fuori della Legge.
Un´altra novità è la modifica della Legge sulle assicurazioni private, per cui "le imprese assicurative potranno creare archivi comuni contenenti dati personali". La cessione di dati a tali archivi "non necessita del previo consenso dell´interessato, che però dovrà essere informato della possibilità che i suoi dati personali siano ceduti ad archivi comuni (…) al fine di consentire l´esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione previsti dalla Legge".

Se l´interessato non si attiva, sarà possibile incrociarne i dati personali ad eccezione di quelli relativi allo stato di salute, i quali "potranno essere oggetto di trattamento soltanto con il consenso espresso dell´interessato".

 

Internet è un mezzo di comunicazione privato
(Articolo pubblicato su Le Figaro - économie del 2 dicembre)

Internet non può essere assimilato ad un mezzo di comunicazione di massa, ed i suoi contenuti non devono essere regolamentati.

Questa posizione, chiarissima, è stata adottata dall´organismo di regolamentazione [radiotelevisiva] canadese (CRTC) lo scorso aprile.

"Per molti aspetti, Internet è assimilabile alla radio, ma abbiamo deciso di escludere qualsiasi regolamentazione applicabile ai contenuti diffusi su Internet", ha dichiarato Françoise Bertrand all´UNESCO dinanzi ad un pubblico formato da una sessantina di delegazioni di tutto il mondo, riunite per il summit mondiale delle autorità di regolamentazione che sta svolgendosi in questi giorni a Parigi.

Con questa presa di posizione, l´organismo canadese intende prevenire qualsiasi attacco alla "libertà ed alla creatività della rete delle reti".

Alla luce di questa decisione, i fornitori di contenuti restano liberi di diffondere qualsiasi tipo di informazione, sia in video sia in audio o in forma testuale, con il solo limite rappresentato dal diritto comune o dal diritto privato.

A tale proposito, Françoise Bertrand ritiene che Internet sia al centro delle riflessioni sulla globalizzazione e, pertanto, sfugga a qualsiasi tentativo di regolamentazione.

L´internauta canadese con un po´ di esperienza sarà dunque libero, per parte sua, di offrire in rete la propria televisione o radio on-line, senza dover temere i fulmini dell´organismo nazionale di regolamentazione. Anche se la CRTC ha riconosciuto l´esistenza su Internet di attività televisive o radiofoniche, ha ritenuto che questi media on-line siano complementari, e non alternativi, rispetto ai media tradizionali.

Françoise Bertrand è, infatti, profondamente convinta che "Internet non è né sarà mai un mezzo di comunicazione di massa, bensì uno spazio privilegiato di comunicazione privata, e dunque il riflesso di una diversità culturale mondiale". La CRTC non ha, peraltro, fissato alcuna soglia oltre la quale il Web verrà considerato un media competitivo al quale sarebbe corretto applicare qualche forma di regolamentazione.

Sul fronte opposto, la posizione francese è stata sintetizzata per la stampa da Hervé Bourges, presidente del Consiglio superiore degli audiovisivi: "Non sappiamo ancora se sia opportuno regolamentare Internet, né ciò che debba essere regolamentato su Internet". Il summit da lui convocato dovrebbe dunque permettere di "definire principi e approcci comuni. Perché Internet travalica le frontiere".

Tuttavia, benché il presidente del Consiglio superiore degli audiovisivi si astenga dal formulare un giudizio, Jacqueline de Guillenschmidt, consigliere del CSA in materia di nuove tecnologie, ha già un´idea in proposito: "La cosa migliore è far passare una legge sui programmi di filtraggio, i quali consentono di selezionare la tipologia dei contenuti ai quali accedere grazie ad una codificazione opportuna".

La proposta fa parte anche delle raccomandazioni formulate dal CRTC canadese, che prevede di introdurre su Internet un sistema di responsabilità condivisa basato sull´utilizzo di una specifica codificazione, analogamente a quanto avviene per la televisione.

Infine, ricordiamo che Internet, nonostante la diffusione crescente, è riuscito in genere ad autoregolamentarsi a livello mondiale dopo l´apertura generalizzata al pubblico, senza altri ausili che la buona volontà comune e solidale degli utenti.

Scheda

Doc-Web
47722
Data
06/12/99

Tipologie

Newsletter