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Diritto di cronaca e tutela dei minori - 10 dicembre 1999

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Diritto di cronaca e tutela dei minori

Un noto personaggio straniero aveva lamentato la pubblicazione, su un settimanale italiano di larga tiratura, di un servizio giornalistico, corredato da fotografie, nel quale venivano riprodotte alcune immagini del proprio figlio minore, ripreso tramite teleobiettivo nel cortile della scuola, e da didascalie con l´indicazione di una serie di elementi e circostanze, fra le quali un´interpretazione del presunto stato psicologico del ragazzo.

A giudizio dell´interessato, il servizio giornalistico, in ragione del suo contenuto e delle modalità di pubblicazione, violava il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della sua personalità; si chiedeva, pertanto, che l´Autorità vietasse la pubblicazione di articoli o servizi che potessero violare ulteriormente tali diritti.

Il settimanale aveva replicato che la fotografia e i relativi commenti riportati nelle didascalie, rappresentavano una lecita espressione del diritto di informazione poiché non ledevano l´immagine e la personalità del minore in base a quanto previsto dal codice deontologico dei giornalisti. L´editore, dimostrando attenzione alle proteste, si era impegnato ad evitare ogni successiva pubblicazione di fotografie e servizi giornalistici riguardanti il giovane.

Esaminando il caso, il collegio del Garante (composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Ugo De Siervo e Claudio Manganelli) ha stabilito che le doglianze dell´interessato devono considerarsi in parte fondate. Il trattamento dei dati personali da parte di un giornalista deve rispettare, oltre che le norme della legge n.675 del 1996, anche le prescrizioni del codice di deontologia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998) che specifica, tra l´altro, alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

L´art.7 del codice individua alcune garanzie in materia di tutela dei minori che devono essere osservate. In particolare, viene precisato che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che il giornalista, qualora "per motivi di interesse pubblico…decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso" (adottata nell´ottobre del 1990).

E´ evidente, ha affermato il Garante, che la tutela del minore si estende anche fuori dei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera. Nel caso di specie, il minore aveva una sua notorietà, peraltro non diffusa, essenzialmente derivante da suoi legami familiari; notorietà che, comunque, non fa venire meno l´esigenza di tutelare la sua personalità e di valutare se una determinata pubblicazione risponda ad un suo interesse oggettivo.

La Carta di Treviso, infatti, impone di tutelare "la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni".

Il Garante ha, pertanto, invitato il settimanale e l´editore a non comunicare e diffondere ulteriormente i dati personali del minore contenuti nel servizio giornalistico in questione, dando atto che il settimanale si era già astenuto dall´utilizzare ulteriormente il servizio in questione, anticipando spontaneamente la misura oggetto della decisione.

Roma, 10 dicembre 1999