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Provvedimento del 1° ottobre 2015 [4430459]

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[doc. web n. 4430459]

Provvedimento del 1° ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 515 del 1° ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 maggio 2015 nei confronti di  AmTrust Europe Limited e AmTrust Claims Management S.r.l., con il quale XY e KZ, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore KW, rappresentati e difesi dall´avv. Filippo Mascolo, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto di ottenere  la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali del minore medesimo detenuti dalle compagnie assicuratrici resistenti "comprensivi delle risultanze delle relazioni medico-legali redatte dai medici" incaricati, "inclusi i dati di tipo valutativo"; i ricorrenti hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato le società resistenti a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché l´ulteriore nota del 15 luglio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 9 giugno 2015 con cui AmTrust Europe Limited, in qualità di società capogruppo, ha trasmesso agli interessati la documentazione contenente i dati richiesti previo oscuramento "delle sole sezioni valutative", essendo "pendente una fase prodromica ad un contenzioso legale" in ragione della quale il titolare del trattamento ha invocato il temporaneo differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice; 

VISTA la nota del 15 giugno 2015 con cui i ricorrenti, nel contestare il riscontro fornito dalla controparte hanno eccepito che, nel caso di specie, le parti non si troverebbero in una fase prodromica al contenzioso legale in quanto, ad oggi, "non hanno intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria", manifestando invece la volontà di collaborare con la resistente come dimostrato dall´avvenuta sottoposizione del minore "alle indagini medico-legali di ben tre diversi fiduciari della Compagnia"; gli interessati hanno comunque rilevato che la legittimità del differimento del diritto di accesso, invocato dalla controparte ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, sarebbe comunque legato all´esistenza di un pregiudizio effettivo e concreto del diritto di difesa non dimostrato dal titolare del trattamento, limitatosi infatti a "prospettare il generico rischio di un disvelamento della strategia difensiva da utilizzare in una ipotetica azione giudiziaria";

VISTA la nota del 28 luglio 2015 con cui il titolare del trattamento ha rilevato, in ordine alla asserita inesistenza di un contenzioso legale, che già "la semplice interposizione di un legale fiduciario, specialista in materia, da parte dei ricorrenti è elemento più che sufficiente a far ritenere che qualora le indicazioni valutative contenute nelle perizie medico-legali" siano utilizzabili al fine di tutelare i diritti degli interessati, il relativo legale procederebbe in tale direzione; la Compagnia assicuratrice ha inoltre ribadito la necessità di differire l´accesso ai dati oscurati contenuti nelle perizie consegnate ai ricorrenti in quanto "contenenti, nelle parti coperte da omissis, valutazioni rientranti fra le indicazioni di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del Titolare del trattamento, incluse possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza";

CONSIDERATO che la resistente ha invocato la disposizione di cui all´art. 8 comma 2 lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che nel caso in esame risultano sufficientemente motivate le ragioni prospettate dalla resistente volte a non pregiudicare l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese dagli interessati (quale, in particolare, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali diretta all´Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, ente assicurato dalla Compagnia odierna resistente), risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria;

RITENUTO quindi che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento e dall´esame della copia integrale della perizia, appare allo stato legittimamente invocato, ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice, il differimento temporaneo del diritto di accesso (che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà nuovamente essere esercitato); ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato infondato in relazione alle informazioni non comunicate ai ricorrenti per le quali il titolare del trattamento ha invocato il citato differimento;

RITENUTO altresì che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, in relazione ai restanti dati personali degli interessati comunicati agli stessi dal titolare del trattamento, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di AmTrust Europe Limited, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso limitatamente alle informazioni non comunicate per le quali il titolare del trattamento ha invocato il differimento del diritto di accesso  ai sensi dell´art. 8 comma 2 lett. e) del Codice;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali degli interessati comunicati agli stessi nel corso del procedimento;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di euro 200,  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AmTrust Europe Limited, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  1° ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4430459
Data
01/10/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso