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Newsletter 9 - 15 aprile 2001

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Newsletter 9 - 15 aprile 2001

 

  • Censimento generale: necessarie adeguate garanzie
  • Privacy e liberi professionisti sospesi dall´esercizio della professione
  • No al consumatore di vetro. La relazione annuale del Garante tedesco
  • Il sito della settimana - www.firstgov.gov

 

Censimento generale: necessarie adeguate garanzie

Per lo svolgimento del censimento generale della popolazione del prossimo ottobre sono necessarie alcune particolari cautele per garantire maggiormente la riservatezza dei cittadini.

È quanto ha chiesto il Garante all´Istat nel parere espresso sullo schema di regolamento per l´esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell´8° censimento dell´industria e dei servizi.

Nell´esprimere il parere favorevole sul provvedimento, il Garante ha tuttavia osservato che, per quanto il regolamento non sia teso a disciplinare analiticamente tutte le varie problematiche relative alla protezione dei dati, l´Istituto nazionale di statistica deve sovrintendere con particolare attenzione ai profili riguardanti la riservatezza dei dati personali e la loro protezione, anche tecnologica.

In questa prospettiva il Garante ha segnalato la necessità di prevedere che gli organismi esterni, ed in particolare quelli privati ai quali verranno affidate, in convenzione o per contratto, alcune fasi di rilevazione dei dati da censire, possiedano requisiti di esperienza, capacità e affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle istruzioni ricevute, specie in materia di riservatezza e sicurezza dei trattamenti.

Analoghi requisiti devono essere richiesti ai rilevatori e ai coordinatori, i quali dovranno assumere anche, come prevede la legge n.675 del 1996, la qualifica di "incaricati del trattamento": tali figure saranno, pertanto, tenute alla stretta osservanza delle istruzioni ricevute riguardanti la riservatezza dei dati nonché al segreto d´ufficio e saranno soggette alla vigilanza sul corretto svolgimento dei compiti loro assegnati.

Riguardo alla possibilità di fornire i dati a soggetti esterni (amministrazioni pubbliche, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale), il Garante ha, infine, sottolineato la necessità che i dati vengano comunicati o diffusi solo in forma aggregata e secondo modalità che non rendano assolutamente identificabili gli interessati. 

 

Privacy e liberi professionisti sospesi dall´esercizio della professione

Il libero professionista iscritto all´albo non può invocare la privacy rispetto alla notizia dell´esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull´esercizio della sua professione.

Il principio è stato stabilito dal Garante, composto dal prof. Stefano Rodotà, dal prof. Giuseppe Santaniello, dal prof. Gaetano Rasi e dal dott. Mauro Paissan, in merito ad un ricorso con il quale un avvocato aveva lamentato la violazione delle norme sulla riservatezza da parte del Consiglio dell´Ordine della sua città.

In particolare, il legale aveva chiesto al Consiglio di non menzionare, in un numero in via di stampa di una rivista curata dal medesimo Ordine, un provvedimento di sospensione temporanea dall´esercizio della professione di avvocato già eseguito nei suoi confronti. La diffusione di tali dati nel cosiddetto foglio aggiuntivo dell´albo inserito in calce alla rivista, avrebbe violato, a suo avviso, le norme sulla privacy. Disattendendo la richiesta (con la quale era stata lamentata anche l´affissione del provvedimento di sospensione nelle bacheche dell´Ordine presenti in diversi uffici giudiziari), il Consiglio aveva deciso di pubblicare comunque i dati. L´avvocato si era, pertanto, rivolto al Garante per impedire tale pubblicazione.

Senza entrare nel merito dell´opportunità o meno di pubblicare la notizia sulla rivista, il Garante ha stabilito che il Consiglio non ha violato le norme sulla privacy.

Il Garante ha innanzitutto ribadito l´orientamento espresso nei precedenti provvedimenti in materia: la legge sulla riservatezza dei dati non ha modificato la disciplina legislativa (per quanto datata e meritevole di essere adeguata) riguardo al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi. Tali albi sono, inoltre, destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti. Le norme relative ai vari albi permettono a diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi in armonia con la legge sulla privacy. L´Autorità ha affermato che, sebbene le diverse disposizioni che regolano tale pubblicità dovrebbero essere aggiornate alla luce della legge sulla privacy, tuttavia questo non preclude la qualificazione degli albi professionali come atti pubblici oggetto di doverosa pubblicità e conoscibili da chiunque.

Il caso esaminato riguardava, in particolare, anche la specifica questione del regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all´albo degli avvocati. A tale proposito il Garante ha osservato che i motivi alla base della pubblicità degli albi ricorrono anche per i provvedimenti che comportano la sospensione o l´interruzione dell´esercizio della professione, i quali per loro natura devono considerarsi soggetti ad un regime di ampia pubblicità. I provvedimenti disciplinari dei Consigli dell´Ordine e del Consiglio Nazionale Forense (CNF) - di cui è prevista la pubblicazione mediante deposito nei rispettivi uffici di segreteria - si configurano, quindi, quali atti pubblici conoscibili da parte di altri professionisti e di terzi. Rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, non può ritenersi prevalente l´interesse alla riservatezza del singolo professionista.

La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell´Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza. La pubblicazione di queste riviste, ha spiegato il Garante, da parte di soggetti pubblici ricade peraltro nell´ampia nozione di trattamento dei dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui si applica la disciplina prevista in generale per l´attività giornalistica e di informazione, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto che cura la pubblicazione.

 

No al consumatore di vetro. La relazione annuale del Garante tedesco
(Da "Die Welt" del 6 aprile 2001 - Articolo di Georg Nolte)

Il Garante federale per la protezione dei dati, Joachim Jacob, ha presentato il 5 aprile scorso al Parlamento federale, come riporta l´articolo di Nolte, la Relazione annuale sull’attività svolta negli anni 1999 e 2000. Jacob ha insistito sulla necessità di impedire la creazione di un "consumatore di vetro" e ha chiesto di considerare un reato l’analisi occulta del DNA umano e la pubblicazione di immagini riprese attraverso forme occulte di sorveglianza.

Jacob ha ricordato gli abusi sempre più frequenti della normativa sulla protezione dei dati che avvengono su Internet, sottolineando che lo sviluppo ulteriore della società dell’informazione e la globalizzazione dell’economia comportano nuove sfide per i tutori della privacy. Secondo Jacob, la decifrazione del genoma umano rappresenta una "bomba sociopolitica". I progressi della tecnologia genetica fanno sì che, già oggi, basti lasciare un mozzicone in un bar per consentire la rilevazione (e la rivelazione) di informazioni estremamente personali; è per questo che Jacob chiede l’introduzione del divieto generalizzato di condurre analisi non autorizzate del genoma altrui.

Per quanto riguarda la pubblicazione di immagini riprese di nascosto, Jacob ha ricordato che su Internet si incontrano migliaia di foto di persone che non sanno di essere state fotografate né tantomeno hanno dato il consenso alla pubblicazione di una loro fotografia. Secondo il Garante federale, non è possibile che un comportamento del genere resti impunito: se si vuole mettere al passo coi tempi la normativa sulla protezione dei dati, non si devono sottostimare i rischi delle nuove tecnologie di impatto globale. Allo stesso tempo, sono necessari controlli più rigorosi sulle attività di sorveglianza dei servizi segreti e della polizia. Le intercettazioni telefoniche non possono divenire una prassi abituale: occorre introdurre anche in questo campo l’obbligo di riferire sulle attività svolte. Fra il 1995 e il 1999 il numero di intercettazioni telefoniche in Germania è aumentato di oltre il 170%.

Un passo importante per garantire una tutela più efficace dei dati personali sarà la nuova legge sulla protezione dei dati, che il Bundestag dovrebbe approvare venerdì prossimo [in effetti la legge è stata approvata dal Bundestag lo scorso 7 aprile] e che passerà quindi all’esame del Senato federale; l’approvazione definitiva è prevista per il mese di maggio 2001. La legge, che recepisce in ritardo la direttiva dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, presenta come tratti caratterizzanti l’introduzione dell’obbligo di segnalare l’impiego di dispositivi di videosorveglianza in luoghi pubblici; l’introduzione di una sorta di "sigillo di qualità" per la protezione dei dati e, sebbene in una fase successiva, l’ampliamento dei poteri delle autorità di protezione dei dati personali.

Secondo Jacob, durante gli ultimi due anni niente sembra indicare una situazione di particolare gravità per quanto riguarda la protezione dei dati in Germania; tuttavia, il Garante ha segnalato con una certa irritazione i molti errori e le inadempienze rilevate in numerosi settori che ricadono sotto la sua autorità.

 

Il sito della settimana - www.firstgov.gov


È probabilmente il più grande portale della Rete, con ben 27 milioni di pagine Web, e anche nella sua URL dichiara di essere il primo. Stiamo parlando del sito del Governo americano, che oltre ai numerosi motivi d’interesse contiene una guida dettagliata delle regole da rispettare nella raccolta telematica di informazioni personali da ragazzi sotto i 13 anni, e il Children’s Online Privacy Protection Act, promulgato nell’aprile dell’anno scorso e di applicazione graduale entro questo mese (http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.html).

Le nuove regole specificano gli elementi che devono essere indicati nella "politica sulla privacy" dichiarata dai siti Web e dai servizi commerciali on-line che si rivolgono ai ragazzi, come e quando il gestore debba richiedere il consenso verificabile dei genitori e quali sono le responsabilità dell’operatore nel proteggere la riservatezza e la sicurezza fisica dei ragazzi in linea. Gli operatori devono poi essere indicati nominativamente ed essere raggiungibili telefonicamente dai genitori dei ragazzi "schedati", mentre, nel caso di diffusione di dati a terzi per finalità commerciali, è richiesta una forma più forte di consenso da parte dei genitori. Tra i dati personali oggetto di tutela, la Federal Trade Commission elenca anche gli hobby, gli interessi e le informazioni raccolte "passivamente" tramite i cookies o altri meccanismi di tracciamento elettronico.

Un’altra pagina interessante del sito è quella di indirizzo (www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/kidzprivacy/index.html), che contiene consigli sulla navigazione utili per ragazzi, adulti e insegnanti. La home page contiene un utile motore di ricerca, che permette di raggiungere le pagine indicate e altre di sicuro interesse digitando semplicemente la parola privacy.