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Provvedimento del 23 luglio 2015 [4373088]

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[doc. web n. 4373088]

Provvedimento del 23 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 445 del 23 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 aprile 2015 dai signori XY, KW, ZX e JK, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori HH, ZZ e YY nonché HJ e XX, in qualità di esercenti la potestà genitoriale per la figlia minore YH, tutti rappresentati e difesi dall´avv. Fernando Casertano, nei confronti di Società Tuscolana Servizi S.r.l. (di seguito S.T.S.) e di Marlock Agenzia Investigativa, con il quale i ricorrenti, con riferimento al rapporto investigativo prodotto dalla predetta agenzia su incarico conferitogli da S.T.S. S.r.l. (nei cui confronti la signora JK aveva incardinato un giudizio per l´impugnazione del licenziamento disposto per "presunto abuso del diritto di cui alla legge 104/1992 riconosciutogli per la cura del padre"), ribadendo le richieste già formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice) hanno chiesto la cancellazione dei dati personali acquisiti in asserita violazione di legge; in particolare, i ricorrenti, sostenendo la non pertinenza ed eccedenza delle immagini raccolte nel predetto rapporto, hanno eccepito che l´agenzia investigativa, "al fine di raccogliere informazioni utili alla società da utilizzare a sostegno delle accuse mosse in giudizio nei confronti della dipendente, ha riportato immagini di persone che esulano completamente dalla finalità investigativa perseguita, tra cui anche minori di età, peraltro prive di qualsivoglia accorgimento per occultarne la fisionomia (…) ed inserite all´interno di documenti probatori prodotti in un giudizio che si svolge in pubblica udienza"; i ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna delle controparti alle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota dell´11 giugno 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 aprile 2015 con la quale Marco Fellone, titolare dell´Agenzia Investigativa "Marlock" con autorizzazione della Prefettura di Roma per l´area civile, penale e per l´area sicurezza, rappresentato e difeso dall´avv. Annarita Manna, nel rappresentare che "in data 6.2.2013 la società S.T.S. gli commissionava una indagine volta a verificare se la dipendente JK, titolare di permessi ex legge 104/92 – goduti sempre in prossimità del fine settimana – utilizzasse effettivamente i detti permessi per prestare l´asserita assistenza al padre", ha affermato che l´attività investigativa "è stata svolta rispetto alle attività che hanno impegnato la dipendente nelle giornate di fruizione dei permessi ed hanno inevitabilmente comportato il coinvolgimento delle persone con cui l´indagata si è relazionata, ritraendone le immagini e senza alcuna possibilità di ulteriore identificazione", specificando altresì che "le immagini relative ai minori (…) sono state oscurate, come prescritto" e che le riprese sono state effettuate esclusivamente "in luoghi pubblici"; la resistente ha infine affermato che, "immediatamente dopo aver consegnato la relazione alla committente, ha provveduto a cancellare ogni dato raccolto, compresi quelli ricevuti al momento del conferimento dell´incarico, così come normativamente prescritto",

VISTA la nota del 28 aprile 2015 con cui Società Tuscolana Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Roberto Adamo, nel precisare che  "l´elaborato dell´agenzia investigativa è materiale probatorio versato nel fascicolo processuale afferente una causa pendente dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, R.G. 5622/2013", ha sostenuto l´infondatezza del ricorso in esame anche alla luce della disposizione di cui all´art. 8 comma 2 lett. g) del Codice, secondo cui l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 (tra cui il diritto alla cancellazione) è precluso "quando il trattamento dei dati è effettuato per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado (…)";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7 comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, non risulta che i dati dei ricorrenti siano stati trattati in violazione di legge essendo stati raccolti, per il tramite dell´Agenzia investigativa Marlock, e depositati in giudizio da S.T.S. S.r.l. al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso infondato nei confronti di S.T.S. S.r.l.;

RILEVATO peraltro che l´Agenzia Investigativa Marlock, nel corso del procedimento, ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice), di aver provveduto "a cancellare ogni dato raccolto, compresi quelli ricevuti al momento del conferimento dell´incarico"; ritenuto pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti della stessa;

RILEVATO, infine, che per il disposto dell´art. 160 comma 6 del Codice, ogni valutazione sull´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali già depositati in giudizio è rimessa esclusivamente all´autorità giudiziaria adita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt.145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato nei confronti di S.T.S. S.r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Agenzia Investigativa Marlock;

c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia