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Newsletter 17 - 23 giugno 2002

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 Newsletter 17 - 23 giugno 2002

 

  • Eredi e conti bancari dei defunti
  • Ricorsi al Garante: necessaria la firma autenticata

 

Eredi e conti bancari dei defunti

L´erede testamentario può avere accesso ai dati personali del defunto, anche se tra questi compaiono informazioni riferibili anche ad altre persone.

Lo ha precisato il Garante, accogliendo il ricorso di un´interessata che lamentava l´inerzia della banca alla quale si era rivolta per conoscere i movimenti compiuti dai contestatari su alcuni depositi di un parente deceduto, estinti dopo la sua morte.

A seguito dell´intervento del Garante, l´istituto di credito si era inizialmente dichiarato disposto a soddisfare le richieste dell´erede, a condizione che la stessa avesse sottoscritto una dichiarazione con la quale sollevava la banca da ogni eventuale responsabilità, derivante dalla divulgazione di queste informazioni. Liberatoria asseritamene necessaria, secondo la banca, poiché la documentazione richiesta si riferiva non ad operazioni effettuate dal defunto, ma da un contestatario. Di diverso avviso la ricorrente che si rifiutava invece di sottoscrivere la dichiarazione, riaffermando le proprie richieste.

Nel provvedimento, il Garante ha rilevato che il diritto di accesso ai dati personali di un defunto può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse (art.13 l.675/1996). Nel caso esaminato, la ricorrente, in qualità di erede, ha potuto quindi ottenere tutte le informazioni di carattere personale relative al defunto, detenute dall´istituto di credito. Il diritto di accesso rende infatti necessario estrarre dagli atti e dai documenti detenuti dal titolare del trattamento (in questo caso la banca) tutte le informazioni personali relative all´interessato che le richieda, senza esclusioni di sorta. Come già rilevato dall´Autorità in un precedente provvedimento, in determinati casi, come è quello di specie, può peraltro emergere la necessità di esibire e consegnare copia non solo di singoli dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare anche terzi. Ciò accade in particolare nel caso in cui i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi siano intrecciati al punto da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi essenziali per la loro comprensione, tra i quali possono rientrare, come nel caso esaminato, informazioni relative a contestatari che effettuino operazioni rilevanti nel comune rapporto. L´erede ha potuto quindi accedere alle informazioni personali in possesso della banca, che ha dovuto fornirle in modo chiaro e comprensibile, fornendo anche le generalità di contestatari dei depositi.

Non è risultato, quindi, corretto chiedere alla ricorrente la sottoscrizione di alcuna liberatoria, perché la legge sulla privacy non subordina il diritto di accesso a tale procedura.

 

Ricorsi al Garante: necessaria la firma autenticata

Per la presentazione del ricorso al Garante rimane l´obbligo di autenticazione della firma.

Lo ha precisato il Garante in risposta ad un quesito posto da un Comune. La disposizione concernente l´obbligo dell´autentica della firma dell´interessato, prevista in caso di presentazione di un ricorso, costituisce, infatti, una disciplina speciale, non abrogata dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

L´Autorità ha ricordato che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina anche la presentazione ed il contenuto del procedimento per i ricorsi avanzati al Garante, stabilisce (art. 18) che il ricorso deve essere trasmesso all´Autorità mediante raccomandata e deve contenere, tra gli altri elementi, anche la sottoscrizione del ricorrente, autenticata a norma di legge. La mancata autenticazione della firma, peraltro, qualora non venga successivamente sanata, comporta l´inammissibilità del ricorso.

Tale obbligo trova la sua giustificazione nella peculiarità del procedimento attivato dal ricorso medesimo: con un tale strumento, infatti, gli interessati chiedono la tutela dei propri diritti, in alternativa ad una azione dinanzi all´autorità giudiziaria. Il requisito dell´autentica della firma, dunque, non può essere sostituito allegando, ad esempio, semplicemente una copia del documento di identità del ricorrente.

Attraverso il ricorso, ha spiegato l´Autorità, l´interessato sceglie, infatti, di attivare una specifica tutela di una serie di diritti e libertà fondamentali legati alla sfera dei dati personali (diritto di accesso ai dati, di integrazione e correzione, di opposizione al trattamento per motivi legittimi , di cancellazione dei dati stessi per violazione di legge etc.) attraverso un rimedio, comunemente definito di tipo "paragiurisdizionale". Il relativo procedimento non è soggetto alle ordinarie regole sul procedimento amministrativo, essendo regolato per espressa previsione di legge da apposite norme. In particolare, il ricordato art. 18, comma 1, del D.P.R. 501/1998 contempla appunto l´obbligo di autenticazione della firma per la presentazione del ricorso. Il D.P.R. 501 non compare infatti tra le norme espressamente abrogate dal Testo unico che fa, anzi, espressamente salve le disposizioni in materia di dati personali.

Al di là dei profili formali e procedurali, va però posta attenzione sul fatto che il ricorso non può essere considerato alla stregua di una mera istanza proposta ad una pubblica amministrazione. Gli speciali caratteri del procedimento in questione e la sua natura "paragiurisdizionale" sono stati, del resto, messi in evidenza da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 7341/2002).

La conferma del carattere "paragiurisdizionale" della procedura di presentazione del ricorso può, infine, essere rintracciata nel recente decreto legislativo n. 467/2001 che ha introdotto una specifica fattispecie di reato riguardo alla falsità nelle dichiarazioni al Garante a somiglianza di quanto già previsto dinanzi all´autorità giudiziari ordinaria in sede civile e penale.