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Newsletter 22 - 28 ottobre 2001

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Newsletter 22 - 28 ottobre 2001

 

  • Censimento e minoranza di lingua slovena
  • "Condanna" per il Lussemburgo
  • Nuova Zelanda: la privacy è importante

 

Censimento e minoranza di lingua slovena

L´Autorità Garante ha indicato le modalità per risolvere i problemi di applicazione della normativa riguardante la tutela della minoranza italiana di lingua slovena emersi di recente con l´avvio del censimento generale, al fine di consentire alla minoranza italiana di lingua slovena di usare la loro lingua materna nel rispondere alle domande del questionario.

Le problematiche erano state portate nei giorni scorsi all´attenzione del Garante dall´Istat e dal Commissariato di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia.

L´Istat non aveva rilevato problemi di fondo, ma aveva però constatato che una tale rilevazione avrebbe originato una raccolta di dati "sensibili", in grado di rivelare l´origine etnica di chi compila il questionario, dati sottoposti alle particolari cautele previste dalla legge 675/1996. L´Istituto nazionale di statistica aveva inoltre segnalato che, se da un lato le rilevazioni di consistenza e dislocazione sul territorio di determinati gruppi linguistici, contestualmente al censimento, sono previste da espresse disposizioni di legge, dall´altro la recente normativa in materia di tutela della minoranza slovena (legge 38/2001) non è ancora pienamente efficace, non essendo stato individuato l´ambito di applicazione territoriale. Di qui l´esigenza di una verifica circa gli eventuali interventi normativi e amministrativi necessari.

Il Commissariato di Governo aveva richiamato l´attenzione sul fatto che l´entrata in vigore della legge n.38/2001, sebbene non ancora pienamente efficace, rappresenterebbe comunque una chiara manifestazione di volontà del legislatore a tutela della minoranza

slovena nel Friuli Venezia Giulia. Il Commissario di Governo aveva auspicato poi una soluzione del caso, osservando che i modelli non avrebbero riportato alcuna domanda relativa all´appartenenza linguistica -come in altri contesti - e che i questionari in sloveno erano già stati utilizzati nel censimento del 1991. Non sarebbe stata, pertanto, auspicabile una riduzione dei diritti di una minoranza linguistica in questa occasione.

Nel parere fornito ai due organismi, l´Autorità garante ha fatto notare che la legittimità della distribuzione di modelli in sloveno non deve essere affermata in base ad un rapporto tra una normativa "generale" (legge 675/96) ed una - la legge n. 38/2001- che si era ipotizzata come "speciale". Si devono piuttosto semplicemente rispettare, da parte delle diverse figure impegnate nel censimento, le specifiche regole e procedure che disciplinano le rilevazioni statistiche, anche in riferimento alle garanzie previste dalla normativa sulla privacy. Anche quando la legge n.38/2001 sarà pienamente operativa, la disciplina in materia di censimento e di rilevazioni statistiche dovrà comunque prevedere specificamente determinate modalità come quella della distribuzione di modelli in un´altra lingua.

Per quanto di sua competenza, l´Autorità non ha in conclusione ravvisato alcuna incompatibilità di fondo tra l´introduzione di questionari in lingua slovena e la normativa sulla privacy, purché siano rispettate le specifiche modalità stabilite per i trattamenti statistici.

L´Autorità ha quindi segnalato agli organi competenti le soluzioni pratiche per risolvere il caso, in particolare attraverso una formale, ma urgente integrazione del Programma statistico nazionale.

 

´Condanna´ per il Lussemburgo

La Corte di Giustizia europea ha "condannato" il Lussemburgo per non aver ancora recepito la direttiva europea 95/46 sulla riservatezza dei dati personali.

La direttiva - che l´Italia ha recepito tempestivamente con la legge sulla privacy del 1996 - prevede infatti che gli Stati membri debbano conformarsi alle disposizioni in essa contenute al massimo entro tre anni dalla sua adozione, ossia entro il 24 ottobre 1998.

La sentenza della Corte è stata emessa a seguito del ricorso che la Commissione europea aveva presentato nel dicembre scorso. La Commissione aveva in precedenza avviato la procedura di infrazione e, nell´agosto del 1999, aveva ingiunto al Granducato di adottare i provvedimenti necessari per il recepimento della direttiva entro breve termine.

Nell´ottobre dello stesso anno, le autorità lussemburghesi avevano informato la Commissione che una bozza di disegno di legge era pronta e che il suo deposito presso la Camera dei deputati era previsto entro il 1999.

Non avendo ricevuto alcun´altra informazione, la Commissione aveva, come detto, presentato ricorso. Il Lussemburgo ha giustificato il ritardo nell´iter di trasposizione delle norme europee con la nuova ripartizione delle competenze ministeriali a seguito del cambiamento di governo, precisando che comunque la trasposizione è in corso. A tale proposito va, tuttavia, ricordato che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l´inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva europea.

La Corte ha dunque stabilito che il Lussemburgo è venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva europea e lo ha condannato alle spese, così come espressamente richiesto dalla Commissione.

 

Nuova Zelanda: la privacy è importante
(da un articolo pubblicato su INL Newspapers del 23 ottobre).

Anche in Nuova Zelanda esiste una legge sulla privacy (Privacy Act, in vigore dal 1993), la quale negli ultimi tempi è stata contestata da più par ti, perché ritenuta dannosa per lo sviluppo di settori come il commercio elettronico o addirittura inutile. Bruce Slane, Privacy Commissioner per la Nuova Zelanda, ha scritto recentemente un articolo in cui confuta questa tesi.

Slane fa riferimento ad un sondaggio condotto a settembre nel suo Paese, dal quale risulta che solo il 10% degli intervistati non nutriva particolari timori per la propria privacy (per maggiori dettagli sul sondaggio, vedi il sito del Privacy Commissioner. Nei contatti con imprese commerciali, per il 93% il rispetto e la tutela dei dati personali risultavano essere altrettanto importanti della qualità dei prodotti o dei servizi offerti. L´argomentazione secondo cui queste norme sono inutili se "non si ha niente da nascondere" si rivela dunque, ancora una volta, fallace. Slane sottolinea in effetti che le transazioni commerciali comportano uno scambio, in cui il cliente cede una parte dei propri dati personali in cambio di un servizio o un bene; tuttavia, il punto è che questi dati non devono servire a scopi diversi da quelli connessi alla specifica transazione.

I principi della legge neozelandese sono sostanzialmente simili a quelli delle leggi in vigore in altri 35 Paesi, secondo Slane. Alla recente conferenza mondiale delle autorità garanti della protezione dati, tenutasi a Parigi dal 24 al 26 settembre scorsi, Slane ha avuto conferma della stima di cui gode la legge in vigore, nonostante per alcuni punti essa si discosti, ad esempio, dalle prescrizioni della direttiva europea sulla protezione dei dati personali; in particolare, scrive il Privacy Commissioner, essa è stata presa a modello per redigere la normativa in vigore in altri Paesi.

Slane ha poi sottolineato la necessità di non sacrificare libertà civili e privacy in nome della sicurezza, citando anche la frase pronunciata dal Presidente francese Chirac in occasione della Conferenza: "Dobbiamo fare in modo di non perdere le nostre libertà nel tentativo di proteggerle". Anche in Nuova Zelanda sono state adottate di recente misure che hanno aumentato i poteri delle forze dell´ordine e delle autorità investigative penali, e Slane è stato sentito due volte dalla Commissione per l´ordine pubblico; in entrambi i casi aveva proposto l´introduzione di garanzie adeguate che controbilanciassero l´ampliamento dei poteri, ma queste proposte non sono state accolte che in minima parte. Probabilmente, secondo Slane, perché la Commissione ha ritenuto che la privacy non fosse importante per la gente comune. Ma i risultati del sondaggio dimostrano esattamente il contrario.

Scheda

Doc-Web
42640
Data
22/10/01

Tipologie

Newsletter