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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda USL5 di Pisa - 18 giugno 2015 [4253505]

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[doc. web n. 4253505]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda USL5 di Pisa - 18 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 364 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di due segnalazioni pervenute in Autorità in data 12 maggio e 14 luglio 2011 con le quali si lamentava un trattamento illecito di dati personali effettuato dall´Azienda USL5 di Pisa per mezzo di un sistema di videosorveglianza, il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 27060/81992 del 30 ottobre 2012, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto accertamenti presso il pronto soccorso dell´Ospedale "F. Lotti" di Pontedera e presso l´Hospice di Pisa, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 4 e del 5 dicembre 2012, da cui è emerso che presso l´Ospedale di Pontedera è presente un sistema di videosorveglianza composto da 19 telecamere, alcune delle quali non funzionanti, rispetto alle quali è stata rilevata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice all´esterno della struttura, nei pressi degli ingressi e nelle immediate vicinanze delle telecamere;

VISTA la successiva nota del 19 dicembre 2012, fatta pervenire dall´Azienda a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´attività ispettiva, con cui la stessa ha prodotto la documentazione relativa alle designazioni dei responsabili e degli incaricati del trattamento;

RILEVATO che, sulla base degli elementi acquisiti, l´Autorità ha adottato in data 18 aprile 2013 un provvedimento (che qui deve intendersi integralmente richiamato) nei confronti dell´Azienda USL5 di Pisa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e c), e 154, comma 1, lett. c) e d) del Codice, con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, anche con riferimento al controllo a distanza dell´attività dei lavoratori;

VISTO il verbale n. 2 del 25 gennaio 2013 con cui è stata contestata all´Azienda USL5 di Pisa, con sede in Pisa, via Cocchi n. 7, P.I. 01311020505, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal predetto Nucleo che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 6 marzo 2013, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui l´Azienda ha dichiarato che "nel 2010 e nell´autunno del 2011 sono state installate, da parte dei tecnici di ESTAV Nord-Ovest, senza rispettare le procedure previste dalla regolamentazione aziendale, alcune telecamere presso i nuovi locali del presidio ospedaliero di Pontedera (…). (…) Prima dell´installazione delle ultime telecamere nell´estate del 2011, il 25 agosto con nota prot. 28575, il titolare del trattamento ha richiesto a ESTAV Nord-Ovest, in vista anche delle successive installazioni, di segnalare ogni informazione necessaria a regolarizzare gli impianti, di allegare la mappa degli impianti (dalla quale richiesta si evidenzia la difficoltà del titolare di conoscere al momento lo stato dell´arte delle installazioni attive) e "Si ricorda altresì che devono essere collocati cartelli ben visibili prima del raggio di azione delle telecamere per informare gli interessati della presenza dell´impianto di videosorveglianza". (…) Nel corso dell´ispezione fatta dal Nucleo privacy il 4 dicembre 2012 gli ispettori, dopo aver visionato i locali del pronto soccorso, sono stati accompagnati presso la portineria del presidio ospedaliero e successivamente da un operatore della UO Comunicazione presso l´area esterna del presidio stesso e nel corso di tale attività, forse anche a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ha omesso di indicare il posizionamento dei cartelli informativi sulla videosorveglianza affissi sin dal 2005 (…)";

LETTO il verbale di audizione del 3 giugno 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui l´Azienda, oltre a ribadire quanto già dichiarato negli scritti difensivi, ha dichiarato di aver apposto i cartelli recanti l´informativa, di aver adottato una specifica procedura per la gestione della videosorveglianza, provvedendo alle designazioni quali responsabili del trattamento delle società incaricate della vigilanza;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non sono idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato, sotto diversi profili. In primo luogo, si rileva che è stata correttamente individuata in capo all´Azienda USL5 di Pisa, in qualità di titolare del trattamento, la responsabilità per l´omessa informativa, in quanto dalle designazioni dei responsabili del trattamento effettuate ai sensi dell´art. 29 del Codice (in particolare dalla designazione effettuata nei confronti di ESTAV Nord-Ovest), non emerge una specifica attribuzione dei compiti connessi alla predisposizione delle informative da rendere agli interessati, se non un generico "dovere di compiere quanto necessario per l´osservanza delle disposizioni" in materia di protezione dei dati personali. Anche la nota del 25 agosto 2011 richiamata dalla parte, con cui il titolare sollecitava ESTAV a predisporre le informative in relazione al sistema di videosorveglianza, non è di per sé idonea ad incidere sulle attribuzioni di competenze e di responsabilità in ordine a quanto contestato. Tra l´altro, si rileva come tale comunicazione sia stata inviata quando le telecamere in argomento erano già state installate e, per di più, successivamente alle richieste dell´Ufficio inviate a seguito della segnalazione. Quanto, invece, all´argomentazione della parte secondo la quale, al momento dell´accertamento, anche all´esterno della struttura ospedaliera di Pontedera erano presenti dei cartelli che avvisavano della presenza delle videocamere, si rileva che tale circostanza non è supportata da alcun elemento di fatto che permetta di dimostrarla. Tra l´altro, si rileva che quanto attestato dagli agenti accertatori nel verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso e che tale situazione era portata immediatamente all´attenzione della parte, come risulta dal verbale stesso, senza essere stata contestata;

RILEVATO, pertanto, che all´Azienda USL5 di Pisa, in qualità di titolare del trattamento di dati personali, ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice e in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´Azienda USL5 di Pisa, con sede in Pisa, via Cocchi n. 7, P.I. 01311020505, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia