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Soggetti pubblici - Test attitudinali e analisi statistiche sul luogo di lavoro - 1 luglio 1998 [42332]

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[doc. web. n. 42332]

Soggetti pubblici - Test attitudinali e analisi statistiche sul luogo di lavoro 


In relazione ad un questionario sottoposto da un comune ai propri dipendenti, nel quale erano richieste valutazioni anche sull´operato dell´amministrazione, il Garante ha segnalato che i test attitudinali e le analisi statistiche sul posto di lavoro devono assicurare precise garanzie per la tutela della riservatezza dei lavoratori e la loro non discriminazione in base alle opinioni politiche e sindacali.

Roma, 1 luglio 1998

CGIL-CISL-UIL
Comune di
00147 Marino
Sindaco del
Comune di Marino

OGGETTO: Test attitudinali distribuiti al personale dipendente

Codeste organizzazioni sindacali hanno chiesto al Garante di verificare la conformità alla legge n. 675/1996 del "test attitudinale" cui sono stati sottoposti i dipendenti del Comune di Marino.

Si precisa preliminarmente che questa Autorità ha esaminato il caso per i profili di competenza, senza considerare altri aspetti che riguardano, in particolare, la consultazione delle organizzazioni sindacali in materia di organizzazione degli uffici.

In base agli elementi pervenuti, si può osservare che:

  1. i dati raccolti con il "test attitudinale" cui è sottoposto il personale comunale hanno certamente natura "personale" ai sensi della legge n. 675/1996;
  2. in linea generale, un soggetto pubblico quale il Comune può ricorrere ad analisi statistiche, a questionari e a valutazioni attitudinali che presuppongono la raccolta di dati personali, qualora ciò sia necessario per perseguire le proprie finalità istituzionali. Tuttavia, il Comune deve rispettare eventuali limiti stabiliti da leggi e regolamenti (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996), limiti tra i quali vanno certamente ricompresi quelli previsti dalla legge n. 675, dalla legge n. 300/1970 recante lo "Statuto dei lavoratori" e da altre norme a tutela dei lavoratori;
  3. il modello per il "test attitudinale" è stato sottoposto ai dipendenti di codesto Comune con un ordine di servizio che non risulta accompagnato da un´adeguata informativa sul trattamento dei dati (art. 10 legge n. 675/1996). Tale informativa avrebbe dovuto precisare, in particolare, se la risposta dovesse essere obbligatoria o facoltativa, nonchè le conseguenze della mancata risposta e l´indicazione dei soggetti esterni che possono avere eventuale accesso ai dati, ivi incluse eventuali società di elaborazione dati ed il personale medico non dipendente dal Comune;
  4. l´art. 1 della legge n. 300/1970, nel garantire ai lavoratori la libertà di espressione del pensiero, tutela il diritto di non manifestare la propria opinione. Di tale diritto occorre quindi tener conto anche in occasione della predisposizione di test e questionari;
  5. il successivo art. 8 della medesima legge n. 300 fa inoltre divieto al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politico-sindacali del lavoratore. Peraltro, la finalità del test in esame sembrerebbe quella di valutare le attitudini dei dipendenti del comune allo scopo di procedere ad una loro migliore redistribuzione nell´ambito dei vari uffici. Quindi, anche alla luce del principio di pertinenza sancito dalla legge n. 675 (art. 9, comma 1, lett. d), non sembra necessario richiedere ai dipendenti di esprimere in forma non anonima giudizi di valore riferiti alle complessive finalità dell´ente comunale nonché alle linee concrete dell´azione politico-amministrativa dell´ente e dei suoi dirigenti (v., in particolare, le domande che figurano nei punti 1), 2) e 3) del modello di "test" ). Tali giudizi appaiono altresì di assai dubbia rilevanza ai fini della valutazione dell´attitudine professionale del lavoratore (art. 8 cit.) e alimentano il rischio di risposte rivelatrici di convincimenti politico-sindacali, rese possibili anche dall´invito rivolto ai dipendenti di fornire indicazioni sintetiche ma "non riduttive" ;
  6. infine, vi è la necessità di appurare se ai test promossi dal Comune di Marino e all´elaborazione delle risposte abbiano preso parte soggetti esterni quali ditte appaltatrici o medici, in eventuale violazione delle disposizioni della legge n. 675/1996 che permettono ad un soggetto pubblico di avvalersi della collaborazione di privati solo in presenza di un previo atto scritto di designazione quali responsabili o incaricati del trattamento (artt. 8 e 19 legge n. 675/1996), disposizioni che autorizzano inoltre la comunicazione di dati ad altre amministrazioni pubbliche nei limiti previsti dall´art. 27, comma 2, della medesima legge cui si rinvia per brevità di esposizione.

Pertanto, sulla base degli elementi disponibili e ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675, si invita codesto Comune a fornire a questa Autorità entro il 15 luglio ogni ulteriore elemento utile per una valutazione più compiuta del caso, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 8, 10, 19 e 27 della medesima legge.

Si invita inoltre il Comune a sospendere nel frattempo ogni forma di utilizzazione e di ulteriore raccolta dei dati connessi ai test.

IL PRESIDENTE