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Provvedimento del 13 maggio 2015 [4200919]

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[doc. web n. 4200919]

Provvedimento del 13 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 301 del 13 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 febbraio 2015  da XY nei confronti dell´Istituto "M. Paglietti"  di Porto Torres, con cui il ricorrente,  ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza e  la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, con particolare riferimento ai dati relativi all´incarico di docenza svolto presso l´Istituto; il ricorrente si è opposto all´ulteriore trattamento di tali dati chiedendone la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l´attestazione che tale intervento sia stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, sostenendo, infatti  che gli stessi  sarebbero stati comunicati a terzi non autorizzati senza che egli ne fosse stato preventivamente informato; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento del danno, anche morale, subito a causa della condotta del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 febbraio 2015 con cui il titolare del trattamento ha sostenuto che "qualsiasi dato sensibile o meno trattato (…) sia con sistemi elettronici che su cartaceo viene utilizzato solo a fini istituzionali"; nel caso di specie, l´istituto resistente ha dichiarato di aver provveduto ad inviare all´Istituto Tecnico Industriale "Angioy" di Sassari, a fronte di formale richiesta del 16 settembre 2014, il certificato di servizio relativo all´incarico di docente svolto dal ricorrente presso il proprio istituto (l´Istituto "Angioy" aveva infatti la necessità di verificare i dati dichiarati dal ricorrente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d´Istituto di seconda e terza fascia); inoltre, "avendo proceduto ad evadere una richiesta da parte di un altro Ente Pubblico e non trattandosi di accesso agli atti di parte contro interessata", l´istituto "M. Paglietti" di Porto Torres ha sostenuto di non essere tenuta "a darne preventiva informazione e ad acquisire formale preventiva autorizzazione dalle parti";

RITENUTO che le richieste di opposizione al trattamento nonché  di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi  sono stati comunicati o diffusi  devono essere dichiarate infondate posto che dall´istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere illecito il trattamento svolto dall´Istituto resistente e  che i dati in questione sono stati trattati dallo stesso per i fini istituzionali ai sensi dell´art. 19 comma 2 del Codice;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito  riscontro in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, consegnando  anche copia del certificato di servizio relativo all´incarico svolto dal ricorrente presso il proprio Istituto ed attestando in particolare con dichiarazione dalla cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver trasmesso tale documento esclusivamente all´Istituto "Angioy" di Sassari (a fronte di formale e motivata richiesta ) e non ad altri soggetti;

RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno deve essere dichiarata inammissibile non avendo il Garante competenza in merito, richiesta che, se del caso, potrà essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Istituto "M. Paglietti" di Porto Torres, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondate le richieste di opposizione al trattamento e  di cancellazione,  trasformazione in forma anonima e blocco dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati o diffusi;

2) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

3) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

4) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico dell´Istituto "M. Paglietti" di Porto Torres, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4200919
Data
13/05/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)