g-docweb-display Portlet

Trattamento di dati sensibili relativi alle comunicazioni delle assenze per malattia - 7 maggio 2015

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4167648]

Trattamento di dati sensibili relativi alle comunicazioni delle assenze per malattia - 7 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 269 del 7 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dottor Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminata la segnalazione presentata dalla sig.ra XY, concernente il trattamento di dati personali che la riguardano effettuato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell´amministrazione penitenziaria -Casa circondariale di ZK;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminate le informazioni fornite dalle parti;

Vista la restante documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

La sig.ra XY, assistente capo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di ZK, ha lamentato un presunto trattamento illecito dei propri dati sensibili, relativi alle comunicazioni delle assenze per malattia, da parte del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell´amministrazione penitenziaria - Casa circondariale di ZK.

In particolare, la predetta si duole che, dopo la chiusura dell´Ufficio Segreteria, il registro ove vengono annotate le comunicazioni relative alle assenze per malattia del personale di polizia penitenziaria viene depositato presso il locale portineria, ove continuano ad essere annotate tali comunicazioni e che nel pomeriggio o nei giorni festivi i registri sono messi a disposizione del personale turnista. Inoltre, il registro sarebbe consegnato anche all´Ufficio Servizi, che cura i turni di servizio.

In tal modo dati anche sensibili del personale sarebbero messi a conoscenza di soggetti non legittimati ad accedervi.

Il Garante ha chiesto al Direttore della Casa circondariale di ZK di fornire le seguenti informazioni:

• la denominazione dell´ufficio o degli uffici competente/i per il trattamento dei dati sensibili relativi alle comunicazioni di malattia del personale del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l´Istituto, le finalità e le modalità del/i relativo/i trattamento/i;

• se si è provveduto alla nomina degli incaricati e, se del caso, del/i responsabile/i del/i trattamento/i dei predetti dati in servizio presso detto/i ufficio/i; in caso positivo, si è chiesto di inviare i relativi atti di nomina con le istruzioni relative al/i trattamento/i consentito/i;

• se corrisponde al vero che il registro ove vengono annotate dette comunicazioni viene custodito nell´ufficio segreteria, e che negli orari di chiusura di tale ufficio le comunicazioni vengono trascritte nel registro depositato presso il locale portineria e messe a disposizione del personale  turnista;

• se corrisponde al vero che il registro viene messo a disposizione anche dell´ufficio servizi;

• ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile alla valutazione della vicenda da parte di questa Autorità.

Il Direttore della Casa circondariale di ZK, dott.ssa KK, ha al riguardo rappresentato che:

il personale di polizia penitenziaria svolge, di regola, servizi con turni nelle 24 ore, compresi i festivi. Le assenze diverse da quelle programmate hanno il loro riferimento normativo nelle assenze per congedo straordinario e aspettativa e non comportano, tra l´altro, la necessità di utilizzo del certificato telematico.

Il personale di polizia penitenziaria ha l´obbligo di comunicare, con la massima tempestività, la propria assenza e la conseguente impossibilità di prendere servizio, con anticipo rispetto al turno programmato, che può cadere nelle ore notturne o nei giorni festivi. Tale obbligo deriva dalla necessità che l´Amministrazione possa trovare tempestivamente rimedio alla copertura del posto di servizio che era assegnato all´unità interessata, sopprimendolo, quando è possibile, o accorpandolo su altra unità presente. Il tempo di comunicazione preventiva dell´assenza varia da Istituto ad Istituto e, di regola, è di 30 minuti prima dell´inizio del turno previsto.

La comunicazione dell´assenza viene effettuata dal personale di polizia, negli orari d´ufficio, presso l´Area Amministrativa, che è titolare del trattamento dei dati. Negli orari di chiusura dei suddetti Uffici la comunicazione dell´assenza deve necessariamente avvenire presso la portineria, dove presta servizio esclusivamente personale di polizia che, nelle sue funzioni di Agente di polizia Giudiziaria, ha di per sé obblighi di assoluta riservatezza. Tale personale provvede a trascrivere le comunicazioni su apposito registro.

Non corrisponde al vero che il registro sia posto a disposizione di "altro personale turnista".

Inoltre, la comunicazione che il dipendente effettua all´addetto alla portineria riguarda esclusivamente il suo stato di assenza improvvisa ( che può essere a vario titolo), l´indirizzo presso il quale trascorrerà tale periodo e la necessità eventuale di spostarsi dallo stesso (peraltro comunicazione, quest´ultima, a tutela e nell´interesse del dipendente e che in nessun modo si riferisce alla diagnosi o patologia). Solo così l´Amministrazione potrà successivamente avere consapevolezza dell´orario in cui è avvenuta la comunicazione e valutare se questa è conforme alle disposizioni di cui sopra e verificare l´obbligo dell´invio della visita fiscale. Il registro che viene affidato all´atto di chiusura della Segreteria all´addetto alla portineria e ritirato il mattino dopo, non contiene, pertanto, dati sensibili ma solo le comunicazioni di cui sopra.

Le successive comunicazioni riguardanti, oltre al titolo dell´assenza, la relativa documentazione (certificato medico, assistenza ad un familiare, evento luttuoso, necessità di un congedo urgente, ecc.), avvengono poi all´Ufficio Segreteria di cui sopra, i cui addetti sono incaricati del trattamento dei relativi dati.

Il solo registro viene visionato anche dagli addetti all´Ufficio Servizi, il cui compito istituzionale è quello di predisporre i turni di servizio, effettuare le variazioni sui fogli di servizio giornalieri e mensili nonché monitorare il numero di personale assente.

Tale sistema è l´unico compatibile con un´organizzazione che funziona 24 ore su 24 e per sette giorni la settimana e che vede concentrarsi le comunicazioni di assenza nelle fasce serali e festive, al di fuori quindi degli ordinari orari di apertura di ufficio.
Con successiva nota, il Garante ha chiesto al Direttore della Casa circondariale di ZK di precisare se il personale di portineria che riceve le comunicazioni delle assenze degli agenti e le annota sul registro, è stato nominato "incaricato del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell´art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore della Casa circondariale di ZK ha fornito l´ulteriore riscontro richiesto, precisando che "il personale di polizia penitenziaria addetto alla portineria non è mai stato individuato con ordine di Servizio specifico quale addetto al trattamento di dati.
Non può che ribadirsi, infatti, che questa Direzione non ha mai considerato che la comunicazione telefonica relativa all´assenza effettuata nelle ore di chiusura dell´ufficio Segreteria (orari serali notturni e festivi) potesse configurarsi, limitandosi ad una semplice annotazione dell´assenza dal servizio senza alcuna indicazione di prognosi (cosi come meglio spiegato nella nota n° 5717 dello scorso 1 aprile 2014 a cui si rimanda interamente), quale trattamento di dati che necessitano di tale specifica protezione.".

Di conseguenza il Garante ha chiesto al Direttore della Casa circondariale di ZK di precisare ulteriormente:

• se sul registro in cui vengono annotate le comunicazioni di assenza dal servizio del personale del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l´Istituto penitenziario, affidato all´addetto alla portineria durante l´orario di chiusura della Segreteria, sussiste l´indicazione che l´assenza è causata da malattia, ancorché non sia indicata alcuna diagnosi o patologia;

• se il personale addetto alla portineria, nell´effettuare l´annotazione delle assenze del servizio comunicate dagli agenti durante l´orario di chiusura della Segreteria, riceve l´informazione e/o annota nel registro che l´assenza dipende da malattia, ancorché non sia indicata alcuna diagnosi o patologia;

• se sussiste un atto organizzativo nel quale sia prescritto che le comunicazioni delle assenze dal servizio per malattia, durante l´orario di chiusura della Segreteria, siano effettuate al personale addetto alla portineria.

Il Garante ha chiesto, altresì, di fornire una copia di una pagina del registro in cui vengono annotate le comunicazioni delle assenze per malattia, con oscuramento dei dati identificativi del personale interessato.

Il Direttore della Casa Circondariale di ZK ha fornito le ulteriori informazioni richieste, dichiarando che:

"i dipendenti comunicano telefonicamente l´assenza.

A tate comunicazione può seguire l´indicazione ´´farà seguito il certificato´´, oppure per quanti giorni durerà l´assenza.

Può capitare che il dipendente comunichi direttamente di sua iniziativa di "essere ammalato", ma questo è una sua scelta. In questo caso l´addetto alla portineria riporta tale comunicazione.

Si allega copia tipo delle pagine dei registro in questione.

Relativamente a disposizioni relative alla comunicazione in portineria in caso di chiusura della Segreteria, questa è modalità implicita, da sempre vigente, trattandosi di personale che espleta servizio a turno sulle 24 ore compresi i festivi.

Tutti gli Ordini di Servizio fanno riferimento all´obbligo di comunicazione all´Amministrazione e/o alla Direzione.".

Con la stessa nota il Direttore della Casa Circondariale ha trasmesso pure copia di una nota – "per la quale la scrivente sta adoperandosi in merito" – inviata il 10 ottobre 2014 dal Provveditorato generale per il Veneto del Ministero della giustizia, Dipartimento dell´Amministrazione penitenziaria, a tutti i Direttori degli istituti penitenziari del Triveneto, con la quale si ricorda a questi ultimi che il personale che riceve le comunicazioni delle assenze e le annota sui registri deve essere nominato incaricato del trattamento, ai sensi e nei modi di cui all´art. 30 del Codice.

Poiché, secondo quanto dichiarato dal direttore della casa circondariale di ZK, è risultato che il personale addetto al locale portineria, pur non essendo stato nominato incaricato del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice,  riceve, durante l´orario di chiusura dell´ufficio di segreteria, le comunicazioni del personale di polizia  penitenziaria relative all´assenza dal servizio, annotandole presso apposito registro, successivamente consegnato anche all´Ufficio Servizi, l´Autorità, ai sensi dell´art. 11, comma 3, del Regolamento del Garante n. 1/2007, ha disposto l´avvio del procedimento amministrativo funzionale all´adozione di un provvedimento del Collegio, fissando al 15 gennaio 2015 il termine per prendere visione degli atti del procedimento, depositare memorie e documenti e chiedere di essere sentiti.

Con nota in data 10 gennaio 2015 il direttore della Casa circondariale di ZK ha trasmesso a questa Autorità copia dell´ordine di servizio n. 67 del 1° dicembre del 2014, con il quale il medesimo ha disposto "che tutto il personale di Polizia Penitenziaria addetto alla ‘Portineria´, sia quello stabilmente assegnato, sia quello che vi viene di volta in volta adibito (anche per un solo turno) quale ‘Rinforzo Portineria´ o causa assenza improvvisa dei titolari, così come risulta dai fogli di Servizio Giornalieri MOD. 14 A, è individuato quale ‘incaricato al trattamento dei dati´ nel solo ambito di trascrizione nell´apposito registro delle comunicazioni  telefoniche del personale a turno che informa della propria assenza per ‘malattia´ o per ‘malore´, e nelle sole fasce e giornate di chiusura dell´Ufficio Segreteria.

Il Registro continua, come già peraltro fatto finora, ad essere nella sola ed esclusiva disponibilità del personale di Polizia Penitenziaria addetto al servizio e conservato con la massima cura e le più idonee cautele onde evitare ogni possibile visione di quanto in esso trascritto di soggetti non contemplati, pur nella consapevolezza che presso la Portineria, come da Ordine dì Servizio n° 42 del 3 giugno 2010, possono accedere e permanere esclusivamente le unità adibite al servizio, disposizione che si ribadisce quindi anche per i finì ricordati nel presente O. di Servizio.

Per quanto sopra, all´obbligo di riservatezza per ogni informazione ricevuta nell´ambito delle proprie mansioni comunque insito nelle funzioni di Agente di Polizia Giudiziaria, si aggiunge per le unità sopra indicate quello di ‘incaricato di trattamento´ per le sole finalità specificate nel presente O. di S..

Il Registro in questione sarà portato in Portineria e prelevato dalla stessa, all´inizio e al termine delle fasce sopra indicate, dal solo personale della Segreteria, già a suo tempo individuata fra le unità incaricate del trattamento dei dati.

L´Ufficio Segreteria, come peraltro già attualmente in vigore, comunicherà all´inizio di ogni giornata lavorativa agli addetti all´Ufficio Servizi (a suo tempo ugualmente individuati quali incaricati del trattamento, fin da quando tale unità operativa era compresa nell´ambito dell´ Area Comando) le notizie giornaliere sullo stato delle  assenze, limitandosi, come peraltro già avviene, ad informazioni numeriche sul computo dei giorni di assenza.

Nella predetta nota si precisa inoltre che "relativamente al passato, la scrivente non ritiene di avere violato alcuna prescrizione o se lo ha fatto ciò è avvenuto in piena buona fede che una semplice comunicazione del dipendente di non prendere servizio per malore (senza alcun riferimento a diagnosi e del tutto diversa dalla gestione delle certificazioni sanitarie poi presentate a giustificazione delle suddette assenze, riservata ad altri soggetti) non integrasse la nozione di trattamento di un dato, buona fede che accomunava in pratica anche altri Istituti del Dicastero, a quanto consta.".

OSSERVA

Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti acquisiti risulta che, dopo la chiusura dell´Ufficio Segreteria dell´Amministrazione della Casa circondariale di ZK, il registro ove vengono annotate le comunicazioni relative alle assenze del personale di polizia penitenziaria viene depositato presso il locale portineria, ove continuano ad essere annotate tali comunicazioni e che il registro è consegnato anche all´Ufficio Servizi, che cura i turni di servizio.

Tale registro è depositato presso la portineria solo durante l´orario di chiusura della Segreteria e tale deposito è giustificato dalla necessità di aggiornamento continuo e tempestivo – durante l´arco intero delle 24 ore ed entro 30 minuti dall´inizio del turno di lavoro dell´operatore assente – della situazione afferente alle assenze di personale, onde consentire all´Amministrazione di adottare celermente  le misure necessarie per assicurare la copertura del servizio al quale era addetto il personale assente.

Dalle dichiarazioni dal Direttore della Casa circondariale di ZK - della cui veridicità egli risponde pure penalmente, anche ai sensi dell´art. 168 del D. Lgsl. 30-6-2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") - si evince che presso tale portineria il registro è nella disponibilità del solo personale di polizia addetto al relativo servizio, con esclusione di altro personale turnista.

La presa in visione del registro da parte degli addetti all´Ufficio servizi si giustifica in quanto questi hanno il  compito istituzionale di predisporre i turni di servizio, effettuare le variazioni sui fogli di servizio giornalieri e mensili nonché monitorare il numero di personale assente.

Il predetto registro, di cui gli addetti alla portineria hanno la temporanea disponibilità, contiene dati personali relativi al  personale dipendente assente dal servizio.

Circa la natura di tali dati, il Direttore della Casa Circondariale di ZK ha dichiarato che "i dipendenti comunicano telefonicamente l´assenza. A tate comunicazione può seguire l´indicazione ‘farà seguito il certificato´, oppure per quanti giorni durerà l´assenza. Può capitare che il dipendente comunichi direttamente di sua iniziativa di ‘essere ammalato´, ma questo è una sua scelta. In questo caso l´addetto alla portineria riporta tale comunicazione.".

Pertanto, i dati personali comunicati dai dipendenti all´addetto alla portineria consistono, in alcuni casi, in dati di natura sensibile, ossia dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato (art. 4, comma 1, lett. d del Codice).

Infatti, secondo il costante orientamento del Garante (Provv. 10 ottobre 2013, doc. web n. 2753605; più in generale, sulla natura di dato sensibile con riguardo al profilo dell´assenza dal servizio "per malattia" cfr., Provv. 3 febbraio 2009, doc. web n. 1597590; negli stessi termini v. Provv. 14 giugno 2007, n. 23, recante Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, doc. web n. 1417809 punto 6.3, nonché, con riferimento anche all´assenza in ragione dello stato di "convalescenza", Provv.ti 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839 e 1068917), confermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza 8 agosto 2013, n.  18980),  costituisce dato sensibile quello relativo all´assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell´interessato. In effetti, dalla copia della pagina del registro delle assenze del personale acquisita agli atti risulta che, a fianco del nominativo del lavoratore che ha comunicato l´assenza, talvolta sussiste l´annotazione: "comunica malattia" o "malore".

Orbene, con riferimento al trattamento dei dati personali - sensibili e non - sopra descritto da parte degli addetti alla portineria, con i pregressi riscontri il Direttore della Casa circondariale di ZK ha più volte dichiarato di non avere provveduto alla nomina di tale personale quale incaricato del trattamento, come prescritto dall´art. 30 del Codice, ritenendolo non necessario.

Solo con la predetta nota del 10 gennaio 2015, trasmessa dopo l´apertura del presente procedimento, il Direttore della Casa circondariale di ZK ha trasmesso copia dell´ordine di servizio n. 67 del 1° dicembre del 2014 con il quale è stata effettuata la nomina ad incaricato al trattamento dei dati del "personale di Polizia Penitenziaria addetto alla ‘Portineria´, sia quello stabilmente assegnato, sia quello che vi viene di volta in volta adibito (anche per un solo turno) quale ‘Rinforzo Portineria´ o causa assenza improvvisa dei titolari [...] nel solo ambito di trascrizione nell´apposito registro delle comunicazioni  telefoniche del personale a turno che informa della propria assenza per ‘malattia´ o per ‘malore´, e nelle sole fasce e giornate di chiusura dell´Ufficio Segreteria", ed è stato pure precisato che i dati relativi alle assenze del personale comunicati dall´Ufficio Segreteria all´Ufficio Servizi sono costituiti da mere "informazioni numeriche sul computo dei giorni di assenza" e che agli addetti all´Ufficio Servizi "[sono stati] a suo tempo ugualmente individuati quali incaricati del trattamento, fin da quando tale unità operativa era compresa nell´ambito dell´ Area Comando".

Poiché la nomina degli incaricati del trattamento addetti al servizio di portineria è avvenuta solo in data 1° dicembre 2014 – e a parte i rilievi in ordine al contenuto della pur tardiva nomina, di cui appresso – il trattamento dei dati personali effettuato da detto personale prima di tale data risulterebbe effettuato in carenza della nomina ad incaricato del trattamento stesso.

Peraltro, da documentazione recentemente acquisita nell´ambito dell´attività istruttoria relativa a una diversa segnalazione, è risultato che con nota del 9 dicembre 2000 prot. 166247/2-30, il Dipartimento dell´Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (ora in avanti, per brevità: "DAP") aveva già designato incaricato del trattamento dei dati personali "ogni dipendente di questa amministrazione che ha facoltà di accesso ad archivi (cartacei, informatici in rete, informatici non in rete) contenenti dati personali di detenuti, ammessi a misure alternative di detenzione, dipendenti dell´amministrazione, altri soggetti che abbiano rapporti con l´amministrazione".

Tuttavia, tale nomina non appare conforme a quanto disposto dall´art. 30 del Codice, secondo cui, come più volte ricordato, la designazione degli incaricati del trattamento deve individuare per iscritto "puntualmente l´ambito del trattamento consentito".

Del resto il DAP, a seguito dell´entrata in vigore del Codice, con successiva nota circolare del 7 giugno 2007 prot. n. GDAP 0181442-2007 ha diramato ulteriori indicazioni, aventi ad oggetto "tutela dei dati sensibili – certificazioni sanitarie del personale di polizia penitenziaria", con lo scopo di "sensibilizzare ulteriormente le direzioni alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza finalizzate ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati sensibili (artt.31 e ss.) e ad evitare che gli stessi siano conosciuti o divulgati da personale non autorizzato al relativo trattamento", procedendo, tra l´altro, a "nominare gli incaricati del trattamento ai sensi dell´art.30 del d. lgs 196/2003 tra il personale che, nell´ambito dell´unità organizzativa di propria competenza, sono legittimati per ragioni d´ufficio a svolgere operazioni di trattamento e divulgazione dei dati.".

Alla luce degli elementi istruttori e della documentazione sopra indicata, deve ritenersi che il trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni delle assenze dal servizio degli agenti di polizia penitenziaria effettuato dagli addetti alla portineria della Casa circondariale di ZK prima dell´adozione dell´ordine di servizio n. 67 del 1° dicembre del 2014, non sia conforme alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali, in quanto compiuto in base ad una designazione ad incaricato – quella effettuata dal DAP con nota del 9 dicembre 2000 – incompleta, poiché mancante dell´indicazione degli specifici ambiti del trattamento consentito agli incaricati, come prescrive l´art. 30 del Codice.

Risulta, inoltre, necessario prescrivere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 154 comma 1, lettera c) e 143 comma 1, lett. b) del Codice, al titolare Ministero della Giustizia, Dipartimento dell´amministrazione penitenziaria - come individuato in base all´art. 28 del Codice e come si desume pure dalle direttive da questo impartite con le circolari del 9 dicembre 2000 e 7 giugno 2007 -  ai sensi e per gli effetti degli artt. 154 comma 1, lettera c) e 143 comma 1, lett. b) del Codice, l´integrazione della determinazione dell´ambito del trattamento consentito agli addetti al Servizio di Portineria in qualità di incaricati di cui al citato ordine di servizio n. 67 del 2014, comprendendo anche le comunicazioni eventualmente ricevute dal personale che informa della propria assenza per motivi diversi dalla malattia o malore, in quanto dall´istruttoria effettuata è risultato che, talvolta, il personale comunica semplicemente l´assenza, onde appare incongruo limitare l´ambito del trattamento consentito agli incaricati alle sole comunicazioni relative a dati sensibili.

Il Titolare dovrà dare assicurazione a questa Autorità di avere provveduto a tale adempimento entro il termine, ritenuto congruo, di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

L´Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza di violazioni amministrative in capo al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 33 e ss. del Codice in materia di misure di sicurezza.

Si avverte che, ai sensi dell´art. 162 del Codice, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all´articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

• prescrive, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice, di integrare la designazione degli incaricati del trattamento di cui all´Ordine di servizio del 1° dicembre del 2014, n. 67, estendendo l´ambito del trattamento consentito alle comunicazioni ricevute dal personale a turno che informa della propria assenza anche per motivi diversi dalla malattia o malore;

• invita il titolare, ai sensi dell´art. 157 del Codice, a comunicare senza ritardo e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento stesso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



Vedi anche (10)