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Provvedimento del 30 aprile 2015 [4135412]

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[doc. web n. 4135412]

Provvedimento del 30 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 263 del 30 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 26 gennaio 2015 nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta con cui XY, in qualità di erede del defunto padre KW, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, con trasposizione su supporto cartaceo, riferiti ai rapporti intrattenuti dal defunto padre con il citato ente in relazione alla propria attività imprenditoriale (iscrizione, cancellazione, cessazione di attività), al pagamento del diritto fisso camerale per gli anni di iscrizione, all´eventuale modifica della forma giuridica da impresa individuale ad impresa familiare, nonché all´iscrizione ed eventuale cancellazione dall´Albo dei Vigneti; ciò, in quanto la ricorrente non ha ritenuto sufficiente il riscontro con il quale la resistente gli aveva fornito, in data 13 gennaio 2015, la visura camerale storica contenente i dati riferiti all´attività imprenditoriale svolta dal defunto padre censiti nel Registro delle Imprese, oltre alcune ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 25 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 febbraio 2015 con la quale la resistente, richiamandosi al proprio riscontro del 13 gennaio 2015, ha ribadito che i dati riportati nella visura storica riferita al de cuius sarebbero stati forniti da quest´ultimo; la resistente ha inoltre dichiarato che "i dati relativi all´impresa familiare vengono comunicati a questo ufficio dall´INPS, organo competente, e sui quali questa Camera di Commercio non ha alcuna competenza"; per quanto concerne l´Albo dei Vigneti, attualmente dismesso perché sostituito dallo schedario dei vigneti gestito, in Sicilia, dagli Ispettorati Provinciali dell´Agricoltura, la resistente ha precisato che "i dati delle imprese a suo tempo tenuti non sono più disponibili e nemmeno è possibile accertare se, tra questi ultimi, ve ne fossero riferiti" al de cuius;

VISTA la nota del 16 febbraio 2015 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ottenuto;

VISTA la nota del 7 aprile 2015 con la quale la resistente ha ribadito di aver comunicato all´interessata , "anche per copia, quanto in possesso di questo ente con note del 13.1.2015 e 10.2.2015"; in ogni caso, a precisazione delle risposte già fornite, la resistente ha dichiarato di aver rilevato, da un esame più attento, "che i dati inerenti i familiari partecipanti e l´iscrizione all´Albo dei Vigneti sono stati forniti, all´atto dell´iscrizione, dallo stesso" de cuius attraverso l´associazione di categoria Coldiretti; in ogni caso, per quanto concerne l´Albo dei Vigneti, nel ribadire di non aver rinvenuto nell´archivio cartaceo camerale alcun atto di iscrizione a tale albo, la resistente ha fatto presente che, come risulta dalla documentazione fornita in allegato alla propria precedente nota del 10 febbraio 2015, alla compilazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di imprenditore agricolo nel 1996 provvide la stessa Coldiretti inserendo le informazioni relative sia all´iscrizione all´Albo dei Vigneti che alla composizione dell´impresa familiare (i dati riferiti all´impresa familiare  vengono gestiti direttamente dall´INPS solo da tre anni); infine la resistente ha precisato di non essere in possesso di dati riferiti a trasferimenti dell´impresa dal de cuius ad altri soggetti sottolineando che nel modello di cancellazione dal Registro delle Imprese è stato dichiarato, fra i motivi, "cessazione di ogni attività" e non "cessione dell´azienda";

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto conto che alle istanze contenute nell´interpello preventivo la resistente aveva già fornito un primo riscontro con la nota del 13 gennaio 2015 allegata all´atto di ricorso; rilevato che nel corso del procedimento la resistente ha integrato, anche attraverso la documentazione fornita, le informazioni già rese alla ricorrente prima del ricorso; rilevato pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia