g-docweb-display Portlet

Attività giornalistica - Non è necessario il consenso degli interessati per la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti - 13 ottobre 2000 [41023]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 41023]

Attività giornalistica - Non è necessario il consenso degli interessati per la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti - 13 ottobre 2000

La circolazione a cura dei mezzi di informazione e la successiva pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiore ad una certa soglia, è ammessa senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 legge n. 675/1996).

Roma, 13/10/2000

Caro Ministro,

questa Autorità ha valutato collegialmente il Suo quesito ritenendo lecita la pubblicazione dei nominativi di contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia.

In base alla legge n .675/1996 (art. 27, comma 3) le amministrazioni pubbliche possono divulgare questo genere di informazioni qualora la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In presenza di tale base normativa, i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 legge n. 675/1996).

Come ricorderà, su questi profili il Garante è anche intervenuto più volte nel corso dell´ultimo triennio, con diversi interventi che hanno riguardato la pubblicità dell´attività della pubblica amministrazione, l´accesso dei cittadini ai documenti della pubblica amministrazione e la trasparenza nella circolazione delle informazioni a contenuto economico.

Nel caso di specie, come da Lei stesso sottolineato, è in vigore un´apposita disposizione, antecedente e non modificata dalla legge n. 675, che prevede la pubblicazione a cura della S.V. degli elenchi di contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dai competenti uffici e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio. Tali elenchi comprendono i nominativi dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito disponibile superiore a determinate soglie (art. 69, commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 600/1973).

È inoltre espressamente prevista la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati ai fini della consultazione da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973).

Questa Autorità ritiene quindi che le predette fonti siano destinate ad un´ampia pubblicità sicché la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita.

Il Garante resta a Sua disposizione per ogni ulteriore contributo ritenuto utile.

Stefano Rodotà