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Diritti dell'interessato - Se entro cinque giorni l'interessato non riceve una risposta dal titolare, può ricorrere alla magistratura o al Garant...

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[doc. web. n. 40955]

Diritti dell´interessato -  Se entro cinque giorni l´interessato non riceve una risposta dal titolare, può ricorrere alla magistratura o al Garante - 10 giugno 1998

Il Garante, illustrando i diritti riconosciuti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, precisa che qualora non venga data risposta all´interessato, quest´ultimo potrà entro 5 giorni, ricorrere in modo alternativo al Garante o alla magistratura ordinaria nelle forme previste.

Roma, 10 giugno 1998

Sig. (...)

OGGETTO: Richiesta chiarimenti

Con varie missive, la S.V. ha chiesto chiarimenti sulla legittimità del comportamento tenuto da alcuni intermediari finanziari e da un istituto di credito in relazione al trattamento dei dati connesso a finanziamenti concessi o richiesti.

Con nota di sollecito trasmessa via telefax il 23 aprile 1998, la S.V. ha manifestato poi l´intenzione di avvalersi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ma ha omesso di redigere un articolato atto di ricorso.

Dovendosi considerare le sue missive come segnalazioni, deve precisarsi che alcuni aspetti delle vicende contrattuali non rientrano nelle competenze di questa Autorità e che diversi fatti sono avvenuti prima dell´8 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 675/1996.

Ciò premesso, si fa presente che Lei (come pure i Suoi familiari ai quali si riferisce il trattamento dei dati personali) ha il diritto di chiedere direttamente alle società finanziarie e agli istituti di credito interessati alle vicende quali informazioni siano state raccolte sul Suo conto, e ciò ai sensi dell´articolo 13 della legge n. 675/1996.

Tale disposizione Le riconosce il diritto di conoscere, senza ritardo, tutte le informazioni che La riguardano detenute da tali soggetti.

Nel caso in cui Lei constati che sono state raccolte informazioni in contrasto con le previsioni di legge, oppure dati inesatti o incompleti, può chiedere al titolare o al responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la loro cancellazione, correzione o integrazione.

Qualora non Le venga data risposta entro 5 giorni, o Le vengano rifiutati l´accesso o l´esercizio di uno degli altri diritti elencati nel citato articolo 13 citato, la S.V. potrà ricorrere alla magistratura ordinaria o al Garante per le forme di tutela previste dall´articolo 29 della predetta legge.

In particolare, dalla documentazione trasmessa a questa Autorità, risulta che Lei ha rivolto una formale richiesta di conoscere le informazioni che La riguardano soltanto nei confronti della ..., che ha risposto alla Sua richiesta il 27 agosto 1997. In relazione ai dati ed alle informazioni che la tale società Le ha comunicato, la S.V. può far valere i diritti di cui al citato art. 13 chiedendo direttamente alla ..., a seconda del caso, la cancellazione, la correzione o l´integrazione.

Con riferimento al Suo rapporto con la ... e ad ogni altra società da Lei indicata nelle Sue missive, l´eventuale ricorso al Garante potrà essere proposto solo nel caso in cui non vengano rispettati i diritti da Lei fatti valere nelle indicate forme dell´art. 13.

IL PRESIDENTE