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Attività giornalistica - Notorietà di un parlamentare e diffusione di immagini attinenti a minori e alla sfera privata - 28 maggio 2001 [40923]

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 [doc web n. 40923]

Attività giornalistica - Notorietà di un parlamentare e diffusione di immagini attinenti a minori e alla sfera privata

Il diritto dei minori alla riservatezza deve essere sempre considerato prevalente rispetto al diritto di cronaca, anche quando si tratti di figli di personaggi noti. La notorietà di un personaggio o l´esercizio di funzioni pubbliche -nel caso di specie, un parlamentare- non deve comportare un affievolimento della tutela della privacy riconosciuta anche ai familiari e, in particolare, ai minori.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del dott. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione dell´XY del 16 maggio 2001;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

XY ha inviato una segnalazione al Garante con la quale ha lamentato la pubblicazione di servizi fotografici che la ritraggono assieme a due figli minori in un particolare momento della propria vita privata.

Le foto pubblicate dal periodico Settimana Vip (n. ... del ..., edito dalla Piscopo Editore s.r.l.) e sul settimanale "Oggi" (n. ... del ..., edito dalla R.C.S. Periodici S.p.A.) farebbero parte di un gruppo di fotografie scattate nella medesima circostanza all´atto dell´ingresso in uno studio pediatrico. Accompagnate da commenti e notizie sull´età dei minori, le immagini sarebbero state pubblicate senza né consenso, né giustificazione in relazione al diritto di cronaca, violando il diritto alla riservatezza dei minori e dell´esponente.

OSSERVA:

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell´art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall´art. 12 del d.lg. n. 171/1998), il trattamento dei dati personali nell´ambito dell´attività giornalistica deve rispettare alcune garanzie e, in particolare, le prescrizioni del Codice di deontologia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio 1998, che specifica alcuni principi affermati dalla predetta legge tra cui quello dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 legge cit.).

La disciplina sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una tutela più elevata per il diritto alla riservatezza dei minori, tutela che il citato codice di deontologia (art. 7 ) sviluppa richiamando anche princìpi e limiti stabiliti dalla nota "Carta di Treviso".

In questo quadro, "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" (art. 7, comma 3 ), anche quando il minore sia coinvolto in fatti di cronaca o sussista un motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di talune notizie, casi nei quali il giornalista deve comunque "farsi carico delle responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Nel caso di specie, le immagini appaiono chiaramente riprese senza che ricorressero né i presupposti del diritto di cronaca, né, a maggior ragione, il requisito dell´essenzialità dell´informazione rispetto ad un fatto di interesse pubblico.

Considerate le modalità della raccolta delle fotografie, non poteva ritenersi poi sussistente un consenso degli interessati o l´esistenza di una situazione che avrebbe permesso di raccogliere comunque i dati, trattandosi di circostanza o fatto reso noto direttamente dagli interessati medesimi o da un loro comportamento in pubblico (art. 5, comma 2 , codice cit.).

Sono state anzitutto utilizzate fotografie che ritraggono in primo piano uno dei minori, assieme alla madre, immagini che non potevano essere raccolte considerato anche il luogo della ripresa.

La pacifica notorietà di persone come XY esponente può peraltro giustificare la raccolta di notizie e dati che hanno rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica dell´interessato, ma non consente di raccogliere o diffondere informazioni attinenti alla sfera privata e che -come nel caso in esame- non hanno alcun rilievo sotto tali profili (art. 6, comma 2 , codice cit.).

La notorietà o l´esercizio di funzioni pubbliche non può poi comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, a minori.

In conclusione, sebbene le fotografie pubblicate non sembrano evidenziare in senso negativo la figura dell´XY, sussiste il diritto di quest´ultima a prevenire ogni ulteriore utilizzazione delle immagini, considerata anche la sensibilità prospettata dall´esponente su tale aspetto.

Va pertanto segnalata alle testate indicate in premessa la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi richiamati nel presente provvedimento e di astenersi, di conseguenza, da ogni ulteriore comunicazione o diffusione delle immagini pubblicate.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara fondata la segnalazione e, per l´effetto, segnala alla Piscopo Editore s.r.l. e alla R.C.S. Periodici S.p.A. la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del Codice di deontologia per l´attività giornalistica richiamati nel presente provvedimento, e di astenersi dal comunicare e diffondere ulteriormente le immagini e i dati personali oggetto di segnalazione.

Roma, 28 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli