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Consenso - Comunicazione di dati alla P.a. senza il consenso se adempie ad un obbligo di legge - 13 gennaio 1998 [40719]

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[doc. web. n. 40719]

Consenso - Comunicazione di dati alla P.a. senza il consenso se adempie ad un obbligo di legge - 13 gennaio 1998

La società che è stata affidataria della gestione dei veicoli CANADAIR, impegnati nella lotta agli incendi boschivi è tenuta, anche in presenza della legge n. 675/1996, a trasmettere al Dipartimento della protezione civile i nominativi dei piloti impiegati in servizio in un determinato periodo di tempo anche senza il consenso dei piloti interessati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile


OGGETTO: Richiesta di parere - nota ORG/1223740-12 del 13/1/1998

Con la nota in oggetto, sono stati chiesti chiarimenti sull´applicazione della legge n. 675 del 31/12/1996, con specifico riferimento alla richiesta di comunicazione di dati personali inoltrata da codesto Dipartimento alla Società SISAM, affidataria della gestione dei velivoli CANADAIR utilizzati nella lotta agli incendi boschivi.

In particolare, sono state sollevate perplessità in ordine alla necessità, per la suddetta società, di ottenere il consenso degli interessati ai fini della trasmissione a codesto Dipartimento dei nominativi dei piloti impiegati negli anni 1996-97 e dell´attività di volo effettuata da ciascuno di essi.

Al riguardo, si osserva che tale richiesta è formulata nei confronti di una società privata affidataria del servizio in questione in virtù di contratto stipulato il 20/6/1997, e che pertanto si ricade nella previsione dell´art. 20 della legge n. 675/1996, che disciplina la comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni da parte di privati, e che richiede il consenso degli interessati a meno che si verta in una delle altre ipotesi indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

Si segnala, in particolare, che la previsione della lettera c) esime i soggetti privati dal richiedere il consenso dell´interessato nel caso in cui il trattamento sia effettuato in base ad una disposizione contenuta in una legge, nella norma comunitaria o in un regolamento, in base alla quale la comunicazione sia dovuta in adempimento di un obbligo previsto dalla disposizione stessa.

Nel caso di specie, la normativa di riferimento è posta dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del Servizio nazionale di protezione civile, nonché dal regolamento disciplinante le ispezioni al servizio stesso, approvato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51.

Più in particolare, si osserva che l´art. 6, comma 3, della legge n. 225/92 prevede espressamente il generale obbligo per le amministrazioni, per gli enti, per le istituzioni e le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili al Servizio nazionale di protezione civile, di comunicare al

Dipartimento in indirizzo i dati e le informazioni che siano da questo richiesti, con l´unico limite del segreto di Stato e delle informazioni attinenti all´ordine e alla sicurezza pubblica e alla repressione dei reati.

La comunicazione dei dati richiesti dal Dipartimento di protezione civile per fini di controllo del servizio stesso si configura, dunque, come un obbligo per la SISAM alla luce della citata disposizione, la quale conferisce al Dipartimento un generale diritto di accesso ai dati contenuti negli archivi pubblici e privati sul presupposto della loro utilità ai fini dello svolgimento del servizio, e dunque anche per la verifica della sua correttezza ed efficienza.

Ne consegue che la Società SISAM non deve acquisire il consenso degli interessati per la comunicazione al Dipartimento dei dati loro inerenti, alla luce dell´art. 20 comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996.

Alla stessa conclusione si giunge, peraltro, anche in base all´esame delle disposizioni regolamentari che disciplinano il servizio di protezione civile, e segnatamente del D.P.R. n. 51/93 adottato in attuazione dell´art. 20 della legge 225/92, che disciplina le ispezioni sugli atti e le verifiche delle procedure poste in essere e degli interventi di emergenza.

Il suddetto regolamento (art. 2) si applica sia agli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza o ad apposite ordinanze dispositive di interventi, sia agli interventi di emergenza o comunque effettuati con oneri a carico dello Stato.

In tale ultima previsione rientra anche il servizio svolto per conto del Dipartimento dalla SISAM in base al contratto stipulato tra le parti, il cui oggetto (artt. 4, 5, 6 e ss.) è la gestione operativa e logistica dei velivoli adibiti al servizio antincendi.

Orbene, dal combinato disposto dell´art. 20 della legge n. 225/92 (per il quale le ispezioni devono riguardare sia la gestione finanziaria sia l´esecuzione delle attività), nonchè degli artt. 5, commi 3 e 7, del suddetto regolamento (in base ai quali l´ispezione "può avere carattere sia amministrativo che tecnico" , potendo gli ispettori verificare "la legittimità della azione amministrativa e la efficienza del servizio" nonché "ogni aspetto della attività che sia rilevante" ), si ricava che il contenuto del potere ispettivo e di verifica del Dipartimento è tale da potersi affermare l´inequivoca sussistenza del diritto del Dipartimento per la protezione civile di richiedere i dati in questione, e del correlativo obbligo per la SISAM della loro comunicazione, ai sensi dell´art. 20 comma 1 lett. c) della legge n. 675/96, senza alcun onere da parte della società di acquisire il consenso degli interessati.

È inoltre da osservare che il richiamo all´art. 21 della legge n. 675/96 come possibile ostacolo alla comunicazione dei dati da parte della SISAM non è pertinente al caso di specie, e che la richiesta del Dipartimento rispetta il principio di pertinenza di cui all´art. 9 della legge n. 675, considerato il genere di dati richiesti.


IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
40719
Data
13/01/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (9)