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Trattamento di dati relativi alla solvibilità ed allo stato di insolvenza di un'impresa - 2 marzo 2000 [40699]

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 [doc. web n. 40699]

Trattamento di dati relativi alla solvibilità ed allo stato di insolvenza di un´impresa - 2 marzo 2000

I dati trattati in tema di solvibilità e di stato di insolvenza di un´impresa rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso dell´interessato (v. gli artt. 12, comma 1, lett. f), e 20, comma 1, lett. e) , della legge n. 675/1996).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da un ricorrente nei confronti di un titolare del trattamento;

VISTA la documentazione in atti.

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. La società ricorrente lamenta che il titolare avrebbe comunicato illecitamente ad una società statunitense "informazioni strettamente riservate attinenti la situazione economica e finanziaria della [(M&R Group S.a.s)], peraltro non rispondenti al vero". In particolare, l´avvocato avrebbe inviato via fax il 13 maggio 1999 alla predetta società statunitense, debitrice nei confronti del ricorrente, di una somma di denaro per una pregressa fornitura di merce, una diffida a non pagare, adducendo lo stato di insolvenza della ricorrente e invitando a soddisfare prima il proprio assistito, che sarebbe stato, a sua volta, creditore della somma di lire 120 milioni dalla stessa ricorrente. Ad avviso della ricorrente, l´avvocato avrebbe quindi acquisito e comunicato dati che la riguardano senza il proprio consenso e la preventiva notificazione al Garante prevista per il trasferimento dei dati all´estero (ai sensi dell´art. 28 della legge n. 675).

Dopo aver inviato al titolare formale richiesta di "opposizione all´illecito trattamento dei dati, con tutte le conseguenti rettifiche erga omnes" senza ottenere risposta, la società ricorrente ha quindi presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 , chiedendo al Garante di far cessare l´illecito trattamento dei dati personali, che consisterebbe "nella illecita diffusione di notizie sulle condizioni patrimoniali della ricorrente (oltretutto non corrispondenti al vero) operata dal titolare …".

2. A seguito dell´invito del Garante ad aderire spontaneamente, il titolare del trattamento ha evidenziato che per la comunicazione dei dati in esame non sarebbe stato comunque necessario acquisire il preventivo consenso dell´interessata, trattandosi di informazioni relative allo svolgimento di attività economiche (v. l´art. 20, comma 1, lett. e), legge n. 675) ed essendovi, inoltre, l´esigenza di tutelare i diritti del proprio assistito in sede giudiziaria (v. il cit. art. 20, comma 1, lett. g)), esimente quest´ultima che renderebbe superflua anche una preventiva notificazione all´Autorità del trasferimento di dati all´estero (cfr. l´art. 28, comma 4, lett. d), l. n. 675, nonché l´art. 7, comma 5, lett. f), relativo ai trattamenti svolti da liberi professionisti iscritti in albi).

Con successiva memoria e nell´audizione tenutasi presso l´Ufficio del Garante in assenza del titolare del trattamento dei dati, la società ricorrente, nel trasmettere numerosi documenti e contestare le deduzioni di controparte (in relazione, soprattutto, all´esigenza di difesa in sede giudiziaria, non essendovi azioni legali contro la società), ha precisato che oggetto delle proprie richieste sarebbe la correzione delle informazioni illecitamente comunicate da parte dell´avvocato in quanto non corrispondenti al vero ed illecitamente comunicate, con attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza della società statunitense (v. l´art. 13, comma 1, lett. c), num. 4), legge n. 675). In particolare, la società richiederebbe la correzione dell´affermazione secondo cui la stessa verserebbe in stato di insolvenza e dell´informazione relativa "alla sussistenza e comunque all´ammontare del credito vantato dal cliente del titolare".

In un ulteriore memoria, nel ribadire le proprie posizioni, l´avvocato ha contestato le doglianze della società ricorrente sull´illecito richiamo nella lettera inviata via fax "allo stato di insolvenza e non di presunta inadempienza", in quanto vi sarebbe stata comunque una "situazione di pesantezza economica" della stessa società, che non avrebbe prodotto documenti sufficienti a dimostrare il contrario.

L´avvocato ha altresì sottolineato che le dichiarazioni contenute nella lettera fax del 13 maggio 1999 sarebbero state riportate per conto del proprio assistito e sarebbero da attribuire direttamente a quest´ultimo, che, proprio in tal senso, avrebbe sottoscritto la lettera. Anche queste osservazioni sono state, da ultimo, contestate dalla società ricorrente.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

3. Per quanto riguarda la richiesta di opposizione formulata dalla società ricorrente nei confronti del trattamento dei dati relativi alla propria situazione economica e finanziaria e, in particolare, alla comunicazione degli stessi dati effettuata in modo ritenuto illecito dal suddetto avvocato alla società statunitense, il Garante ritiene che il ricorso debba essere dichiarato infondato.

Va infatti osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Autorità, le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un´impresa (oppure ai crediti o ai debiti riferiti a quest´ultima) rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi può avvenire anche senza il consenso dell´interessato (v. gli artt. 12, comma 1, lett. f), e 20, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996). Sotto questo profilo, appaiono quindi infondate le doglianze della società ricorrente sull´illiceità del comportamento dell´avvocato relativamente all´avvenuta comunicazione dei dati senza il proprio consenso. Così come sono infondate le lamentele sulla mancata notificazione al Garante del trasferimento dei dati all´estero, non essendo il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche, enti ed associazioni soggetto a notificazione né applicandosi agli stessi dati le disposizioni di cui all´art. 28 della legge n. 675/1996 (v. l´art. 26, commi 1 e 2, della legge n. 675; rimane poi fermo, ai sensi del cit. art. 7, comma 5, lett. f), della stessa legge, il caso di esonero previsto per il trattamento dei dati connessi all´attività dei liberi professionisti iscritti in albi). Tali assorbenti motivi rendono, peraltro, del tutto superfluo l´esame delle ulteriori deduzioni delle parti in ordine alla sussistenza o meno dell´esigenza di tutelare i diritti in sede giudiziaria.

4. Occorre poi evidenziare che, nel corso dell´odierno procedimento, la società ricorrente ha precisato meglio l´oggetto delle proprie richieste a norma dell´art. 13 della legge n. 675 rispetto all´iniziale e formale istanza di opposizione al trattamento ed alla comunicazione dei dati operata dall´avvocato, specificando nell´audizione presso questo Ufficio (ma in assenza della controparte) di essere interessata ad ottenere la correzione delle informazioni in possesso dell´avvocato circa lo stato di insolvenza della stessa e la sussistenza o l´ammontare del credito vantato dal cliente di quest´ultimo, in quanto non corrispondenti al vero, con attestazione di aver portato a conoscenza del contenuto di tale operazione anche la società statunitense a cui i dati erano stati precedentemente comunicati.

Tuttavia, va rilevato che:

a) queste precise domande, così come da ultimo formulate dalla società ricorrente (rettificazione di taluni dati ritenuti inesatti e attestazione ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c), numeri 3) e 4)), non possono essere facilmente desunte né dalla precedente istanza rivolta all´avvocato (strutturata invece come formale opposizione ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675 "all´illecito trattamento dei dati, con tutte le conseguenti rettifiche erga omnes"), né dal ricorso in esame né dalle successive memorie (in cui si insiste per l´opposizione al trattamento e per la segnalazione dell´illiceità dell´avvenuta comunicazione di notizie riservate: v. anche la regolarizzazione presentata dalla società ricorrente);

b) la società ricorrente, anche da ultimo, ha richiesto però solo genericamente la correzione delle informazioni che riguardano la propria situazione economica, senza indicare né le rettifiche da apportare né i documenti comprovanti i dati esatti, anche con riferimento al credito vantato dal cliente del titolare.

Per queste ragioni, il Garante ritiene che, sotto questo profilo, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in quanto, più correttamente, la società ricorrente deve prima rivolgere le predette istanze direttamente al titolare del trattamento, mettendolo in grado di fornire un riscontro senza ritardo, e poi valutare la necessità di un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

Nell´invitare la società ricorrente ad avanzare eventualmente una nuova richiesta di rettificazione dei dati, si richiama l´attenzione della stessa sulla necessità di tener conto di quanto appena osservato circa la specifica indicazione delle rettifiche, dei dati esatti e delle relative prove (v. sopra la lettera b) di questo paragrafo), sia sulla possibilità di rivolgere tale richiesta anche alla persona assistita dall´avvocato, che è la fonte delle notizie che la riguardano nonché il contitolare (se non il reale titolare) del trattamento dei dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato per quanto riguarda la richiesta di opposizione al trattamento dei dati;

b) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere per quanto concerne le ulteriori precise richieste avanzate nel corso del presente procedimento, dirette ad ottenere la rettificazione dei dati e l´attestazione di cui all´art. 13, comma 1, lett. c), num. 4), della legge n. 675/1996, che devono essere eventualmente indirizzate al titolare del trattamento dei dati prima della presentazione di un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

Roma, 2 marzo 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli