g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 9 aprile 2014 [4065021]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4065021]

Provvedimento del 9 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 219 del aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 gennaio 2015 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con cui XY, in qualità di erede dei nonni paterni KW e JH, rappresentato e difeso dall´avv. Pierpaolo Filippo, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, n. 196 (di seguito "Codice"), ha chiesto, con riferimento a KW, la comunicazione di tutti "i dati personali riguardanti la de cuius detenuti e conservati" dalla banca resistente "in relazione a tutti i rapporti, individuali o cointestati" intrattenuti dalla medesima, "ancorché già estinti alla data del decesso, con particolare riguardo alle informazioni personali contenute nei vari contratti stipulati (di conto corrente, di deposito titoli, di libretti di risparmio ecc.) e nelle eventuali deleghe ad operare, a quelle contenute negli estratti conto e a quelle di cui alle operazioni e movimentazioni effettuate", chiedendo altresì, con riferimento a JH, l´integrazione dei dati già parzialmente comunicati con un riscontro trasmesso anteriormente alla proposizione del ricorso; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 marzo 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 gennaio 2015 con cui l´istituto di credito resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato comunicando i dati richiesti e trasmettendo altresì la documentazione rinvenuta "fornita (…) a titolo gratuito";

VISTA la nota del 28 gennaio 2015 con cui il ricorrente ha confermato di aver ottenuto riscontro in merito alle richieste avanzate con il ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, in parte solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo su questa base determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia