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Trattamento dei dati personali - Pubblicazione di dati personali relativi a incarichi pubblici sulla G.U. della Regione - 30 marzo 1998 [40565]

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[doc. web. n. 40565]

Trattamento dei dati personali - Pubblicazione di dati personali relativi a incarichi pubblici sulla G.U. della Regione - 30 marzo 1998

La disposizione contenuta in una legge regionale, rappresenta una base normativa idonea ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 per disciplinare il flusso di dati provenienti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici regionali.


Roma, 30 marzo 1998

Regione Sicilia
Presidenza - Segreteria generale
Gruppo 1°- AA.GG. e Comuni

OGGETTO: Pubblicazione dati personali relativi a incarichi pubblici sulla G. U. della Regione

Codesta Segreteria generale ha chiesto di verificare la compatibilità della legge regionale 11/5/1993 n. 15 con la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all´art. 1, comma 8 che obbliga le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale "a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell´anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati" .

Tali dati, entro la fine di febbraio di ogni anno, vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, a cura della Presidenza della Giunta regionale.

Già in altre occasioni il Garante ha avuto modo di precisare che non vi è incompatibilità di fondo fra la legge n. 675/1996 in materia di dati personali e le disposizioni a tutela della trasparenza della pubblica amministrazione come, ad esempio, quelle contenute nella legge 5/7/1982, n. 441, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di talune cariche pubbliche o di rilievo pubblico.

Nel trasmettere copia della decisione adottata da questa Autorità in data 8/1/1998, il Garante osserva nuovamente che la raccolta dei predetti dati da parte della Presidenza della Regione rientra fra le funzioni istituzionali di tale organo (art. 27, comma 1 legge 675/1996) e che l´art. 1, comma 8 della citata legge regionale rappresenta una valida base normativa idonea a disciplinare il flusso di dati provenienti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici regionali

Peraltro, la legge n. 675 (art. 9, comma 1, lett. d) afferma il principio della pertinenza dei dati personali rispetto alle finalità in base alle quali i dati sono raccolti e successivamente trattati.

Si concorda quindi sulla considerazione formulata da codesto Segretariato, secondo cui i dati relativi agli incarichi e ai compensi devono essere circoscritti a quelli "strettamente necessari, connessi all´incarico conferito, all´importo erogato ed alla persona destinataria (luogo e data di nascita) dell´incarico stesso" .

Si precisa, infine, che la citata disposizione di legge regionale permette di procedere alla pubblicazione dei dati in questione nella Gazzetta Ufficiale della Regione, rispettando così il disposto dell´art. 27, comma 3, della legge 675/1996.

IL PRESIDENTE