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Provvedimento del 26 marzo 2015 [4047368]

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[doc. web n. 4047368]

Provvedimento del 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 190 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 dicembre 2014 nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. con cui XY, in qualità di erede del padre defunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti a tutti i rapporti intrattenuti dal de cuius (deceduto l´11.2.2013) con il predetto istituto di credito "negli ultimi dieci anni", con particolare riguardo "ai dati contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita a conti correnti, movimentazioni bancarie, saldi, conto titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, nessuno escluso (…)" di cui lo stesso risulti intestatario o cointestatario, ivi compresa "l´eventuale presenza di deleghe all´incasso, al pagamento o di qualunque altra natura ed il loro eventuale esercizio in operazioni bancarie effettuate sui conti del de cuius, anche con riferimento ai rapporti in cointestazione", nonché di conoscere "con quale importo il conto (…) era stato acceso e, in caso di estinzione, con quale importo risultava essere stato estinto, (…) quando e da chi era stata effettuata la loro chiusura e (…) il nominativo dei cointestatari", chiedendo infine la comunicazione dei dati personali del de cuius contenuti in alcuni assegni circolari di cui l´interessata ha indicato gli estremi; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´11 febbraio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ;

VISTA la nota del 7 gennaio 2015 con cui l´istituto di credito resistente, nel confermare quanto già comunicato all´interessata anteriormente alla proposizione del ricorso, ha ribadito "l´inesistenza, presso gli archivi della Banca, di qualsivoglia informazione riferibile al soggetto defunto di cui" la ricorrente "ha fornito le generalità", precisando, in merito alle richieste riguardanti gli assegni circolari, che "la Banca normalmente non possiede alcun elemento atto ad identificare i nominativi dei beneficiari degli assegni circolari emessi (…) all´ordine di soggetti (persone fisiche o giuridiche) senza indicazione di ulteriori informazioni", ma che per effetto delle indicazioni contenute solo nel ricorso la resistente ha potuto "abbinare, tramite consultazione di un atto pubblico, ai numeri degli assegni l´identità del beneficiario nella persona" del de cuius e di comunicare così all´interessata i relativi dati;

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 con cui la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro ricevuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia