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Provvedimento del 19 marzo 2015 [4039737]

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[doc. web n. 4039737]

Provvedimento del 19 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 19 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 17 dicembre 2014 nei confronti dell´Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta con cui XY, in qualità di erede del defunto padre KW ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 e 9 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali riferiti al de cuius e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, con trasposizione su supporto cartaceo, relativi "alla visita effettuata dalla Commissione medica istituita per l´accertamento dell´handicap (data visita 29.11.2012, data definizione 6.12.2012), con particolare riferimento a tutta la documentazione acquisita a corredo e supporto della domanda stessa nonché nel corso della procedura di istruttoria medica (relazione psichiatrica, autorizzazione presidi, relazione geriatrica)"; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 febbraio  2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 9 gennaio 2015 con quale la ricorrente, nel comunicare di avere ricevuto dalla controparte, in data 18 dicembre 2014, un plico raccomandato datato 12 dicembre 2014 contenente copia di documentazione sanitaria "già a suo tempo" ricevuta con nota del 28 ottobre 2014, ha lamentato l´incompletezza del riscontro precisando che la resistente non ha fornito alcuna indicazione "in merito alla natura, frequenza e dati dei "Presidi medici" autorizzati dalla Asl in favore del de cuius, espressamente indicati nella documentazione acquisita dall´Asl ed espressamente richiesti" nell´interpello preventivo;

VISTA la nota del 28 gennaio 2015 con cui il titolare del trattamento, nel sottolineare di avere già fornito riscontro alle istanze della ricorrente in data 28 ottobre 2014 nonché ancora in data 12 dicembre 2014, ha affermato che "fra i documenti inviati con le note summenzionate risulta il documento di cui la ricorrente lamenta il mancato invio ("Presidi medici"). Detto documento infatti appare schedulato ed inviato come allegato 6";

VISTA la nota del 17 febbraio 2015 con cui la ricorrente, nel sottolineare che il riscontro del 12 dicembre 2014 è comunque pervenuto tardivamente con ciò legittimando la presentazione del ricorso, ha affermato di "avere motivo di ritenere dell´esistenza di altra documentazione riferita all´accertamento dell´handicap o comunque ad essa riconducibile (…)"; la stessa ha quindi precisato che "per quanto riguarda l´allegato 6, esso risulta praticamente illegibile" e che in ogni caso le richieste formulate ex art. 7 del Codice riguardano i dati "contenuti anche in più documenti riconducibili al procedimento per l´accertamento dell´handicap, indipendentemente dalla loro data di formazione"; la ricorrente ha quindi specificato che le istanze di accesso riguardano anche i dati "contenuti nelle cartelle cliniche del ricovero in day hospital nelle date 2/1/2010, 5/1/2010 e 7/1/2010, ritenendo tali dati riconducibili al procedimento per l´accertamento dell´handicap in considerazione della definizione della anamnesi dell´ASL ("Da alcuni anni progressivo deterioramento cognitivo (…)), la quale, si ritiene, non può che trovare supporto su documentazione allegata o anche solo visionata, dalla Commissione per l´accertamento dell´handicap";

VISTA la nota del 9 marzo 2015, con la quale il titolare del trattamento, ritenendo di dover fornire alcune precisazioni, ha chiarito che: a) "le commissioni mediche deputate all´accertamento dell´invalidità sono organi di composizione mista costituite da componenti dipendenti ASP e da un componente nominato dall´INPS nonché dal rappresentante delle categorie invalidi. Le stesse, ove necessario (p.es in caso di carenza documentale) vengono integrate, ove necessario, di volta in volta con uno specialista della branca medica della patologia interessata. Le commissioni mediche sono deputate solo all´accertamento dello stato di invalidità e/o di handicap e la procedura è attivata su richiesta di parte (…). L´onere di attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ricade sull´interessato che deve all´uopo produrre idonea documentazione medica, ove necessario integrata da esami specialisti su richiesta della Commissione stessa; tale documentazione, unitamente a quella prodotta dall´istante, viene conservata nel fascicolo personale in uno alla documentazione che l´istante ha ritenuto di produrre (…). In nessun caso viene effettuata alcuna ricerca e/o approfondimento rispetto alle risultanze della documentazione presentata dall´interessato e dalla visita medica. Detta visita può ben rilevare delle risultanze anamnestiche  (in caso contrario, cartelle cliniche, accertamenti e quant´altro, sarebbero stati riportati nel capitolo "documentazione acquisita" e detta documentazione sarebbe stata conservata nel fascicolo personale)"; b) qualora l´interessata intendesse accedere ad ulteriore documentazione medica "di cui sembra avere esatta conoscenza, atteso che non trattasi di documentazione correlata alla pronunzia della commissione medica, potrà presentare regolare richiesta presso le sedi opportune (per es. ufficio cartelle cliniche)";  la resistente ha quindi allegato la relazione del direttore del Servizio di medicina legale che sulla vicenda, "per mera cortesia istituzionale, ha fornito un esaustivo riporto" precisando in particolare che: a) la relazione geriatrica (allegato 6) che la ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto e poi ritenuta inintellegibile è stata "prodotta dal de cuius nel corso della visita domiciliare cui lo stesso fu sottoposto in data 19.12.2012, per cui trattasi di una copia mentre l´originale è rimasto in possesso del de cuius medesimo"; b) le richieste dell´interessata inerivano "semplicemente il contenuto del fascicolo per l´accertamento dell´handicap" e le stesse sono state "evase con completezza ed in maniera tempestiva in data 12.12.2014 e rievase in data 16 gennaio 2015";

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito, sia prima che nel corso del procedimento, un idoneo riscontro alle istanze della ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della descritta sequenza di rapporti fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA