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Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta non chiara di accesso e compensazione delle spese del procedimento - 11 settembre 2001 [40165]

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 [doc web n. 40165]

Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta non chiara di accesso e compensazione delle spese del procedimento - 11 settembre 2001

Il Garante può compensare le spese del procedimento qualora, pur accogliendo il ricorso avente ad oggetto la richiesta di accesso a dati personali, rilevi l´erroneo richiamo di normative diverse dalla legge n.675/1996 (in particolare la legge n. 241/1990), suscettibile d´ingenerare nel titolare equivoci sull´effettivo contenuto dell´istanza.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Azienda ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese, in relazione al non completo riscontro alle richieste, avanzate in data 4 luglio 2000 e 16 maggio 2001, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali detenuti dal Centro psicosociale di Rho, nonché di acquisire copia di altra documentazione sanitaria relativa agli eventi accaduti presso il pronto soccorso dell´ospedale di Rho il 20 febbraio 2001;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 8615 del 18 luglio 2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato comunicando allo stesso i dati richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la nota di risposta in data 27 luglio 2001 con la quale il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell´interessato, precisando:

  • di avere già risposto allo stesso e di aver consegnato in copia autentica tutta la documentazione in possesso dell´Azienda;
  • che "non esiste alcun appunto della psicologa dott.ssa Secchi Giuliana, né ulteriore documentazione sanitaria riguardante" la persona del ricorrente;

VISTA la nota di replica del ricorrente in data 9 agosto 2001, nonché il verbale dell´audizione del 4 settembre nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RITENUTA la necessità di non dare ulteriore corso al procedimento in relazione all´istanza dell´interessato del 4 luglio 2000, disponendo peraltro che il titolare del trattamento, attesa la sinteticità della risposta già fornita, confermi l´avvenuta consegna all´interessato di tutti i riscontri diagnostici effettuati nel corso delle sedute effettuate con la dott.ssa Secchi, con specifico riferimento ai risultati dei test MMPI e di RORCHACH;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha fornito completo riscontro all´istanza dell´interessato del 16 maggio 2001, avendo trasmesso allo stesso il solo referto di pronto soccorso del 20 febbraio 2001 e non anche i dati personali del ricorrente contenuti nella restante documentazione citata nella medesima istanza;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, considerata la genericità delle istanze rivolte dall´interessato al titolare del trattamento, formulate richiamando una pluralità di normative e in particolare quella sull´accesso ai documenti amministrativi, ingenerando così possibili equivoci sul tipo di riscontro da effettuare (riscontro che in effetti è avvenuto, ma con implicito riferimento alla legge n. 241/1990, anziché alla legge n. 675/1996);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE DICHIARA:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell´interessato di cui all´istanza del 4 luglio 2000, disponendo che l´Azienda ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese confermi all´interessato e a questa Autorità, entro il 22 ottobre 2001, l´avvenuta consegna di tutti i dati del ricorrente riferiti ai trattamenti svolti presso il centro psicosociale di Rho, con specifico riguardo ai risultati dei test MMPI e di Rorchach;

b) accoglie il ricorso in riferimento all´istanza del 16 maggio 2001, nei termini di cui in motivazione, e ordina al titolare del trattamento di corrispondere, sempre entro la data del 22 ottobre 2001, alle richieste dell´interessato consentendo allo stesso l´accesso a tutti i dati personali contenuti nei documenti citati nella predetta istanza e non ancora consegnati allo stesso;

c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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