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Provvedimento del 5 marzo 2015 [4005986]

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[doc. web n. 4005986]

Provvedimento del 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 135 del 5 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 dicembre 2014 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con cui XY, in qualità di erede del padre defunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito Codice), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti a tutti i rapporti intrattenuti dal de cuius (deceduto l´11.2.2013) con il predetto istituto di credito "negli ultimi dieci anni", con particolare riguardo "ai dati contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita a conti correnti, movimentazioni bancarie, saldi, conto titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, nessuno escluso (…)" di cui lo stesso risulti intestatario o cointestatario, ivi compresa "l´eventuale presenza di deleghe all´incasso, al pagamento o di qualunque altra natura ed il loro eventuale esercizio in operazioni bancarie effettuate sui conti del de cuius, anche con riferimento ai rapporti in cointestazione (…)"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 gennaio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente ha comunicato alla ricorrente i dati relativi ad un deposito a risparmio acceso il 20.07.1993 con saldo odierno pari ad euro 28,84 e non più movimentato dal 29.10.2002, nonché ad un deposito a risparmio, cointestato con un terzo, acceso il 30.01.1998 ed estinto il 22.03.2010, fornendo anche, in relazione a tale ultimo rapporto, la lista dei movimenti dal gennaio 2004 fino alla data di estinzione da cui si evince che "le uniche operazioni contabilizzate si riferiscono a prelevamenti (contraddistinti dalla causale 52) e versamenti di denaro contante (segnati dalla causale 77)"; la banca, inoltre, ha confermato che "non sono stati rivenuti rapporti di altra natura (…) riconducibili al de cuius, né (…) è stata riscontrata la presenza di alcun soggetto delegato ad operarvi";

VISTA la nota del 17 dicembre 2014 con cui la ricorrente, nel ritenersi insoddisfatta del riscontro ottenuto, ha evidenziato, in particolare, che la resistente avrebbe omesso di indicare la data in cui il de cuius da semplice intestatario sarebbe divenuto cointestatario dei rapporti, l´ammontare delle somme depositate all´atto di accensione dei due rapporti e/o liquidate all´atto dell´estinzione degli stessi, nonché i dati relativi al soggetto che avrebbe effettuato l´estinzione dei rapporti;

VISTA la nota datata 22 dicembre 2014 con cui l´istituto di credito resistente, nel fornire copia dei contratti di apertura dei rapporti in questione, ha sostenuto che "l´intestazione di un deposito a risparmio permane durante tutta la durata del rapporto stesso e non può essere variata"; in relazione al deposito a risparmio acceso il 20.07.1993, "essendo prescritto il termine decennale relativo alla tenuta delle scritture contabili", la banca non è in grado di comunicare l´ammontare delle somme depositate all´atto dell´accensione del suddetto deposito che non è movimentato dal 29.10.2002 ed ha un saldo attuale pari a euro 28,84; quanto, invece, al rapporto cointestato, la banca ha dichiarato di aver avviato le ricerche presso la filiale di Caltanissetta "tese a verificare chi tra i due cointestatari ha firmato la disposizione di prelevamento pari ad 1 euro, effettuata contestualmente alla chiusura del deposito, in data 22.03.2010";

VISTA la nota datata 23 dicembre 2014 con la quale la ricorrente, dichiarandosi nuovamente insoddisfatta del riscontro fornito dalla controparte, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nelle distinte delle operazioni di prelevamento e versamento effettuate sui rapporti in questione dal 2004 al 2010;

VISTE le note del 9 e del 17 febbraio 2015 con cui l´istituto di credito resistente ha fornito l´elenco della movimentazione contabile riferita al periodo 1995-2002 relativa al deposito a risparmio intestato al solo de cuius ed acceso il 20.07.1993 ribadendo che "detto deposito non presenta alcun delegato ad operarvi"; in relazione al deposito cointestato, invece, in aggiunta alla lista dei movimenti dell´ultimo decennio già fornita alla ricorrente, la resistente le ha trasmesso la movimentazione bancaria dal 30.1.1998 al 24.06.2004; infine, la resistente, ha dichiarato di aver avviato le ricerche volte a reperire le distinte di prelevamento e versamento precisando che "in considerazione del numero dei giustificativi richiesti, della loro risalenza temporale", nonché dell´attuale conservazione di tali documenti presso archivi decentrati, "la richiesta verrà evasa gradualmente alla disponibilità della documentazione";

VISTA la nota datata 26 febbraio 2015 con la quale la resistente, in relazione alla restante documentazione di cui la ricorrente ha fatto richiesta, ha dichiarato che:

a) non dispone delle distinte di versamento e prelevamento relative al deposito a risparmio intestato al solo de cuius ed acceso il 20.07.1993, posto che l´ultimo movimento risale al 29.10.2002 ed è stata distrutta la documentazione contabile antecedente al 2004, per la scadenza del periodo obbligatorio di conservazione;

b) in relazione invece al deposito cointestato acceso il 30.01.1998, pur non potendo fornire la documentazione antecedente al 2004, ha trasmesso alla ricorrente, per il periodo compreso fra il 2004 e il 2010, 24 giustificativi (di cui 14 relativi ad operazioni di prelevamento e 10 relativi ad operazioni di versamento) pervenuti dalla società esterna di archiviazione, impegnandosi a rendere disponibili a stretto giro i restanti 4 giustificativi non ancora reperiti; rilevato che la banca resistente ha chiesto al Garante di valutare, in sede di determinazione delle spese del procedimento "la difficoltà sostenuta per il reperimento dei documenti richiesti, peraltro forniti alla cliente senza pretesa di alcun rimborso (…) e riferiti ad operazioni risalenti nel tempo, nonché i costi corrisposti alla società di archiviazione per l´evasione delle ricerche";

VISTA la nota  del 2 marzo 2015 con la quale la resistente ha dichiarato di aver trasmesso alla ricorrente l´ulteriore giustificativo relativo ad un prelevamento di euro 200,00 effettuato il 29.12.2005, dichiarando che, sulla base delle proprie evidenze, dovrebbe essere in grado di fornire alla ricorrente anche la copia di un versamento di euro 800,00, eseguito il 7.04.2004, qualora detto giustificativo sia presente tra le contabili relative alle operazioni di cassa effettuate nella suddetta giornata, che perverranno alla filiale di Caltanissetta presumibilmente entro il giorno 3 marzo 2015; rilevato infine che la banca resistente non è in grado di rintracciare i restanti due giustificativi relativi alle operazioni effettuate nel deposito a risparmio n. 101665;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione della copiosità della documentazione prodotta e della complessità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA