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Attività giornalistica - Diffusione dati sanitari - 16 giugno 1999 [40049]

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 [doc. web n. 40049]

Trattamento dei dati personali - Diffusione dati sanitari - 16 giugno 1999

Il Garante sottolinea che "la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata" (art. 23, comma 4, legge n. 675/1996). Pertanto la divulgazione di dati personali ad organi di stampa, in ordine allo stato di salute di una persona, in assenza di un consenso dell´interessato o dei suoi legittimi rappresentanti, è illegittima a prescindere dalla loro esattezza.

Roma, 16 giugno 1999

Direttore generale
Azienda U.S.L.

e p.c. Sigg. ri ....................


OGGETTO: segnalazione in ordine alla diffusione di dati personali relativi allo stato di salute di una minorenne.


I sigg. .........., in qualità di genitori esercenti la patria potestà nei confronti della propria figlia minore ... .., hanno segnalato l´illegittimo trattamento di dati personali sensibili, relativi allo stato di salute della citata minorenne, che sarebbe stato effettuato sia da personale sanitario di codesta U.S.L., sia da alcuni organi di stampa.

Più specificamente, secondo i ricorrenti, sarebbe stata "illegittimamente ed indebitamente diffusa da parte del personale sanitario in violazione dell"art. 23 della legge n. 675/1996" la notizia delle cause del malore che aveva colpito la ragazza la sera del .......... mentre la stessa passeggiava insieme ad alcuni amici nel centro della propria città di residenza.

Tale malore, in conseguenza di alcune affermazioni rilasciate da personale appartenente a codesta azienda sanitaria, sarebbe stato associato impropriamente dai giornali ai contraccolpi psicologici determinati dalla cessazione del funzionamento di un "pulcino elettronico" .

Al riguardo, il Garante ricorda che "la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata" (art. 23, comma 4, legge n. 675/1996). Pertanto la divulgazione di dati personali ad organi di stampa, in ordine allo stato di salute di una persona, in assenza di un consenso dell´interessato o dei suoi legittimi rappresentanti, è illegittima a prescindere dalla loro esattezza.

Una attenzione ancora maggiore deve essere prestata, poi, quando il paziente sia un minorenne, attesa la delicatezza del quadro psicologico che sempre caratterizza un adolescente in formazione.

Su questi obblighi normativi, chiaramente fissati dalla legge 31/12/1996 n. 675 in materia di protezione dei dati personali, appare quindi necessario segnalare alla S.V. l´esigenza di richiamare l´attenzione di tutto il personale dipendente di codesta Azienda.

I genitori hanno fatto riferimento anche ad una intervista televisiva rilasciata dal dr. ........................

In proposito, si invita la S.V. a comunicare al Garante se codesta Azienda abbia effettuato accertamenti in ordine alle dichiarazioni ad organi di stampa attribuite al citato sanitario e se siano stati promossi procedimenti disciplinari in merito, così come accennato anche nel comunicato stampa del 13/6/1997.

Al quotidiano "...." si segnala che, nell´articolo dedicato alla vicenda e pubblicato nell´edizione del a pag. , compaiono un insieme di riferimenti (iniziali del nome e del cognome dell´interessata, nome dell´istituto scolastico e classe frequentata) che possono portare con facilità ad una identificazione del soggetto stesso, specie in considerazione del limitato contesto territoriale di riferimento.

In proposito, il Garante sottolinea l´esigenza di un´attenzione particolare nel trattare le vicende di cronaca che vedono coinvolti i soggetti minorenni. Come noto, tale principio è affermato con chiarezza dalla "Carta di Treviso" del 4/5 ottobre 1990 nella quale si afferma, fra il resto, che "la tutela della personalità del minore si estende anche a fatti che non siano specificamente reati , in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni" .

Al riguardo, poi, vanno ricordate le recenti disposizioni del Codice deontologico dei giornalisti, di cui si allega copia, (entrato in vigore successivamente ai fatti) e in particolare l´art. 7 che richiama esplicitamente la suddetta "Carta di Treviso" e pone il diritto alla riservatezza del minore "come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" (comma 3) ed in ogni caso impone di non pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione (comma 1).

IL PRESIDENTE