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Lavoro e trattamento di dati personali - 26 marzo 2015 [4002999]

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[doc. web n. 4002999]

Lavoro e trattamento di dati personali - 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 181 del 26 marzo2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il ricorso del sig. XY dell´11 aprile 2013, regolarizzato, a titolo di reclamo, con nota del 24 maggio 2013;

VISTE le note prodotte da Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale 50 & Più s.r.l., Comtur Vercellese Servizi s.r.l. ed Elcom s.r.l., nonché le successive osservazioni formulate dal reclamante;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 24 e 25 giugno 2014;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Il reclamo.

1. Il sig. XY, con ricorso dell´11 aprile 2013 –successivamente qualificato come reclamo con nota del 24 maggio 2013– ha lamentato un illecito trattamento dei suoi dati personali nell´ambito di una vicenda che vede coinvolta, tra l´altro, la propria moglie, sig.ra KW.

Riferisce il reclamante di aver presentato presso il locale ufficio di Varallo, in data 27 giugno 2011, congiuntamente alla consorte –al tempo dipendente di Elcom s.r.l., società operante, unitamente a Comtur Vercellese Servizi s.r.l. e ad altre compagini sociali, nell´ambito del c.d. "Sistema ASCOM", facente capo all´Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli (di seguito, ASCOM)– la dichiarazione dei redditi relativi all´anno 2010 per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale 50 & Più s.r.l. A seguito del licenziamento del coniuge (avvenuto nel 2012) e della successiva vertenza giudiziaria (conclusasi con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione), il reclamante è venuto a conoscenza, dall´esame degli atti processuali –e, più precisamente, dei capitoli di prova dedotti nell´avversa memoria costitutiva–, che Elcom s.r.l. avrebbe individuato il lavoratore (rectius: la lavoratrice) da licenziare prendendo a riferimento, tra l´altro, i redditi familiari dei dipendenti e, segnatamente –per quanto di interesse in questa sede– anche il reddito denunciato nell´anno 2010 dall´odierno istante ("Vero che il marito della sig.ra KW nell´anno 2011, con riferimento ai redditi del 2010, ha denunciato un reddito di lavoro dipendente di oltre 97.000,00 euro").

L´utilizzo, in sede processuale, di tale informazione –conferita dal reclamante in un diverso contesto e ad altri scopi– avrebbe denotato, a detta di quest´ultimo, un´indebita comunicazione a terzi dei suoi dati personali anche sensibili, asseritamente "agevolata" dal peculiare contesto organizzativo che caratterizzerebbe l´intero "Sistema ASCOM" (connotato, a suo dire, da promiscuità dei locali, dei ruoli e delle mansioni lavorative, tanto a livello di organizzazione centrale che di singole unità territoriali).

Conseguentemente, anche al fine di fare chiarezza in ordine all´accaduto (e alle connesse responsabilità in merito al ritenuto indebito trattamento), il reclamante ha esercitato, nei confronti dei soggetti sopra richiamati (con l´eccezione di Comtur Vercellese Servizi s.r.l.), nonché dello studio legale che aveva seguito la vertenza, il diritto di accesso ai propri dati personali previsto dall´art. 7 del Codice. I soggetti chiamati a rispondere, a diverso titolo, alle richieste formulate dall´interessato hanno sostenuto, tra l´altro, che:

– l´associazione "non ha mai detenuto, conservato e, tantomeno, diffuso alcun dato personale concernente la […] persona" dell´istante (ASCOM);

– la circostanza indicata nel menzionato capitolo di prova "è stata comunicata da[lla] […] sig.ra KW sul luogo di lavoro" (Elcom s.r.l.);

– i dati personali dell´interessato non sarebbero stati trattati in violazione di legge (C.A.A.F. 50 & Più s.r.l.);

– "non è possibile indicar[…]e il soggetto che ha fornito […] l[‘] informazione" in ragione di quanto previsto dal pertinente codice di deontologia (studio legale).

Considerando insoddisfacenti i chiarimenti forniti, e ritenendo di essere stato leso nei propri diritti (qui esaminati sotto il profilo della tutela dei dati personali), l´interessato ha chiesto l´intervento dell´Autorità al fine di accertare l´illiceità dei trattamenti svolti; e ciò, con riferimento sia all´effettiva comunicazione a terzi dei propri dati personali, sia al loro successivo utilizzo nell´ambito del giudizio che ha visto coinvolta Elcom s.r.l.

Il reclamante, infine, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in corso di procedimento, in base all´art. 150, comma 3, del Codice.

2. I riscontri pervenuti.

2.1. Muovendo dai riscontri già forniti al reclamante, l´Ufficio ha provveduto a chiedere informazioni a C.A.A.F. 50 & Più s.r.l., Comtur Vercellese Servizi s.r.l. ed Elcom s.r.l.

2.2. C.A.A.F. 50 & Più s.r.l., con note del 29 luglio e del 25 novembre 2013, ha precisato di non aver svolto alcun ruolo nella presunta comunicazione a terzi dei dati personali del sig. XY. Il C.A.A.F., infatti, si sarebbe unicamente limitato, nel caso in esame, ad asseverare la dichiarazione dei redditi elaborata da Comtur Vercellese Servizi s.r.l. –titolare del trattamento dei dati personali dell´interessato– e a veicolarla all´Agenzia delle Entrate. Nessuna comunicazione a terzi, pertanto, sarebbe ascrivibile alla società (peraltro "estranea" al "Sistema ASCOM"), men che meno nei confronti di Elcom s.r.l., con la quale non avrebbe mai intrattenuto rapporti, rispetto a una vertenza di lavoro, tra l´altro, di cui la stessa si è dichiarata ignara.

2.3. Comtur Vercellese Servizi s.r.l., per parte sua, ha confermato di aver curato, in qualità di titolare del trattamento, l´elaborazione del modello 730 relativo ad entrambi i coniugi, previo rilascio di apposita informativa e acquisizione del relativo consenso al trattamento dei loro dati personali. La società, tuttavia, ha smentito di aver comunicato a terzi i dati personali dell´istante, facendo peraltro presente di aver restituito agli interessati, una volta elaborata la dichiarazione dei redditi poi trasmessa al C.A.A.F. 50 & Più s.r.l., la documentazione da loro fornita a tal proposito (v. nota del 28 novembre 2013).

2.4. Elcom s.r.l., con nota anch´essa datata 28 novembre 2013, ha dichiarato di essere estranea alle operazioni di trattamento concernenti la compilazione e l´inoltro delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli utenti.

Per quanto attiene, invece, ai dati reddituali del sig. XY utilizzati in occasione della vertenza giudiziaria avviata dalla sig.ra KW, la società si è limitata ad affermarne la legittima provenienza, sostenendo che quest´ultima, al tempo, "in varie occasioni, nel corso di conversazioni con altro personale […] circa le sempre maggiori difficoltà economiche che incontrano le famiglie con figli […], era solita sostenere «di essere molto fortunata in quanto il coniuge guadagnava molto bene, aveva avuto un reddito di circa € 97.000,00»".

3. Le ulteriori osservazioni del reclamante.

Notiziato di tali osservazioni, il reclamante, con nota del 16 gennaio 2014, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, ribadendo, anzitutto, la commistione di ruoli e compiti vigente all´interno del "Sistema ASCOM", in particolare tra Comtur Vercellese Servizi s.r.l. ed Elcom s.r.l. (che vanterebbero, tra l´altro, identico rappresentante legale).

Sotto altro profilo, l´istante ha poi precisato che pur volendo ipotizzare, come sostiene Elcom s.r.l., che l´acquisizione del dato reddituale sia avvenuto direttamente presso la sig.ra KW (peraltro in circostanze non meglio chiarite dalla società), si tratterebbe, comunque, di un´informazione inveritiera, posto che "l´importo di € 97.000" circa a lui attribuito rappresenterebbe non già la sua "retribuzione annua" lorda o netta –eventualmente "spendibile" tra i colleghi quale elemento di possibile "tranquillità familiare"–, ma l´imponibile fiscale desumibile dal modello 730 presentato nel 2011. Del resto, il preciso richiamo, nel capitolo di prova dell´avversa memoria costitutiva, all´importo e all´anno di riferimento della dichiarazione risulterebbe sintomatico dell´inequivoco indebito utilizzo dei suoi dati personali, conferiti ad altro titolare al solo scopo di presentare la dichiarazione dei redditi e successivamente utilizzati da Elcom s.r.l., invece, per finalità diverse da quelle che ne hanno giustificato l´originaria raccolta.

Essendosi quindi concretizzato, nella prospettiva qui evidenziata, un trattamento di dati personali in assenza di informativa e consenso, anche in ordine al successivo utilizzo dei dati personali del reclamante in sede giudiziaria, quest´ultimo ha chiesto di "agire nei confronti degli inosservanti, affinché tali previsioni negative non abbiano più a verificarsi".

4. Gli accertamenti ispettivi presso il "Sistema ASCOM".

4.1. Stante la prospettata complessità organizzativa della "Struttura ASCOM" e i riscontri forniti dalle parti, insufficienti a fornire un quadro esaustivo della vicenda segnalata, questa Autorità, con l´ausilio del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, ha provveduto, in data 24 e 25 giugno 2014, ad effettuare opportuni accertamenti in loco, presso la sede (comune) di Elcom s.r.l. e Comtur Vercellese Servizi s.r.l., peraltro coincidente con quella di ASCOM.

4.2. Per quanto attiene all´assetto strutturale operante all´interno del "Sistema ASCOM", le risultanze ispettive hanno evidenziato che  l´Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli è socio unico della Comtur Vercellese Servizi s.r.l., che a sua volta controlla il 90% di Elcom s.r.l. (il restante 10% è detenuto dalla stessa ASCOM). Del sistema, inoltre, fanno parte anche altre compagini sociali –tutte aventi sede coincidente con quella dell´associazione–, come pure alcuni uffici "zonali", che "rispondono in tutto e per tutto del proprio operato alla sede centrale di Vercelli".

Gli approfondimenti condotti hanno confermato, infine, che Comtur Vercellese Servizi s.r.l. ed Elcom s.r.l. vantano un identico rappresentante legale, peraltro coincidente, sulla base della documentazione acquisita anche in via autonoma dall´Autorità, con quello di ASCOM.

4.3. Nell´ambito del "Sistema ASCOM", Comtur Vercellese Servizi s.r.l. –che svolge, anche a vantaggio delle altre compagini sociali (tra cui la stessa Elcom s.r.l.), servizi di natura essenzialmente amministrativa– provvede alla raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni dei redditi degli associati e di terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione del C.A.A.F. 50 & Più s.r.l. quale intermediario abilitato dalla legge. In tale contesto, la società ha confermato di operare quale titolare del trattamento, curando la raccolta e l´elaborazione delle informazioni e dei documenti necessari alla compilazione delle dichiarazioni, mentre il C.A.A.F. si limiterebbe ad apporre il visto di conformità ai modelli e a trasmetterli all´Agenzia delle Entrate. Nell´espletamento di tale attività, la società provvederebbe, come avvenuto nei confronti del sig. XY, a rilasciare apposita informativa agli interessati e ad acquisire il relativo consenso al trattamento in occasione del conferimento dell´incarico.

I dati personali degli utenti vengono acquisiti ed elaborati dalla società solo in forma telematica, mentre i documenti cartacei da questi prodotti a supporto delle dichiarazioni non formano oggetto di copie o duplicazioni; inoltre, secondo quanto affermato dalla società, i dati non vengono comunicati a soggetti diversi dal predetto C.A.A.F. e sono suscettibili di accesso solo da un esiguo numero di dipendenti (tre), previa duplice procedura di autenticazione. Nessun dato, quindi, sarebbe accessibile da terzi non autorizzati, tantomeno dal presidente della società, che in tale veste non solo non ha titolo, ma nemmeno la materiale possibilità di operare sui sistemi, "non avendo pc a disposizione, né password di accesso alle postazioni informatiche o ai relativi applicativi".

La società, infine, ha dichiarato di aver adottato adeguate misure di sicurezza a protezione dei propri sistemi informativi e di aver ritualmente designato i propri dipendenti quali incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice, come da modello esemplificativo acquisito agli atti.

4.4. Elcom s.r.l., per parte sua, svolge "unicamente servizi di natura amministrativa e contabile" a beneficio, anzitutto, delle altre compagini sociali del "Sistema ASCOM" e non riveste "alcun ruolo attivo nella raccolta, elaborazione e trasmissione a terzi dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dagli utenti alle altre società di ASCOM". Occasionalmente, la società tratta dati personali di terzi nella misura in cui risultino funzionali alla gestione, in tutte le sue fasi, del rapporto di lavoro dei propri dipendenti.

A tale ultimo proposito, la società ha ribadito più volte di aver acquisito i dati reddituali del reclamante, poi utilizzati in giudizio, a seguito delle esternazioni effettuate dalla moglie sul posto di lavoro. Tali dati sono stati comunicati al solo legale di fiducia della società e unicamente per finalità di tutela dei propri diritti nell´ambito del contenzioso avviato dalla sig.ra KW. Nessun profilo di violazione, pertanto, sarebbe ascrivibile alla società, men che meno al relativo presidente (coincidente con quello di Comtur Vercellese Servizi s.r.l.), per le stesse ragioni evidenziate sub punto 4.3 del presente provvedimento.

È stato precisato, infine, che i dati personali degli interessati, trattati da incaricati formalmente designati e debitamente istruiti, sarebbero protetti attraverso adeguate misure di sicurezza.

4.5. Successivamente all´accertamento ispettivo, le società, a parziale scioglimento delle riserve formulate, hanno provveduto a trasmettere all´Autorità copia dei rispettivi –e, in parte, coincidenti– documenti programmatici sulla sicurezza, peraltro non più obbligatori. Inoltre, Elcom s.r.l. ha prodotto, tra le altre, copia della modulistica utilizzata per la designazione degli incaricati del trattamento, anch´essa coincidente con quella talora utilizzata da Comtur Vercellese Servizi s.r.l.

5. Gli accertamenti ispettivi presso il C.A.A.F. 50 & Più s.r.l.

5.1. In data 22 ottobre 2014, l´Autorità ha provveduto, con l´ausilio del predetto nucleo, ad effettuare ulteriori accertamenti presso la sede di C.A.A.F. 50 & Più s.r.l.

5.2. Per quanto attiene alle attività di assistenza fiscale, la società ha dichiarato di operare quale autonomo titolare del trattamento, unitamente a 50 & Più Fenacom Servizi s.r.l. (società di servizi delegata al"l´attività di raccolta, elaborazione e stampa delle dichiarazioni dei redditi"), nel caso in cui il mandato venga conferito direttamente al C.A.A.F.; in tal caso, verrebbe fornita agli interessati apposita informativa a cura dei co-titolari del trattamento e acquisito, ove necessario, il relativo consenso. Per contro, qualora  l´incarico venga assegnato a società terze (quali Comtur Vercellese Servizi s.r.l.), tali adempimenti verrebbero assolti direttamente da queste ultime, risultando il C.A.A.F. "responsabile" per le sole operazioni di asseverazione e di trasmissione della dichiarazione dei redditi all´Agenzia delle Entrate.

5.3. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, il C.A.A.F. ha ribadito di non aver comunicato a terzi –tantomeno ad Elcom s.r.l., con cui non avrebbe mai intrattenuto rapporti, nemmeno indiretti, rispetto a una vertenza, peraltro, al tempo ignota– i dati personali del reclamante, dichiaratamente trattati dalla società esclusivamente per le operazioni sopra indicate.

6. Le valutazioni dell´Autorità.

L´istanza presentata dal sig. XY –originariamente qualificata come ricorso ed esaminata, invece, a titolo di reclamo, tenuto conto della volontà in tal senso espressa dall´interessato e del tenore delle richieste ivi formulate– ha ad oggetto un presunto indebito trattamento di dati personali nell´ambito di una complessa vicenda che vede coinvolti, a diverso titolo, numerosi soggetti, appartenenti o meno al "Sistema ASCOM".

Deve preliminarmente rilevarsi che il trattamento contestato dall´istante non riguarda "dati sensibili" –essendo tali solo quelli riconducibili nell´alveo dell´art. 4, comma 1, lett. d), del Codice–, bensì dati personali relativi al reddito da questi dichiarato nel 2011 (cfr. modello 730 prodotto in atti).

Nel merito della vicenda segnalata, occorre rilevare che i discordanti elementi acquisiti nel corso dell´istruttoria e dei successivi accertamenti ispettivi (della cui genuinità gli autori si sono assunti ogni responsabilità, anche penale, ai sensi dell´art. 168 del Codice) non consentono, allo stato, di poter affermare –con assoluta certezza– che i dati personali del sig. XY, conferiti da quest´ultimo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all´anno 2010, siano stati successivamente comunicati a Elcom s.r.l. da Comtur Vercellese Servizi s.r.l. o da altre compagini sociali, appartenenti o meno al "Sistema ASCOM".

Ed infatti, ove anche si volesse ammettere, in ragione dei pur rilevanti elementi indiziari forniti dal reclamante, che le doglianze ipotizzate si siano effettivamente concretizzate in una indebita comunicazione a terzi dei propri dati personali (circostanza, questa ripetutamente e fermamente contestata dalle società resistenti, anche in sede ispettiva), gli stessi elementi non risulterebbero comunque sufficienti, allo stato e sulla base della documentazione complessivamente acquisita, a dimostrare, senza alcuna ombra di dubbio, a quale dei soggetti –appartenenti o meno al "Sistema ASCOM"– sia effettivamente riconducibile l´eventuale illecito trattamento e le connesse responsabilità. E ciò, invero, anche a causa del complesso assetto organizzativo vigente nel contesto in esame, tale da ingenerare incertezze, prima ancora che sul piano della disciplina di protezione dei dati personali, su quello giuslavoristico (in tal senso, v. il ricorso presentato dalla stessa sig.ra KW in occasione della vertenza giudiziaria avviata nei confronti di Elcom s.r.l.), oltre che nei rapporti con gli utenti, associati o meno ad ASCOM.

Fermo restando che non rientra tra i compiti attribuiti al Garante (art. 154 del Codice) sindacare le scelte organizzative sottostanti a tale assetto, non possono tuttavia sottacersi i rischi che siffatto inquadramento riverbera (anche) sotto il profilo della disciplina di protezione dei dati personali. Ed infatti, l´univocità di sede, la promiscuità dei locali e degli uffici, la commistione di ruoli, compiti e attività a livello centrale e periferico costituiscono elementi che –a prescindere dal caso in esame– risultano forieri di possibili criticità per la tutela dei dati personali dei soggetti (persone fisiche) che, a vario titolo, entrano in contatto con il "Sistema ASCOM".

In proposito, le risultanze istruttorie ed ispettive hanno confermato le preoccupazioni espresse in tal senso dal reclamante nei confronti di Comtur Vercellese Servizi s.r.l. ed Elcom s.r.l., avuto particolare riguardo al rischio di eventuali trattamenti illeciti in danno degli interessati. Ed infatti, il peculiare contesto in cui i dati vengono trattati –indubbiamente tale da agevolare, anche a livello di ufficio zonale o di singoli incaricati, possibili forme di accesso non autorizzato alle informazioni o, comunque, di conoscibilità delle stesse– genera oggettivi rischi per gli interessati, mettendo in condizione le prefate società (e, in ipotesi, anche altre strutture del "Sistema ASCOM") di avere più frequenti e significative occasioni di contatto con i dati personali detenuti da altri titolari e di utilizzarli, ove eventualmente acquisiti (in ipotesi, anche in forma indebita), in operazioni di trattamento non compatibili con le finalità originarie della raccolta. Tali trattamenti, in base alle vigenti disposizioni di legge, non sono leciti (v., tra gli altri, gli artt. 11, comma 1, lett. a) e b) del Codice) e possono comportare anche forme di violazione degli obblighi di sicurezza gravanti in capo ai singoli titolari dei trattamenti (artt. 31 e ss. del Codice; allegato "B" al Codice medesimo).

Appare quindi necessario, anche nell´ottica di evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello che ha dato origine al presente reclamo, prescrivere a Comtur Vercellese Servizi s.r.l. e a Elcom s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di rafforzare le misure di sicurezza dichiaratamente adottate a tutela dei dati personali degli interessati, individuando (ex art. 31 del Codice) ulteriori idonei accorgimenti volti a prevenire la conoscibilità dei dati da parte di terzi non autorizzati –appartenenti o meno al "Sistema ASCOM"– e la loro successiva utilizzabilità in operazioni di trattamento non compatibili con gli scopi che ne giustificano l´acquisizione. Di tali accorgimenti dovrà essere notiziata l´Autorità, ai sensi dell´art. 157 del Codice, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Da ultimo, per quanto concerne le censure mosse dal reclamante a Elcom s.r.l. relativamente all´utilizzo dei suoi dati personali in sede giudiziaria, deve rilevarsi che nessun addebito può essere in tal senso ascritto alla società. E difatti, ferma restando, allo stato, la non comprovata illecita raccolta dei dati da parte di quest´ultima, alla fattispecie in esame possono trovare applicazione gli artt. 13, comma 5, lett. b) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, in base ai quali l´informativa e il consenso non risultano necessari se i dati personali, ove acquisiti presso soggetti diversi dall´interessato, sono utilizzati, come nel caso di specie, esclusivamente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Parimenti disattesa deve essere la richiesta dell´istante di porre a carico delle controparti le spese inerenti al presente reclamo, posto che tale facoltà risulta prevista dalla legge solo in relazione ai procedimenti instaurati su ricorso (artt. 149, comma 2, e 150, comma 3, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

– ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Comtur Vercellese Servizi s.r.l. e a Elcom s.r.l. di rafforzare le misure di sicurezza dichiaratamente adottate a tutela dei dati personali degli interessati, individuando (ex art. 31 del Codice) ulteriori idonei accorgimenti volti a prevenire la conoscibilità dei dati da parte di terzi non autorizzati –appartenenti o meno al "Sistema ASCOM"– e la loro successiva utilizzabilità in operazioni di trattamento non compatibili con gli scopi che ne giustificano la raccolta;

– ai sensi dell´art. 157 del Codice, richiede a Comtur Vercellese Servizi s.r.l. e a Elcom s.r.l. di comunicare, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali siano gli accorgimenti adottati per dare attuazione alla prescrizione di cui al precedente alinea. Il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia