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Procedura relativa ai ricorsi - Il ricorso infondato non pregiudica l'esercizio del diritto verso altri titolari del trattamento o verso il giudic...

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 [doc. web n. 40025]

Procedura relativa ai ricorsi - Il ricorso infondato non pregiudica l´esercizio del diritto verso altri titolari del trattamento o verso il giudice ordinario - 29 settembre 1999

L´accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la facoltà per il ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 direttamente presso altri titolari o responsabili del trattamento dei dati che lo riguardano, né, tantomeno, il diritto di rivolgersi al giudice ordinario per presentare istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal ricorrente nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente si è rivolto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 per far cancellare i dati relativi alla sua persona che sarebbero trattati in maniera illecita dalla società finanziaria resistente, in quanto quest´ultima non avrebbe acquisito la preventiva autorizzazione dell´interessato.

Il ricorrente ha fatto presente di essere stato cessionario, per conto di una società in nome collettivo, di un finanziamento concesso dalla società in relazione ad un contratto di fornitura di servizi informatici stipulato tra la predetta s.n.c. e un´altra società. Rispetto a quest´ultimo contratto si sarebbero verificate varie inadempienze che avrebbero portato il ricorrente a sospendere i pagamenti alla società finanziaria.

Successivamente, recatosi presso un istituto di credito per chiedere un prestito, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza che alcune notizie sulla sua inaffidabilità ed insolvenza e al rapporto di finanziamento intercorso sarebbero state divulgate a terzi (banche ed altri istituti finanziari). Ritenendo questo comportamento gravemente pregiudizievole, il ricorrente ha quindi presentato, in via d´urgenza, ricorso al Garante, senza esercitare previamente i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 direttamente nei confronti della società finanziaria. Ciò in quanto diversi istituti di credito e finanziari avrebbero già rifiutato di concedere all´interessato alcuni finanziamenti richiesti per lo svolgimento delle sue attività professionali e private.

Il ricorso datato .. …., su richiesta di questa Autorità, è stato poi regolarizzato con raccomandata pervenuta all´Ufficio del Garante il successivo …..

2. A seguito dell´invito ad aderire formulato dal Garante ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, la società finanziaria ha evidenziato che:

  • il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto dal ricorrente nel luglio del 1996 relativamente alle prestazioni da erogarsi alla società in nome collettivo, come da mandato conferito dallo stesso interessato che, a quell´epoca, sarebbe stato anche a capo della stessa società;
  • il contratto di fornitura dei beni e quello di finanziamento sarebbero distinti, e quest´ultimo prevederebbe precisi obblighi di pagamento delle rate alle scadenze pattuite, a prescindere dalle vicende relative all´altro contratto per il quale è stato richiesto il finanziamento;
  • nel 1998, il ricorrente, per inadempienze relative al contratto di fornitura, avrebbe dichiarato "di revocare l´autorizzazione di addebito in conto corrente bancario" e "di constatare l´esistenza di problemi in relazione al verificarsi di insoluti bancari";
  • dopo diversi solleciti inviati all´interessato e tentativi di composizione bonaria della questione, il credito sarebbe stato ceduto ad una società di factoring.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, la società ha inoltre precisato che:

  • nel luglio scorso, avrebbe ricevuto una lettera da parte del legale del ricorrente, con allegato il ricorso ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge n. 675, rispetto alla quale la società ha inviato un fax di richiesta di documentazione (allegato alla memoria) cui l´interessato non avrebbe risposto;
  • in ogni caso, all´atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento il ricorrente avrebbe autorizzato il trattamento dei dati relativi alle vicende del rapporto di finanziamento e la loro comunicazione a società di rilevazione dei rischi creditizi, esonerando la società finanziaria dal c.d. segreto bancario;
  • i dati dell´interessato risulterebbero attualmente censiti nella banca dati gestita da una società di rilevazione dei rischi creditizi in base alla segnalazione di "credito ceduto" inviata dalla società finanziaria;
  • i dati del ricorrente attualmente in possesso della società resistente non potrebbero essere cancellati perché utilizzati per le finalità previste dalla c.d. legge sul riciclaggio (n. 197/1991) che ne imporrebbe la conservazione per dieci anni.

3. Con riferimento alla citata memoria della società finanziaria, il ricorrente ha successivamente precisato che l´impegno contrattuale sarebbe stato assunto dalla società in nome collettivo e non da lui personalmente; secondo "i princìpi giuridici in materia di società" l´obbligo assunto contrattualmente dalla società non può essere considerato, se non in via sussidiaria, a carico dei singoli amministratori o soci della società; nel 1997, al momento dell´insolvenza, a capo della società vi sarebbe stato poi un nuovo amministratore, mentre alle centrali rischi sarebbero stati segnalati i soli dati personali del ricorrente.

In proposito, la società resistente ha peraltro sottolineato, con ulteriore memoria, che il finanziamento rientrerebbe nell´ambito del credito al consumo il quale, per stessa definizione normativa (art. 121, comma 1, d.lg. n. 385/1993), potrebbe essere concesso solo "a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all´attività imprenditoriale o professionale eventulamente svolta (consumatore)". Quindi, i riferimenti societari evidenziati dal ricorrente non avrebbero nulla a che vedere con il contratto in esame.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Il ricorso in oggetto è manifestamente infondato.

Va, anzitutto, osservato che, nel luglio di quest´anno, il ricorrente avrebbe dovuto esercitare preventivamente i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della società titolare del trattamento dei dati che lo riguardano oppure presentare un ricorso ai sensi dell´art. 29 della stessa legge nel quale fosse però dimostrato il pregiudizio imminente ed irreparabile, che non può ritenersi insito nella sola gravità del comportamento del titolare medesimo.

Tuttavia, nonostante le osservazioni appena formulate, tra la società resistente ed un legale del ricorrente risulta essere intercorso, sempre nel luglio scorso, un carteggio relativo ai profili in esame. In particolare, la società avrebbe ricevuto una lettera da parte del legale del ricorrente, con allegato il ricorso ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge n. 675, rispetto alla quale la società ha prodotto un fax di richiesta di documentazione che sarebbe rimasto senza risposta.

Tale corrispondenza, scambiata tra le parti prima della regolarizzazione del ricorso, è espressione di un sostanziale esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della stessa legge e, quindi, rende superfluo l´esame dei profili relativi alla sussistenza dei presupposti dell´imminenza e dell´irreparabilità del pregiudizio.

5. Per quanto riguarda il merito del ricorso, appaiono generiche ed infondate le doglianze dell´interessato sull´illegittimo comportamento della società finanziaria con particolare riguardo all´asserita mancanza del consenso al trattamento ed alla divulgazione dei dati relativi al rapporto di finanziamento. Al riguardo, la stessa società ha evidenziato che nel contratto sottoscritto dal ricorrente nel 1996 (di cui l´Ufficio ha acquisito copia del relativo modello) era presente un´apposita clausola con cui "il cliente autorizzava la trasmissione dei dati inerenti lo status del finanziamento alle Società di rilevazione dei rischi finanziarie".

Quest´ultima circostanza non è contestata dal ricorrente, che non ha allegato al ricorso, né ha prodotto successivamente copia del contratto di finanziamento, producendo solo alcuni documenti relativi al contratto di fornitura. Da ultimo, l´interessato ha invece eccepito che il contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato non da lui personalmente, bensì dalla società in nome collettivo, di cui, al momento dell´insolvenza, non avrebbe fatto parte. Tuttavia, i nuovi elementi addotti dal ricorrente, tutt´altro che pacifici in atti, riguardano aspetti del rapporto contrattuale tra le parti che sono estranei alle attribuzioni del Garante e rispetto ai quali l´interessato avrebbe già potuto far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali svolto dalla società resistente, poiché lo stesso è iniziato prima dell´entrata in vigore della legge n. 675 (8 maggio 1997), non vi sarebbe la necessità per la società di operare in base al consenso dell´interessato, salvo che i dati non siano stati divulgati a terzi dopo tale data (v. art. 41, comma 1, legge n. 675/1996). A quest´ultimo proposito, va evidenziato che la menzionata clausola di "autorizzazione", pur non potendo tener conto delle precise istruzioni e definizioni contenute nella legge n. 675, può essere considerata come sostanzialmente idonea manifestazione di consenso alla comunicazione dei dati personali alla categorie di soggetti in essa indicati (società di rilevazione dei rischi finanziari). In questi termini, l´autorizzazione già rilasciata dall´interessato non renderebbe quindi necessaria l´acquisizione di un ulteriore suo consenso.

Sotto questo aspetto, anche alla luce degli elementi acquisiti nel presente procedimento, non possono, quindi, ravvisarsi nel comportamento della società finanziaria elementi di contrasto con le disposizioni della legge n. 675/1996.

6. In ordine alle richieste di cancellazione dei dati, deve infine osservarsi che il presente ricorso è stato presentato contro la società e non nei confronti degli altri soggetti in possesso di informazioni relative al ricorrente e a cui quest´ultimo avrebbe dovuto prima rivolgere le proprie istanze, non avendo la società resistente un potere diretto di far cancellare dati contenuti in archivi gestiti da distinti ed autonomi titolari del trattamento. Pertanto, non possono essere accolte generiche richieste di cancellazione dei dati nei confronti di tutte le società che eventualmente li detengono e che comunque non hanno preso parte all´odierno procedimento.

Per quanto riguarda la società resistente, la stessa ha sostenuto che i dati del ricorrente sarebbero conservati in base alle disposizioni della legge contro il riciclaggio (n. 197/1991); essi non potrebbero essere pertanto cancellati in quanto nei confronti del predetto trattamento non essendo consentito, in materia di trattamenti di dati a fini di contrasto del riciclaggio, l´esercizio in forma diretta dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (v. art. 14, comma 1, lett. a), legge n. 675).

Allo stato, può prendersi atto di tale dichiarazione.

Tuttavia, il tema dell´individuazione dei trattamenti di dati cui deve applicarsi correttamente, su un piano anche più generale, l´art. 14 di tale legge merita un approfondimento, da operarsi nell´ambito di un distinto procedimento che il Garante avvia autonomamente avvalendosi dei poteri previsti dall´art. 31 della legge.

L´accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la facoltà per il ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 direttamente presso altri titolari o responsabili del trattamento dei dati che lo riguardano, né, tantomeno, il diritto di rivolgersi al giudice ordinario per presentare istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso manifestamente infondato;

b) avvia un autonomo procedimento nei termini di cui in motivazione.

Roma, 29 settembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Battarelli