g-docweb-display Portlet

Giornalismo: divulgazione di notizie ritenute offensive e non veritiere: richiesta di blocco del trattamento - 28 aprile 1999 [39712]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 39712]

Giornalismo: divulgazione di notizie ritenute offensive e non veritiere: richiesta di blocco del trattamento - 28 aprile 1999

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente e relatore, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato il 31 marzo 1999 dall interessato, e regolarizzato il successivo 10 aprile;

nei confronti di

il titolare del trattamento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta la diffusione sul quindicinale "...", in prima pagina e in un articolo all´interno, di alcune notizie e dati personali che lo riguardano, poi riprese anche dall´emittente locale (.....).

Il ricorrente, di professione ricercatore universitario, ha fatto presente che le notizie e i dati diffusi si riferiscono ad alcune sue vicende personali che sarebbero state segnalate da taluni studenti al presidente di un corso di laurea.

A seguito di tali segnalazioni, il ricorrente sarebbe stato sospeso dai corsi di tutorato relativi a tre anni accademici ottenendo però la reintegrazione in esito ai ricorsi presentati al tribunale amministrativo regionale.

Relativamente a tali vicende il ricorrente avrebbe presentato anche una denuncia all´autorità giudiziaria per diffamazione contro ignoti, che sarebbe stata archiviata nel gennaio del 1998.

Il ricorrente ha fatto presente che alla fine del 19.. il ... ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti a seguito delle denunce presentate da alcuni studenti in relazione a fatti accaduti nel 19... Nel novembre del 19.., lo stesso Consiglio avrebbe però dichiarato l´improcedibilità dell´azione disciplinare.

Il ... 19.., anche alla luce dell´ulteriore pronuncia del T.a.r. emessa a suo favore, il ricorrente avrebbe inviato poi una "lettera aperta" a tutti i ricercatori della propria Facoltà per informarli sugli sviluppi delle vicende che lo riguardano (dal ricorso risulta che una prima "lettera aperta" era stata inviata già alla fine del 19..).

Il .. 19.., il ricorrente sarebbe stato quindi contattato telefonicamente da un giornalista di ..., che avrebbe asserito di essere in possesso dell´intero fascicolo depositato presso il ... . Nel fornire al giornalista alcune "sommarie informazioni", il ricorrente avrebbe manifestato la sua contrarietà alla pubblicazione delle proprie generalità se riportate per intero, confermando poi al direttore del giornale (contattato telefonicamente il giorno successivo) l´intenzione di far diffondere solo le proprie iniziali.

Vista la "interlocutorietà" delle risposte ottenute, il ricorrente avrebbe inviato per il tramite del proprio legale un telegramma al quindicinale, contenente la seguente comunicazione: "diffidovi divulgazione notizie lesive mia immagine e sfera riservatezza et riservomi ogni azione inibitoria repressiva e risarcitoria" (in atti vi è copia del testo del telegramma dettato telefonicamente all´operatore postale).

Il ricorrente, decorsi più di cinque giorni dalla sua richiesta e constatata la pubblicazione del proprio nominativo per intero, si è infine rivolto a questa Autorità chiedendo, ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, di disporre l´immediata cessazione del comportamento illegittimo e di indicare le misure necessarie alla tutela dei propri diritti ("quali il sequestro nelle edicole del numero in oggetto e delle locandine affisse"). Il ricorrente ha chiesto al Garante di disporre altresì, "anche in via provvisoria, il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati personali, in particolare del nome e del cognome" o "l´immediata sospensione di uno o più operazioni del trattamento dei dati medesimi".

Il ricorrente sostiene che:

a) "il titolo in prima pagina è volutamente offensivo e denigratorio e distorce volutamente la verità a scopo di aumentare l´attenzione dei potenziali lettori e favorire la vendita del giornale";

b) la diffusione delle proprie generalità costituisce una violazione degli artt. 20 e 25 della legge n. 675/1996 e degli artt. 5, 6 e 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, perché non sarebbe stato manifestato il consenso alla diffusione dei dati personali, non sussisterebbe alcun presupposto del diritto di cronaca, non sarebbero comunque stati rispettati i relativi limiti (essenzialità e rilevanza dell´informazione per l´interesse pubblico) e sarebbe stata lesa la dignità della persona;

c) i fatti, le circostanze e le dichiarazioni sono state pubblicate "attraverso l´arbitrario accesso ad un fascicolo riservato qual è quello depositato al (.....), che non è assolutamente di dominio pubblico".

Il ricorrente ha infine precisato che il giornale, per promuovere le vendite, avrebbe "tappezzato la ..... di locandine che riportano il titolo", che Radio Marte Stereo "diffonde continuamente la notizia negli stessi termini del titolo già descritto" e che la pubblicazione delle notizie avrebbe generato un "interesse morboso ed osceno" con molestie telefoniche dirette anche ai propri familiari.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998, n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei predetti ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e stabilisce che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderirvi spontaneamente (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda le richieste nei confronti di Radio ..... e manifestamente infondato per il resto.

Occorre premettere che i dati personali diffusi nel caso di specie non hanno natura "sensibile" ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996, in quanto, sebbene si riferiscano a dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e ad episodi particolarmente delicati, non possono essere considerati come idonei a rivelare le abitudini sessuali dell´interessato (oppure il suo stato di salute, le sue opinioni politiche o sindacali, ecc.). Né le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, disciplinari e giurisdizionali instaurati nei confronti del ricorrente rientrano nell´ambito di applicazione dell´art. 24 della stessa legge, che riguarda invece i soli dati idonei a rivelare taluni provvedimenti giudiziari di carattere penale a carico dell´interessato (previsti, appunto, dall´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale).

Pertanto, nel caso di specie non sono applicabili né l´art. 25 della legge n. 675, né l´art. 5 del citato codice di deontologia, che ineriscono al trattamento nell´attività giornalistica dei soli dati "sensibili" o di quelli relativi a determinati provvedimenti giudiziari (eccettuate le disposizioni sulle modalità di adozione dello stesso codice deontologico, nel quale "sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24": art. 25, comma 4, legge n. 675/1996).

Non ricorrono, poi, i presupposti per l´applicazione delle disposizioni concernenti la tutela della dignità della persona (art. 1, comma 1, legge n. 675; art. 8 codice deontologia cit.), in quanto i profili che vengono in considerazione ai fini di un´eventuale tutela giuridica riguardano, semmai, più specificamente la reputazione dell´interessato, il quale si è del resto riferito, più volte, appunto, al carattere ritenuto offensivo, denigratorio, diffamatorio o comunque volutamente contrario alla verità delle notizie diffuse.

4. Così delimitato il tema della decisione, occorre verificare la fondatezza delle doglianze dell´interessato relative alla presunta violazione di altre disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica e di ulteriori forme di manifestazione del pensiero.

Ad avviso del ricorrente, tale violazione sarebbe rappresentata, in particolare, dalla pubblicazione nell´articolo delle proprie generalità riportate per intero, anziché delle sole iniziali.

Al riguardo, va osservato che:

a) nell´ambito del presente procedimento inerente alla tutela dei dati personali, non possono trovare accoglimento le doglianze concernenti i titoli riportati nelle locandine nei quali non sono stati riportati dati identificativi del ricorrente, come le predette generalità o le relative sigle iniziali;

b) risultano inammissibili le istanze avanzate nei confronti dell´emittente , in quanto (a parte il fatto che quest´ultima, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, avrebbe diffuso le informazioni riportate nei predetti titoli ma non anche i dati che lo identificano), dal ricorso e dai documenti allegati non risulta alcuna richiesta di esercizio dei diritti previsti dal citato art. 13 nei riguardi dell´emittente medesima;

c) in atti figura, invece, come prova della richiesta precedentemente avanzata al responsabile del trattamento, il testo di un telegramma inviato al direttore del quindicinale che reca però una diffida alla divulgazione di notizie lesive della sua immagine e riservatezza (con riserva di una successiva "azione inibitoria repressiva ed inibitoria") ma non anche una istanza qualificabile come esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (come pure una richiesta di non pubblicazione per intero delle generalità e di utilizzo delle sole iniziali del ricorrente). Tale diffida, benché non riferita ai diritti stabiliti dall´art. 13, potrebbe però essere qualificabile come esercizio del diritto di opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali (v. art. 13, comma 1, lett. d)). Anche provvedendo a tale qualificazione, le richieste dell´interessato risultano comunque non meritevoli di accoglimento in quanto le notizie e i dati sono stati diffusi nell´esercizio di un´attività giornalistica in termini che non rendevano necessario acquisire il consenso dell´interessato (cfr. art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675).

In particolare, fermi restando gli eventuali rilievi sulla correttezza del titolo con riferimento alla reputazione dell´interessato, devono ritenersi manifestamente infondate le doglianze relative al mancato rispetto, nell´articolo in esame, dei limiti al diritto di cronaca posti a tutela del diritto alla riservatezza, essendo stata la vicenda stessa resa nota direttamente dall´interessato attraverso le "lettere aperte" ai ricercatori riportata, nel medesimo articolo, in termini di sostanziale correttezza.

L´attualità e la rilevanza dell´informazione risultano confermate:

a) dalla più recente delle predette "lettere aperte" a firma del ricorrente, datata 18 febbraio 1999, con la quale quest´ultimo ha inteso portare a conoscenza dei ricercatori gli sviluppi più recenti delle vicende che lo riguardano;

b) dal fatto che il procedimento disciplinare aperto a seguito delle denunce scritte degli studenti si è concluso solo nel novembre 1998, così come si è concluso, solo alla fine dello stesso anno, l´ennesimo procedimento giurisdizionale amministrativo per la reintegrazione dell´interessato nel corso di tutorato;

c) infine, dalla circostanza evidenziata nel ricorso per cui l´interessato ha precisato di avere comunque fornito "sommarie informazioni" al giornalista che lo aveva contattato, non opponendosi alla pubblicazione dell´articolo ma chiedendo semmai di tutelare la propria riservatezza mediante la diffusione delle iniziali del proprio nome e cognome che erano però già noti al quindicinale (richiesta alla quale non risulta seguito un impegno del quindicinale).

5. Sotto altro profilo che però non assume rilievo ai fini dell´accertata manifesta infondatezza del ricorso, rimane da verificare quanto segnalato dal ricorrente in ordine al presunto accesso al "fascicolo riservato" depositato presso ..... . Ciò renderebbe necessario accertare, anzitutto, se gli uffici e gli incaricati del trattamento dei dati presso il & abbiano rispettato gli obblighi previsti in materia di segreto d´ufficio dalla normativa di riferimento e le disposizioni sulla tutela dei dati personali.

Tuttavia, tali profili sono contestati genericamente dal ricorrente che si limita ad asserire l´avvenuta acquisizione di notizie riservate da parte del giornalista, senza addurre specifici elementi su quali informazioni personali sarebbero state ricavate dal suddetto fascicolo, sulle modalità di comunicazione dei dati allo stesso giornalista e sugli uffici del & che si sarebbero, eventualmente, resi responsabili.

I predetti profili potrebbero essere esaminati, semmai, da questa Autorità in un procedimento distinto da quello attivato con l´odierno ricorso che si riferisce esclusivamente alla tutela delle richieste di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (avanzate precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte) e non invece ad ogni qualsivoglia violazione di un diritto della personalità, che può essere anch´essa sottoposta all´attenzione del Garante, senza particolari formalità, attraverso però specifiche segnalazioni o reclami ai sensi del successivo art. 31, comma 1, lett. c).

In ogni caso, la manifesta infondatezza del ricorso non pregiudica la facoltà per il ricorrente di esercitare gli ulteriori specifici diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 presso i titolari o i responsabili del trattamento dei dati relativi alla sua persona né di presentare al Garante un´autonoma e circostanziata segnalazione in ordine a specifiche violazioni della legge, né, tantomeno, il diritto di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per far valere altre istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI

il Garante dichiara il ricorso:

a) inammissibile nei confronti dell´emittente;

b) manifestamente infondato per quanto concerne le richieste nei riguardi del periodico.

Roma, 28 aprile 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli