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Lavoro e previdenza - Sistema informativo del lavoro (SIL) 30 novembre 1999 [39640]

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[doc. web n. 39640]

Lavoro e previdenza - Sistema informativo del lavoro (SIL) - 30 novembre 1999

Ferme restando le condivisibili finalità di interesse pubblico connesse al riordino e alla semplificazione delle procedure di collocamento, è necessario, per rispettare i diritti fondamentali degli interessati, che l´utilizzazione dei dati contenuti nello istituendo elenco anagrafico, nonché nella banca dati corrispondente alle schede professionali, avvenga sulla base di un più preciso quadro di riferimento anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri soggetti.

Roma, 30 novembre 1999

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Disciplina del collocamento ordinario adottato ai sensi dell´art. 20 della legge n. 59 del 1997". Con riferimento allo schema trasmesso, si formulano le seguenti considerazioni

Con riferimento allo schema trasmesso, si formulano le seguenti considerazioni.

OSSERVAZIONI GENERALI
Il regolamento in esame mira a riordinare alcune procedure per il collocamento pubblico, nell´ambito della delegificazione della materia, per facilitare l´incontro della domanda e dell´offerta di lavoro nel rispetto della competenza delle regioni (art. 1 l. 15 marzo 1997, n. 59).

Più precisamente, le disposizioni del regolamento individuano, per "... garantire l´efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema Informativo Lavoro (SIL) le linee di carattere generale delle procedure per il collocamento e l´assunzione di particolari categorie di lavoratori" (art. 1, comma 1.

Il Garante rileva preliminarmente la necessità che nel regolamento sia chiarito meglio il complessivo rapporto tra i flussi di dati previsti e l´organizzazione del Sistema informativo lavoro (SIL), tenendo presente che quest´ultimo, per espressa previsione di legge, deve essere improntato ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 11, comma 1, d.lg. n. 469/1997). Tale disposizione dimostra infatti che il legislatore ha avvertito l´esigenza di accompagnare l´attuazione del SIL (quale strumento per l´esercizio di funzioni di indirizzo politico-amministrativo, avente caratteristiche unitarie ed integrate a livello nazionale), con una rigorosa disciplina dei vari profili concernenti la protezione delle informazioni personali.

L´introduzione di un quadro di maggiore precisione dei flussi di dati è compatibile con l´intento di ampliare il regime di pubblicità delle liste di collocamento. Al riguardo, la legge n. 675/1996 non pone ostacoli di principio, richiedendo unicamente una chiara specificazione dei vari ambiti di divulgazione dei dati.

Il Garante ha già rappresentato tale aspetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con un parere relativo alla conoscibilità dei dati contenuti nelle liste di collocamento.

Altri precedenti possono essere rinvenuti nella disciplina sui lavori socialmente utili (art. 1, comma 23, d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608), in tema di pubblicità di dati relativi a laureati, dottori di ricerca e docenti in ambito universitario (art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998; v. anche d.P.R. n. 390/1998), nonché a proposito dei dati relativi a studenti divulgati da scuole e istituti scolastici (art. 17 d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

Lo schema di regolamento prevede la creazione di una banca dati centralizzata (art. 4) che interessa la generalità delle persone aventi l´età stabilita per essere ammesse al lavoro e che sono in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro.

Ciò presuppone che il Ministero provveda a modificare il testo introducendovi un´attenta regolamentazione che vada oltre l´aspetto della sicurezza e dell´integrità dei dati e che dovrebbe riguardare le finalità perseguite, l´individuazione di compiti e responsabilità, i vari flussi di dati e la loro utilizzazione ulteriore (alcune specifiche modifiche sono indicate più avanti).

Va in secondo luogo constatato che il decreto non disciplina direttamente tutti i profili relativi alle "procedure per il collocamento e l´assunzione di particolari categorie di lavoratori", in quanto affida a diverse fonti la disciplina dei seguenti aspetti:

  • "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento" (art. 1, comma 3);
  • "il contenuto e le modalità essenziali di trattamento dei dati dell´elenco anagrafico (art. 4, comma 3, lett. a));
  • "il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi di accesso alle banche dati del sistema informativo lavoro" (art. 5, comma 3).

Tale tecnica normativa suscita molte perplessità anche perché determina un´inopportuna parcellizzazione di fonti che potrebbe non garantire, anche per mancanza di omogeneità, l´elevato livello di riservatezza richiesto dalle norme primarie; potrebbe inoltre rendere impossibile al Garante di esprimere il proprio avviso rispetto a tutti i provvedimenti attuativi che saranno adottati anche da enti diversi dalle amministrazioni dello Stato.

DATI TRATTATI
Si rileva anzitutto che nello schema compaiono diversi riferimenti ora a "banche dati" (art. 3), ora ad un "elenco anagrafico" (art. 4), ora al SIL, che ingenerano incertezze in ordine all´individuazione degli archivi cui si riferisce e al rapporto tra di essi, qualora siano diversi.

L´art. 3 prevede genericamente che "i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati... o a enti pubblici economici, i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ... ". Non vengono quindi individuati né i criteri per la divulgazione delle informazioni, né le banche dati accessibili, né le concrete modalità di acquisizione delle informazioni da parte dei datori di lavoro.

Lo schema non indica poi i tipi di dati contenuti nell´elenco anagrafico di cui all´art. 4, né regola le modalità di trattamento, rinviando ad un decreto ministeriale che sembra non avere natura regolamentare. Ciò suscita perplessità, anche perché tale decreto non sarebbe una fonte idonea a disciplinare i flussi di dati verso pubbliche amministrazioni e soggetti privati (v., invece, art. 27 l. n. 675/1996; art. 10, comma 9, d.lg. n. 469/1997); tale decreto regolerebbe inoltre solo le modalità "essenziali" del trattamento, con il rischio di esporre l´odierno regolamento a varie incertezze applicative.

Per quanto riguarda poi l´istituenda "scheda professionale", lo schema non chiarisce a sufficienza la sua concreta funzione, nonché l´ente "titolare" dell´archivio, le modalità del trattamento dei dati in essa riportati, il soggetto detentore e le modalità di accesso, aspetti che meritano precisazioni anche perché la "scheda professionale" conterrà, oltre ai dati contenuti nell´elenco anagrafico, ulteriori informazioni riguardanti esperienze formative e professionali e le disponibilità del lavoratore (art. 5).

Lo schema non prevede infine tempi di conservazione delle informazioni, in quanto l´unico riferimento in proposito riguarda la permanenza nell´elenco anagrafico dei dati sui lavoratori stranieri (art. 4, comma 5). Al riguardo, è necessaria un´integrazione dello schema, nel rispetto del principio generale (art. 9, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996).

Da ultimo, non appare praticabile la soluzione di demandare integralmente a distinti provvedimenti delle regioni adottati d´intesa con il Ministero la disciplina del rilascio di una "carta elettronica personale" (art. 5, comma 3), senza un primo quadro normativo d´insieme che dovrebbe essere peraltro opportunamente armonizzato con la recente disciplina della carta d´identità elettronica introdotta dal d.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437.

FINALITÀ PERSEGUITE
Ferme restando le condivisibili finalità di interesse pubblico connesse al riordino e alla semplificazione delle procedure di collocamento, è necessario, per rispettare i diritti fondamentali degli interessati, che l´utilizzazione dei dati contenuti nell´istituendo elenco anagrafico, nonché nella banca dati corrispondente alle schede professionali di cui all´art. 5, avvenga sulla base di un più preciso quadro di riferimento anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri soggetti (es., i centri per l´impiego e gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell´art. 4 del d.lg. n. 469/1997).

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In relazione alla legge n. 675/1996, è necessario precisare nel testo se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e i "servizi competenti" di cui all´art. 2, comma 1, lett. c), assumano, rispettivamente, il ruolo di "titolare" e di "responsabile" di un trattamento di dati che manterrebbe unicità a livello nazionale, o se invece i servizi stessi rivestano la qualità di distinti titolari di autonome banche dati.

In riferimento agli artt. 3 e 4, appare inoltre opportuno precisare che la gestione dell´"elenco anagrafico" dovrà essere impostata in modo da tenere conto nel miglior modo possibile della tutela dei diritti degli interessati rispetto al trattamento dei dati. A tal fine, il riferimento all´art. 13, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996 (art. 3) dovrà essere perfezionato in modo da evitare equivoci circa il fatto che il lavoratore conserva il diritto di opporsi all´utilizzazione dei propri dati, ai sensi di tale disposizione, pur restando impregiudicati gli altri diritti previsti dal medesimo art. 13.

UTILIZZAZIONE DEI DATI
Deve precisarsi meglio, come già accennato, a quali informazioni potranno accedere datori di lavoro privati ed enti pubblici economici.

Anche nel caso in cui si preveda un regime pressoché indifferenziato di pubblicità, da evidenziare espressamente (se del caso distinguendo i dati contenuti nell´elenco anagrafico da quelli corrispondenti alle schede professionali), occorre specificare che i dati saranno utilizzabili ai soli fini dell´instaurazione di un rapporto di lavoro.

Il Garante confida nel recepimento delle osservazioni formulate e resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

IL PRESIDENTE