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Pubblica amministrazione - Consenso al trattamento di dati sanitari - 12 ottobre 1998 [39524]

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 [doc. web n. 39524]

Pubblica amministrazione - Consenso al trattamento di dati sanitari - 12 ottobre 1998

Il Garante fornendo elementi alla Presidenza del consiglio dei Ministri relativamente ad un atto di sindacato ispettivo, ricorda che il consenso non deve essere necessariamente acquisito caso per caso, ma può essere richiesto dal medico "una tantum", in relazione al complesso delle attività poste in essere nei confronti dei propri assistiti.

Roma, 12 ottobre 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
Ufficio III
Via del Corso, 184
00186 Roma


OGGETTO: Atto di sindacato ispettivo n. 4-14581 On. Oreste Rossi concernente la legge 31 dicembre 1996 n. 675


Con riferimento all´interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, in sintonia con la Convenzione del Consiglio d´Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 e con la direttiva comunitaria n. 95/46/CE adottata il 24 ottobre 1995, disciplina anche il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, includendoli tra quelli che vengono definiti "sensibili" in quanto riguardano la sfera più intima della persona e presuppongono, quindi, la previsione di particolari garanzie.

Il trattamento di tali dati è attualmente disciplinato dagli artt. 22 e 23 della predetta legge. La prima disposizione reca una norma generale secondo cui i dati attinenti alla salute possono essere trattati con il consenso dell´interessato, rispettando le previsioni contenute nell´autorizzazione che il Garante può rilasciare anche attraverso un provvedimento di ordine generale quale l´autorizzazione n. 2/1997 citata dall´interrogante.

I medici di base possono peraltro operare anche in base ad una speciale disposizione che permette di trattare i dati sulla salute anche senza l´autorizzazione del Garante, ma con il consenso dell´interessato, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l´incolumità fisica e la salute dell´interessato stesso (art. 23, comma 1, legge n. 675).

Nell´esaminare tale disposizione, il Parlamento ha introdotto maggiori garanzie rispetto al testo originario del d.d.l. governativo, ritenendo imprescindibile che il medico acquisisca il consenso dell´interessato quando il trattamento dei dati sia rivolto alla cura dell´interessato stesso. Questa scelta, peraltro, non esclude la possibilità di acquisire il "consenso informato" attraverso modalità semplificate (consenso previsto di recente anche dal d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, nel caso specifico del c.d. "multi trattamento Di Bella": art. 5-bis).

Nell´allegare copia di due provvedimenti con i quali il Garante ha suggerito alcuni accorgimenti utili per snellire l´attuazione delle predette norme di garanzia, anche in riferimento all´attività dei farmacisti e dei medici sostituti (all. 1 e 2), si ricorda che il consenso non deve essere acquisito necessariamente caso per caso, ma può essere richiesto dal medico "una tantum", in relazione al complesso delle attività poste in essere nei confronti dei propri assistiti.

Per quanto riguarda poi la possibilità per il medico di essere informato sulle condizione di salute di un proprio paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, si osserva, anzitutto, che il consenso richiesto dal medico "una tantum" può riguardare certamente non solo la normale attività di cura e di assistenza, ma anche l´eventuale accesso a dati o notizie presso strutture ospedaliere.

Si aggiunge peraltro che l´attuale fase è regolata da una norma transitoria, i cui effetti, proprio in riferimento alle informazioni acquisite presso gli ospedali, sono riassunti nell´allegato comunicato stampa (all. 3). Infine, per ciò che concerne l´indicazione della diagnosi nelle richieste di esami di laboratorio, si può notare che la materia dovrà essere ridisciplinata in forza della legge 8 aprile 1998, n. 94, che riguarda (art. 1, comma 2) l´intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.

Si osserva da ultimo che l´approvazione definitiva della legge volta a rinnovvare la delega già contenuta nella legge n. 676/1996 (l. 6 ottobre 1998, n. 344) consentirà di completare l´attuazione del Consiglio d´Europa n. 97(5) del 13 febbraio 1997 e permetterà anche certamente, l´innesto di eventuali, ulteriori, forme di semplificazione nel rispetto dell´elevato livello di garanzia che presuppongono le informazioni sulla salute.

IL PRESIDENTE