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Diritto di accesso - Dati personali relativi alla fatturazione dei consumi di energia elettrica - 15 novembre 2001 [39472]

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 [doc web n. 39472]

Diritto di accesso - Dati personali relativi alla fatturazione dei consumi di energia elettrica - 15 novembre 2001

La società fornitrice di energia elettrica, nella qualità di titolare del trattamento dei dati, deve comunicare, in modo compiuto ed analitico, le informazioni personali in suo possesso attinenti al contratto di fornitura stipulato con l´interessato, senza limitarsi ad una mera elencazione delle tipologie di dati detenuti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Antonio Pellegrino nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dr. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica con Enel Distribuzione S.p.A., lamenta di non aver ricevuto completo riscontro alle proprie richieste, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volte a conoscere alcuni dati personali riferiti alla sua persona, nonchè la loro origine, con specifico riferimento ai dati che identificano il ricorrente medesimo che sono stati collegati ad un indirizzo diverso da quello dell´attuale residenza dello stesso.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Enel Distribuzione S.p.A. ha risposto confermando di detenere i dati personali dell´interessato oggetto della richiesta.

La società resistente ha poi fornito un parziale riscontro, con nota del 5 novembre u.s., all´istanza volta a conoscere in maniera intelligibile i dati medesimi, nonché ad ottenere l´indicazione della loro origine.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso concerne alcune richieste presentate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e riferite ad una serie di dati personali dell´interessato detenuti da Enel Distribuzione S.p.A., trattati per finalità di fatturazione.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere per quanto riguarda la richiesta dell´interessato volta ad ottenere la conferma dell´esistenza di propri dati personali: il titolare ha infatti fornito un idoneo riscontro, confermando di detenere dati personali del richiedente.

3. Rispetto, invece, alla richiesta di conoscere in modo intelligibile i dati oggetto di specifica richiesta, nonché la loro origine, il ricorso va accolto in parte non risultando pienamente idoneo il riscontro fornito con la citata nota del 5 novembre 2001.

Dalla stessa non risultano, infatti specificati "in modo intelligibile", così come richiesto dall´art. 13, comma 1, lett. c) n. 1 della legge n. 675/1996 e dall´art. 17, del d.P.R. n. 501/1998, i dati personali del ricorrente associati allo specifico indirizzo risultante dalle bollette di fornitura dell´energia elettrica, né viene evidenziata con chiarezza la loro origine, che è stata riferita solo in modo generico a "risultanze anagrafiche in … possesso" del medesimo titolare del trattamento.


4. In relazione ai documenti prodotti e alle deduzioni formulate, non risulta allo stato giustificata la richiesta di cancellazione e di non utilizzo dei dati, che va quindi disattesa nel presente procedimento, in quanto non sono state documentate in modo adeguato le contestazioni dell´interessato rispetto alle dichiarazioni della società che asserisce di aver utilizzato un determinato indirizzo solo perché risultante da dati anagrafici.

Resta ovviamente impregiudicato il diritto dell´interessato, anche a seguito dell´accesso ai dati che sarà consentito in applicazione della presente decisione, di vedere aggiornati, rettificati o, se del caso, cancellati i dati in questione, se non aggiornati o trattati in modo illecito o non corretto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta volta ad ottenere la conferma dei dati detenuti dalla società;

b) accoglie in parte il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in riferimento alle sole richieste dell´interessato volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei suoi dati personali e della loro origine, e ordina al titolare del trattamento di corrispondere entro la data del 15 dicembre 2001, alle richieste dell´interessato, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità, dell´avvenuta comunicazione.

Roma, 15 novembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli